Articolo 2 della Legge 19 novembre 1984, n. 862
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 gennaio 1985
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1985