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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12096 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 19561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
NATO A NAPOLI IL 6/12/2002 (C.F. Parte_1
) ED IVI RES.TE ALLA VIA ENEA N. 10, DIFESO DALL'AVV. MARIA C.F._1
TA (C.F. ED ELETT.TE DOM.TO PRESSO IL SUO STUDIO SITO C.F._2
IN POZZUOLI (NA) ALLA VIA CELLE N. 2 OVVERO NEL DOMICILIO DIGITALE (PEC)
CHE LO RAPPRESENTA GIUSTA Email_1
PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(C.F./P.IVA , CON SEDE IN Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI ALLA VIA CARLO POERIO 18, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE DOTT. GIUSEPPE
, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. PIERUGO PALAZZI (C.F. CP_2
) E DALL'AVV. LUCA SCHIAVON (C.F. ) ED C.F._3 C.F._4
ELETT.TE DOM.TO PRESSO IL LORO STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA ANDREA D'ISERNIA N. 20,
CHE LA RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO OPPOSTO
OD'A – IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE P.T., ARCH. , CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA Controparte_4
PA LI RI N. 33 (C.F. E P.IVA ), DIFESA DALL'AVV. P.IVA_2 CP_5
(C.F. ) CON STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA MELISURGO N.4,
[...] C.F._5
E PRESSO LO STESSO ELETTIVAMENTE DOMICILIATA, PEC: CHE Email_2
LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 4250/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN DATA 25.07.2024 E NOTIFICATO IN DATA 16.09.2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
4250/2024, della parte attrice, con cui la parte attrice censura il provvedimento monitorio che intima il pagamento di € 68.953,54 per lavori eseguiti presso l'immobile dell'opponente in Fondi (LT), in forza di un contratto stipulato il 22 luglio 2022.
L'opponente contesta radicalmente la fondatezza della pretesa, deducendo l'inesistenza dei presupposti contrattuali e l'illegittimità del credito ingiunto.
In primo luogo, l'opponente precisa che le parti avevano sottoscritto due contratti di appalto in data 23 giugno 2022: uno relativo a lavori rientranti nel superbonus 110% e sisma bonus, e l'altro concernente opere ulteriori, estranee ai benefici fiscali, ritenendo che sia proprio quest'ultimo contratto a rilevare nella presente controversia, poiché su di esso si fonderebbero le fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Tale contratto prevedeva lavori quali “completamento appartamento primo piano, pensilina parcheggio, recinzione fronte strada, recinzione perimetrale, cancello carrabile, bordatura aiuole, pavimentazione esterna, impianto fognario”, per un corrispettivo pattuito “a corpo” di € 16.500,00. L'opponente sottolinea che, trattandosi di contratto a corpo, il prezzo p. 2 era insuscettibile di variazioni, sicché ogni pretesa di maggiorazione risulta priva di fondamento.
, invece, fonda la propria richiesta su presunte opere aggiuntive, che CP_1
l'opponente afferma di non aver mai commissionato. Sul punto, parte attrice evidenzia che la controparte non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'assunto, limitandosi a produrre una relazione sullo stato di consistenza “mai sottoscritta dalla presente parte processuale, il cui contenuto si disconosce”. In difetto di un accordo scritto per ulteriori lavori, ogni fattura emessa per tali causali è priva di legittimazione.
Peraltro, l'opponente deduce gravi vizi e difformità nelle opere eseguite, documentati nella perizia di parte dell'architetto . Persona_1
Tra le anomalie riscontrate si segnalano, a titolo esemplificativo, la posa errata dei tubi di aspirazione della stufa a legna, descritta come segue: “Il montaggio dei tubi di aspirazione risulta posato in opera al contrario… Il tutto pari ad un danno di € 864,33”; la tinteggiatura interna, affetta da “Umidità di risalita con conseguenti scrostature della pittura e nuova presenza della muffa… Il tutto pari ad un danno di € 9.196,00”; il pavimento del portico, realizzato in modo tale da costituire “un contenitore e nient'altro… Il tutto pari ad un danno di € 4.131,55”; e ancora, il cappotto termico, il cui montaggio “è completamente errato… Il tutto pari ad un danno di € 12.373,67”. Analoghe difformità riguardano la serra solare, il piano di copertura, gli infissi, la centrale termica, la pavimentazione esterna, l'impianto fognario, la colonnina di ricarica e il quadro contatori, con danni complessivi stimati in € 89.593,42.
