Art. 8. Reclutamento del personale e assunzioni temporanee
Il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983.
In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvedera' con proprio decreto a dettare le modalita' occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.
Per le assunzioni a tempo determinato presso gli enti destinatari del presente decreto si confermano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971 .
Il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983.
In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvedera' con proprio decreto a dettare le modalita' occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.
Per le assunzioni a tempo determinato presso gli enti destinatari del presente decreto si confermano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971 .