Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nelle ipotesi in cui sia previamente intervenuta la notifica della cartella esattoriale, o, in mancanza di essa, non siano previamente intervenute la notifica dell'ordinanza ingiunzione, o la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, si rende possibile, anche nei confronti dell'avviso di mora, la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROUBIER Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato BRUNO SASSANI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI TERNI, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SpA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di TERNI, depositata il 21/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 La Roubier s.r.l., con ricorso al Tribunale di Terni del 14 giugno 1999, propose opposizione avverso un avviso di mora notificatole, insieme a un duplicato di cartella esattoriale, dalla So.Ri.T. s.p.a. in data 28 maggio 1999. Con l'opposizione deduceva che dalla copia della cartella si arguiva che le somme richiestele riguardavano sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ma di non avere ricevuto in precedenza ne' la notifica della cartella, ne' di alcun verbale di accertamento. Chiedeva che, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, fosse accertato che le violazioni del codice della strada in questione non gli erano state contestate, ne' immediatamente, ne' a mezzo di notifica del verbale di accertamento, con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal diritto ad esigere le relative sanzioni, e fosse dichiarata la illegittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata.
Il giudice unico del Tribunale di Terni, con provvedimento 19 giugno 1999, dichiarò inammissibile il ricorso, ritenendo che l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 non potesse essere proposta avverso l'avviso di mora.
La Roubier s.r.l., con atto notificato il 27 settembre 1999 alla Prefettura di Terni ed al Servizio riscossione tributi di Terni, ha proposto ricorso a questa corte avverso tale provvedimento, formulando tre motivi di gravame. Le parti intimate non hanno controdedotto. La ricorrente ha anche depositato memoria. Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto, in contrasto con a consolidata giurisprudenza al riguardo, inammissibile l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso l'avviso di mora, nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - non erano state notificate all'opponente ne' la cartella esattoriale, ne' il verbale di accertamento. In tale caso, infatti, non essendo stato possibile proporla avverso gli atti precedenti, non portati a conoscenza dell'interessato, detta opposizione può essere proposta solo impugnando l'avviso di mora, deducendone la illegittimità per i motivi deducibili in sede di opposizione ex art. 22.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in quanto tale norma consente al giudice di dichiarare la inammissibilità del ricorso senza fissare l'udienza per la comparizione delle parti nel solo caso di ricorso proposto fuori termine.
Con il terzo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per non essersi il giudice pronunciato sul merito del ricorso in opposizione.
Motivi della decisione
1 Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, che ha carattere pregiudiziale ed assorbente.
Costituisce ius receptum (vedansi per tutte Cass. SS. UU. 19 ottobre 2000, n. 1122; 27 giugno 2000, n. 562) che in relazione alle cartelle esattoriali emesse per la esazione di sanzioni amministrative pecuniarie - e in caso di mancata regolare notifica di esse avverso gli avvisi di mora - sono proponibili azioni diverse, caratterizzate da diversi regimi processuali, a seconda dei motivi di opposizione che si intendano proporre, ancorché tutte parimenti dirette a fare dichiarare priva di effetti la cartella esattoriale (e l'eventuale avviso di mora).
Le ordinanze-ingiunzioni, in mancanza di pagamento o di opposizione, a norma dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, diventano titolo esecutivo e legittimano l'esecuzione forzata esattoriale. In materia di circolazione stradale diventano ugualmente titoli esecutivi i verbali di accertamento contestati o notificati alla parte e non impugnati, ove sia trascorso il termine entro il quale l'interessato può eseguire il pagamento in misura ridotta (artt. 142 e 142 bis del d.P.R. n. 393 del 1959, nel testo rispettivamente risultante dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989; artt. 203 e 205 del d.lgsl. n. 285 del 1992, nel testo risultante dagli artt. 105, 106 e 107 del d.lgsl. n. 360 del 1993). Il rimedio per contestare la regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa e di formazione del titolo esecutivo è unicamente quello previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da esperirsi nel termine ivi indicato. Ma ove il ruolo sia stato formato senza la previa emissione e regolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero, in materia di circolazione stradale, di regolare contestazione o notificazione del verbale di accertamento, l'azione può essere proposta impugnando entro tale termine la cartella esattoriale ovvero, in caso di mancata notifica di questa, l'avviso di mora. L'azione, in tal caso, è regolata nei suoi aspetti processuali dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981. L'art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981 statuisce che il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso con ordinanza unicamente se proposto "oltre il termine previsto dall'art. 22". Nel caso di specie, pertanto, avendo il Tribunale motivato la dichiarazione di inammissibilità con la non esperibilità dell'opposizione ex art. 22 avverso l'avviso di mora, ha provveduto con ordinanza fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 23, cosicché il provvedimento emesso va cassato per tale assorbente motivo e la causa rimessa al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il primo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Terni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002