A tale importo vanno aggiunti i mancati lavori della recinzione perimetrale e del cancello carrabile, nonché la rete di drenaggio, per ulteriori € 19.000,00, oltre € 4.500,00 per la posa difettosa delle guaine della pensilina, per un totale di € 113.093,42.
A ciò si somma il danno da ritardo nella consegna dei lavori, che dovevano essere ultimati entro il 31 gennaio 2023 ma sono stati completati solo a dicembre dello stesso anno, impedendo all'opponente di usufruire dell'immobile per la stagione estiva. Tale pregiudizio è quantificato in € 33.600,00, sicché i danni complessivi ammontano a €
146.693,42. Si evidenzia, inoltre, che la pensilina è stata realizzata dall'opponente a p. 3 proprie spese, per € 9.900,00, unitamente all'acquisto di materiali per € 15.704,00, per un totale di € 25.604,00.
Si è costituita di conseguenza la convenuta opposta che, oltre a contestare la fondatezza delle pretese attoree, chiamando in causa della
[...]
quale progettista e direttore dei lavori, al fine di essere manlevata Controparte_6 da ogni responsabilità per eventuali errori di progettazione o difformità imputabili a tale soggetto.
precisa che tra le parti sono stati stipulati due contratti: il primo relativo CP_1
a opere di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, il secondo concernente ulteriori lavori non agevolabili fiscalmente. Proprio in relazione a quest'ultimo contratto e alle varianti richieste dal committente è sorta la pretesa monitoria, evidenziando che il ha introdotto anche un procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo.
La convenuta sottolinea che le opere sono state ultimate il 22 novembre 2023 e riconsegnate il 13 dicembre 2023, mentre le prime contestazioni sono state mosse solo l'8 marzo 2024, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667 c.c., con conseguente decadenza dalle relative azioni per vizi e difformità. Inoltre, evidenzia CP_1
la propria posizione marginale, avendo subappaltato le lavorazioni alla Parte_2 mentre la direzione dei lavori, affidata alla ODA su scelta del committente, ha certificato la regolare esecuzione delle opere.
Si richiama altresì la lettera di manleva sottoscritta dal con cui egli esonerava Pt_1
da ogni responsabilità connessa alla progettazione e alla direzione lavori. CP_1
La difesa contesta nel merito le doglianze avverse, osservando che molte delle opere indicate non erano comprese nei contratti di appalto, ma costituivano lavorazioni aggiuntive richieste dal committente e oggetto di specifica fatturazione.
Quanto ai vizi lamentati, la convenuta ribadisce che le opere sono state eseguite conformemente alle indicazioni progettuali e approvate dalla direzione lavori, precisando, ad esempio, che il “sistema Igloo” è stato realizzato, che il pavimento galleggiante non era previsto contrattualmente, che la porta d'ingresso è stata p. 4 installata secondo le tolleranze funzionali e che il cappotto termico è stato controllato e approvato dalla DL.
Analoghe considerazioni vengono svolte per la serra solare, il piano di copertura, gli infissi, la centrale termica, la pavimentazione esterna, l'impianto fognario, la colonnina di ricarica e il quadro contatori, evidenziando come molte delle richieste avverse riguardino opere mai pattuite.
contesta anche la domanda di risarcimento per il ritardo nella consegna, CP_1
ritenendola infondata e priva di riscontri concreti, osservando che il termine di ultimazione è stato più volte modificato per effetto delle varianti richieste dal committente, circostanza documentata dalla relazione della direzione lavori. La quantificazione del danno in € 33.600,00 viene definita “evidentemente fuori da ogni valore di mercato”.
