Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2002, n. 14624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14624 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST:NE GIUDICE DI PACE 1 4624/0 2 INQUE DI POKO ♥ ITALIAN LA CORTE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU NEUA TO MIM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 6769/00 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron.34066 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 10/07/02 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTEN Z A sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore Dott.IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC RA;
- intimato avverso la sentenza n. 5/99 del Giudice di pace di SPEZZANO DELLA SILA, depositata il 10/04/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1115 udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto -1- Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R -2- " Svolgimento del processo notificato il 20 aprile 1998 RD Con atto Grado conveniva davanti al Giudice di pace di Spezzano della Sila l'ENEL s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva installazione nel suo fondo di pali di sostegno per una linea elettrica. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace con sentenza in data 10 aprile 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per articolato cassazione 1'ENEL s.p.a., con unico motivo illustrato da memoria. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminato, innanzitutto, la doglianza relativa all'omesso esame dalla domanda riconvenzionale di accertamento della esistenza di una servitù, che eccedeva la competenza del Giudice di pace, con rimessione della intera controversia al giudice superiore. La doglianza è fondata. Dalla sentenza impugnata risulta la proposizione della domanda in questione, che il Giudice di pace ha qualificato non meglio precisata, ma che comunque non ha preso in esame. La fondatezza della censura in esame comporta l'assorbimento delle altre doglianze contenute nel ricorso, con le quali si deduce che il Giudice di pace era comunque incompetente per materia e che ha erroneamente escluso la teorica possibilità di acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accogliere il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cosenza. Paket Tale Roma, 10 luglio 2002 Радо ядро IL CANCELLIERE C1 Talarico 20 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 OII 2002 IL CANCELLIE