Infine, la società ribadisce la fondatezza della richiesta monitoria, ricordando che il contratto del 22 luglio 2022 prevedeva lavori di completamento per un corrispettivo di
€ 16.500,00 oltre IVA, cui si sono aggiunte opere in variante per complessivi € 29.991,54
e ulteriori lavorazioni per € 20.812,00, tutte regolarmente fatturate e certificate dalla direzione lavori.
L'opposta sottolinea che l'opponente non ha contestato l'esistenza dei contratti né la contabilizzazione delle opere, ma ha eccepito un controcredito privo di prova scritta.
Si è costituita la terza chiamata esperendo anche Controparte_6
domanda riconvenzionale.
ODA anzitutto eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva, rilevando che il non ha mai esteso nei suoi confronti la domanda Pt_1
riconvenzionale, limitandosi ad agire contro per danni derivanti da CP_1 presunti vizi di esecuzione e non di progettazione. La chiamata in causa si fonda, dunque, su una mera “ipotesi” non provata, priva di elementi di fatto e di diritto e di qualsiasi supporto probatorio. Né può ritenersi idonea la “lettera di manleva” sottoscritta dal committente, la quale, legittimerebbe a opporre la CP_1
rinuncia del alle pretese risarcitorie, ma non a trasferire responsabilità su Pt_1
CP_6
p. 5 Nel merito, la società afferma di aver svolto le attività di progettazione, coordinamento e direzione lavori con la massima diligenza, senza che alcun addebito le sia stato mosso nel corso dell'esecuzione.
Tale circostanza trova conferma nella bozza di relazione del TU, ing. Per_2
, nel procedimento di ATP pendente, dalla quale emerge che i lavori appaltati
[...] sono stati eseguiti, ad eccezione della “Pensilina per ricovero auto” e della “Recinzione perimetrale”, e che i vizi riscontrati sono “di natura esecutiva e giammai progettuale”, marginali e quantificati in € 13.100,06, a fronte delle “esorbitanti e infondate” pretese del committente. Il TU ha inoltre escluso qualsiasi responsabilità della direzione lavori, avendo questa “prestato la propria opera professionale secondo il criterio della media diligenza e della buona fede”, considerata la tipologia dei vizi e la loro non immediata riscontrabilità.
Sulla base di tali risultanze, ODA chiede per il rigetto della domanda di manleva e di ogni altra pretesa avversa, ribadendo l'insussistenza di responsabilità in ordine ai danni lamentati.
In via riconvenzionale, la società agisce per il pagamento dei compensi professionali maturati per le attività svolte, pari a € 71.600,96 IVA inclusa, di cui ha percepito solo €
23.815,94, residuando un credito di € 47.785,02, documentato dalle fatture nn. 19, 25,
33 e 70 del 2023.
Ebbene, secondo il Tribunale le domande reciproche sono parzialmente fondate in ragione delle seguenti argomentazioni.
Nel merito, l'opponente contesta la debenza del credito azionato in via monitoria, deducendo che esso afferisce a lavorazioni extra-contratto mai richieste né validamente autorizzate dalla committenza e che la relazione sullo stato di consistenza su cui la controparte fonda la pretesa, non sottoscritta dal committente, varrebbe solo quale allegazione di parte priva di efficacia probatoria.
In punto di diritto, l'opponente richiama la distinzione tra varianti ordinate dal committente (art. 1661 c.c.) e varianti concordate tra appaltatore e committente (art. 1659 c.c.), per le quali la forma scritta è richiesta ad probationem. In tale prospettiva, allega la mancanza di forma scritta e di accordo sui prezzi (testimonianza , Tes_1
p. 6 richiamo del TU circa la estraneità dei prezzi al suo mandato), con conseguente insussistenza del titolo delle fatture ingiunte.
, di contro, assume che le varianti siano state richieste e conosciute CP_1
dall'opponente, per lo più consistenti in modifiche dei materiali inizialmente previsti, evocando in tal senso le dichiarazioni del D.L. Arch. . La convenuta reputa Per_3 inoltre che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., unitamente alla consegna e alla provvisoria esecutorietà già concessa (con “decurtazione prudenziale”), attestino la sussistenza del credito.
OD'A, pur non assumendo posizioni sul rapporto obbligatorio tra appaltatore e committente, evidenzia che la TU colloca la vicenda delle varianti nel perimetro delle lavorazioni eseguite (salve le due opere non realizzate), qualificando i vizi come esecutivi, sì da escludere profili di progettazione o direzione imputabili alla società tecnica.
eccepisce la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei vizi, avendo CP_1
quest'ultimo sollevato le prime contestazioni in data 08.03.2024, oltre 60 giorni dalla riconsegna del 13.12.2023. L'opponente sul punto, tuttavia, replica che non vi fu accettazione dell'opera, atteso il riscontro di vizi e difformità gravi (TU € 13.000,00 oltre IVA;
recinzione non eseguita € 19.000,00; pensilina realizzata a proprie spese €
9.900,00), e che la PEC del 08.03.2024 intervenne a ridosso della scoperta dei vizi
(febbraio 2024); in assenza di accettazione, pertanto non maturerebbe la decadenza, operando l'ordinario termine decennale.
La TU qualifica i vizi come marginali ed esecutivi, evidenziando la diligenza del D.L.; tale qualificazione è utilizzata da per sostenere che l'opera sia stata CP_1
accettata di fatto e che le contestazioni siano tardive. Per converso, l'opponente valorizza la mancata realizzazione di due opere (recinzione e pensilina) e la gravità del quadro complessivo per negare l'accettazione.
L'opponente ritiene altresì pretestuosa la giustificazione del ritardo basata su
“numerose modifiche, integrazioni e varianti in corso d'opera”, la cui stessa legittima pattuizione è contestata;
chiede pertanto il risarcimento da mancato godimento (€
p. 7 33.600,00). , di contro, sostiene che le varianti, richieste dall'opponente, CP_1
avrebbero determinato un legittimo slittamento del termine.
OD'A eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della manleva di CP_1
poiché l'opponente ha agito per pretesa errata esecuzione esclusivamente contro l'appaltatore e non ha esteso la domanda alla Direzione lavori, maturando preclusioni sul punto.
La lettera di manleva sottoscritta dal committente in favore di per le CP_1
attività di OD'A non legittima, di per sé, l'azione di garanzia verso : semmai, CP_6 avrebbe potuto giovare all'appaltatore per il rigetto delle pretese del committente se provata la riferibilità dei danni all'operato della D.L., circostanza non allegata in modo specifico né provata.
La TU esclude profili progettuali e riconosce la media diligenza del D.L., con vizi “di natura esecutiva e giammai progettuale”; ciò depone per il rigetto della manleva.
OD'A domanda in riconvenzionale la condanna di al pagamento dei CP_1
compensi tecnici (voce “Oneri tecnici” ex contratti del 23.06.2022 e lettera di incarico
25.06.2022), residuo € 47.785,02 IVA inclusa (fatture 19/2023, 25/2023, 33/2023,
70/2023), evidenziando che i corrispettivi complessivi sono stati integralmente corrisposti dal committente a (dieci bonifici), ma trattenuti CP_1 dall'appaltatore.
Rileva per il convenuto terzo chiamato la compensazione con il controcredito di
(€ 29.565,48: coworking del 30.06.2023, fattura 72/2023), chiedendo CP_1 condanna al saldo € 18.219,54 IVA inclusa.
Tanto evidenziato, in merito alla pretesa monitoria di , alla luce delle CP_1
contrapposte allegazioni, la mancanza di sottoscrizione da parte del committente della
“relazione sullo stato di consistenza”, l'assenza di prova scritta di un accordo sulle varianti e sui prezzi, nonché le oscillazioni delle prove testimoniali (in specie sulla qualificazione e sull'interesse del D.L.), inducono il Tribunale a ritenere non raggiunta la prova piena del titolo delle lavorazioni extra-contratto ai fini della conferma integrale del decreto ingiuntivo.
p. 8 Residua, nondimeno, una sostanziale esecuzione delle opere, come da TU (con vizi marginali e due opere non eseguite), che consente una conferma parziale del credito, previa decurtazione per vizi e compensazioni dovute.
In relazione alle censure relative alla decadenza ex art. 1667 c.c., la presenza di due opere non eseguite (recinzione e pensilina) e di vizi esecutivi—sebbene qualificati come marginali dal TU— non consente di ritenere provata un'accettazione tacita inequivoca;
in tale quadro, l'eccezione di decadenza va rigettata, residuando la tutela nei termini ordinari. Resta ferma, in sede di quantificazione, la modesta entità dei vizi accertati.
Circa il censurato ritardo, poiché la giustificazione si fonda su varianti la cui pattuizione e forma risultano controverse, il ritardo va ascritto all'appaltatore, ferma la valutazione equitativa dell'an e del quantum del danno da mancato godimento.
Il Tribunale ritiene, in difetto di prova analitica di un cronoprogramma rimodulato su varianti valide e documentate, la responsabilità di , che va affermata nei CP_1
limiti del pregiudizio provato e ridimensionata in correlazione alla TU.
Relativamente alla clausola di manleva proposta da se ne riscontra CP_1 inammissibilità e infondatezza, poiché la domanda dell'opponente investe l'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore.
Inoltre, la TU qualifica i vizi come “di natura esecutiva e giammai progettuale” e attesta la media diligenza del D.L. e difettano specifiche allegazioni e prova di errori di progettazione/direzione lavori imputabili a OD'A.
La “lettera di manleva”, pertanto, non è di per sé titolo idoneo per condannare OD'A in garanzia.
A tal proposito, è dirimente la quantificazione complessiva e in applicazione del criterio compensativo e delle risultanze TU, si dispone:
1) la decurtazione dal credito ingiunto di € 13.000,00 oltre IVA per vizi;
2) la sottrazione/compensazione di € 9.900,00 per la pensilina realizzata a spese del committente;
3) sottrazione di € 19.000,00 per recinzione perimetrale non eseguita;
p. 9 4) la liquidazione equitativa del danno da ritardo ex art. 1226 c.c., tenuto conto del periodo di mancato godimento e delle circostanze del caso, nella misura della somma ritenuta di giustizia pari ad € 20.000,00.
Rideterminandosi pertanto il quantum debeatur in € 7.653,54 oltre IVA.
In relazione alla riconvenzionale di OD'A, la domanda per € 47.785,02 IVA inclusa
(saldo compensi tecnici su SAL e stato finale) è fondata nell'an, essendo dimostrato che i corrispettivi complessivi sono stati pagati dal committente ad e non CP_1
riversati a OD'A; va, tuttavia, riconosciuta la compensazione con il controcredito di per € 29.565,48, con conseguente condanna dell'appaltatore al saldo € CP_1
18.219,54 IVA inclusa, oltre interessi.
La complessità della controversia e l'insorgenza di ragioni contrapposte parallelamente e parzialmente fondate induce il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, confermando la condanna dell'opponente al pagamento in favore di del corrispettivo Controparte_1
dovuto nei limiti di quanto residua dopo:
- la decurtazione di € 13.000,00 oltre IVA per vizi esecutivi accertati in TU;
- la sottrazione/compensazione di € 9.900,00 per la pensilina fotovoltaica interamente realizzata dal committente;
- la sottrazione di € 19.000,00 per la recinzione perimetrale non eseguita;
- la compensazione del danno da ritardo da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura di € 20.000,00;
• Ridetermina pertanto il quantum debeatur in 7.653,54;
p. 10 • Rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da Controparte_1 ritenendo insussistente un'accettazione inequivoca dell'opera.
• Rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_1
nei confronti di per inammissibilità ed Controparte_6
infondatezza.
• Accoglie la domanda riconvenzionale di e, Controparte_6 per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 18.219,54 IVA inclusa, oltre interessi legali CP_6
dalla data della domanda al saldo, previa compensazione con il controcredito di di € 29.565,48 IVA inclusa. CP_1
• Dispone la compensazione delle spese processuali.
Così deciso, in Napoli il 21/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
NATO A NAPOLI IL 6/12/2002 (C.F. Parte_1
) ED IVI RES.TE ALLA VIA ENEA N. 10, DIFESO DALL'AVV. MARIA C.F._1
TA (C.F. ED ELETT.TE DOM.TO PRESSO IL SUO STUDIO SITO C.F._2
IN POZZUOLI (NA) ALLA VIA CELLE N. 2 OVVERO NEL DOMICILIO DIGITALE (PEC)
CHE LO RAPPRESENTA GIUSTA Email_1
PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(C.F./P.IVA , CON SEDE IN Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI ALLA VIA CARLO POERIO 18, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE DOTT. GIUSEPPE
, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. PIERUGO PALAZZI (C.F. CP_2
) E DALL'AVV. LUCA SCHIAVON (C.F. ) ED C.F._3 C.F._4
ELETT.TE DOM.TO PRESSO IL LORO STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA ANDREA D'ISERNIA N. 20,
CHE LA RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO OPPOSTO
OD'A – IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE P.T., ARCH. , CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA Controparte_4
PA LI RI N. 33 (C.F. E P.IVA ), DIFESA DALL'AVV. P.IVA_2 CP_5
(C.F. ) CON STUDIO IN NAPOLI ALLA VIA MELISURGO N.4,
[...] C.F._5
E PRESSO LO STESSO ELETTIVAMENTE DOMICILIATA, PEC: CHE Email_2
LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 4250/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN DATA 25.07.2024 E NOTIFICATO IN DATA 16.09.2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
4250/2024, della parte attrice, con cui la parte attrice censura il provvedimento monitorio che intima il pagamento di € 68.953,54 per lavori eseguiti presso l'immobile dell'opponente in Fondi (LT), in forza di un contratto stipulato il 22 luglio 2022.
L'opponente contesta radicalmente la fondatezza della pretesa, deducendo l'inesistenza dei presupposti contrattuali e l'illegittimità del credito ingiunto.
In primo luogo, l'opponente precisa che le parti avevano sottoscritto due contratti di appalto in data 23 giugno 2022: uno relativo a lavori rientranti nel superbonus 110% e sisma bonus, e l'altro concernente opere ulteriori, estranee ai benefici fiscali, ritenendo che sia proprio quest'ultimo contratto a rilevare nella presente controversia, poiché su di esso si fonderebbero le fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Tale contratto prevedeva lavori quali “completamento appartamento primo piano, pensilina parcheggio, recinzione fronte strada, recinzione perimetrale, cancello carrabile, bordatura aiuole, pavimentazione esterna, impianto fognario”, per un corrispettivo pattuito “a corpo” di € 16.500,00. L'opponente sottolinea che, trattandosi di contratto a corpo, il prezzo p. 2 era insuscettibile di variazioni, sicché ogni pretesa di maggiorazione risulta priva di fondamento.
, invece, fonda la propria richiesta su presunte opere aggiuntive, che CP_1
l'opponente afferma di non aver mai commissionato. Sul punto, parte attrice evidenzia che la controparte non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'assunto, limitandosi a produrre una relazione sullo stato di consistenza “mai sottoscritta dalla presente parte processuale, il cui contenuto si disconosce”. In difetto di un accordo scritto per ulteriori lavori, ogni fattura emessa per tali causali è priva di legittimazione.
Peraltro, l'opponente deduce gravi vizi e difformità nelle opere eseguite, documentati nella perizia di parte dell'architetto . Persona_1
Tra le anomalie riscontrate si segnalano, a titolo esemplificativo, la posa errata dei tubi di aspirazione della stufa a legna, descritta come segue: “Il montaggio dei tubi di aspirazione risulta posato in opera al contrario… Il tutto pari ad un danno di € 864,33”; la tinteggiatura interna, affetta da “Umidità di risalita con conseguenti scrostature della pittura e nuova presenza della muffa… Il tutto pari ad un danno di € 9.196,00”; il pavimento del portico, realizzato in modo tale da costituire “un contenitore e nient'altro… Il tutto pari ad un danno di € 4.131,55”; e ancora, il cappotto termico, il cui montaggio “è completamente errato… Il tutto pari ad un danno di € 12.373,67”. Analoghe difformità riguardano la serra solare, il piano di copertura, gli infissi, la centrale termica, la pavimentazione esterna, l'impianto fognario, la colonnina di ricarica e il quadro contatori, con danni complessivi stimati in € 89.593,42.
A tale importo vanno aggiunti i mancati lavori della recinzione perimetrale e del cancello carrabile, nonché la rete di drenaggio, per ulteriori € 19.000,00, oltre € 4.500,00 per la posa difettosa delle guaine della pensilina, per un totale di € 113.093,42.
A ciò si somma il danno da ritardo nella consegna dei lavori, che dovevano essere ultimati entro il 31 gennaio 2023 ma sono stati completati solo a dicembre dello stesso anno, impedendo all'opponente di usufruire dell'immobile per la stagione estiva. Tale pregiudizio è quantificato in € 33.600,00, sicché i danni complessivi ammontano a €
146.693,42. Si evidenzia, inoltre, che la pensilina è stata realizzata dall'opponente a p. 3 proprie spese, per € 9.900,00, unitamente all'acquisto di materiali per € 15.704,00, per un totale di € 25.604,00.
Si è costituita di conseguenza la convenuta opposta che, oltre a contestare la fondatezza delle pretese attoree, chiamando in causa della
[...]
quale progettista e direttore dei lavori, al fine di essere manlevata Controparte_6 da ogni responsabilità per eventuali errori di progettazione o difformità imputabili a tale soggetto.
precisa che tra le parti sono stati stipulati due contratti: il primo relativo CP_1
a opere di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, il secondo concernente ulteriori lavori non agevolabili fiscalmente. Proprio in relazione a quest'ultimo contratto e alle varianti richieste dal committente è sorta la pretesa monitoria, evidenziando che il ha introdotto anche un procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo.
La convenuta sottolinea che le opere sono state ultimate il 22 novembre 2023 e riconsegnate il 13 dicembre 2023, mentre le prime contestazioni sono state mosse solo l'8 marzo 2024, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667 c.c., con conseguente decadenza dalle relative azioni per vizi e difformità. Inoltre, evidenzia CP_1
la propria posizione marginale, avendo subappaltato le lavorazioni alla Parte_2 mentre la direzione dei lavori, affidata alla ODA su scelta del committente, ha certificato la regolare esecuzione delle opere.
Si richiama altresì la lettera di manleva sottoscritta dal con cui egli esonerava Pt_1
da ogni responsabilità connessa alla progettazione e alla direzione lavori. CP_1
La difesa contesta nel merito le doglianze avverse, osservando che molte delle opere indicate non erano comprese nei contratti di appalto, ma costituivano lavorazioni aggiuntive richieste dal committente e oggetto di specifica fatturazione.
Quanto ai vizi lamentati, la convenuta ribadisce che le opere sono state eseguite conformemente alle indicazioni progettuali e approvate dalla direzione lavori, precisando, ad esempio, che il “sistema Igloo” è stato realizzato, che il pavimento galleggiante non era previsto contrattualmente, che la porta d'ingresso è stata p. 4 installata secondo le tolleranze funzionali e che il cappotto termico è stato controllato e approvato dalla DL.
Analoghe considerazioni vengono svolte per la serra solare, il piano di copertura, gli infissi, la centrale termica, la pavimentazione esterna, l'impianto fognario, la colonnina di ricarica e il quadro contatori, evidenziando come molte delle richieste avverse riguardino opere mai pattuite.
contesta anche la domanda di risarcimento per il ritardo nella consegna, CP_1
ritenendola infondata e priva di riscontri concreti, osservando che il termine di ultimazione è stato più volte modificato per effetto delle varianti richieste dal committente, circostanza documentata dalla relazione della direzione lavori. La quantificazione del danno in € 33.600,00 viene definita “evidentemente fuori da ogni valore di mercato”.
Infine, la società ribadisce la fondatezza della richiesta monitoria, ricordando che il contratto del 22 luglio 2022 prevedeva lavori di completamento per un corrispettivo di
€ 16.500,00 oltre IVA, cui si sono aggiunte opere in variante per complessivi € 29.991,54
e ulteriori lavorazioni per € 20.812,00, tutte regolarmente fatturate e certificate dalla direzione lavori.
L'opposta sottolinea che l'opponente non ha contestato l'esistenza dei contratti né la contabilizzazione delle opere, ma ha eccepito un controcredito privo di prova scritta.
Si è costituita la terza chiamata esperendo anche Controparte_6
domanda riconvenzionale.
ODA anzitutto eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva, rilevando che il non ha mai esteso nei suoi confronti la domanda Pt_1
riconvenzionale, limitandosi ad agire contro per danni derivanti da CP_1 presunti vizi di esecuzione e non di progettazione. La chiamata in causa si fonda, dunque, su una mera “ipotesi” non provata, priva di elementi di fatto e di diritto e di qualsiasi supporto probatorio. Né può ritenersi idonea la “lettera di manleva” sottoscritta dal committente, la quale, legittimerebbe a opporre la CP_1
rinuncia del alle pretese risarcitorie, ma non a trasferire responsabilità su Pt_1
CP_6
p. 5 Nel merito, la società afferma di aver svolto le attività di progettazione, coordinamento e direzione lavori con la massima diligenza, senza che alcun addebito le sia stato mosso nel corso dell'esecuzione.
Tale circostanza trova conferma nella bozza di relazione del TU, ing. Per_2
, nel procedimento di ATP pendente, dalla quale emerge che i lavori appaltati
[...] sono stati eseguiti, ad eccezione della “Pensilina per ricovero auto” e della “Recinzione perimetrale”, e che i vizi riscontrati sono “di natura esecutiva e giammai progettuale”, marginali e quantificati in € 13.100,06, a fronte delle “esorbitanti e infondate” pretese del committente. Il TU ha inoltre escluso qualsiasi responsabilità della direzione lavori, avendo questa “prestato la propria opera professionale secondo il criterio della media diligenza e della buona fede”, considerata la tipologia dei vizi e la loro non immediata riscontrabilità.
Sulla base di tali risultanze, ODA chiede per il rigetto della domanda di manleva e di ogni altra pretesa avversa, ribadendo l'insussistenza di responsabilità in ordine ai danni lamentati.
In via riconvenzionale, la società agisce per il pagamento dei compensi professionali maturati per le attività svolte, pari a € 71.600,96 IVA inclusa, di cui ha percepito solo €
23.815,94, residuando un credito di € 47.785,02, documentato dalle fatture nn. 19, 25,
33 e 70 del 2023.
Ebbene, secondo il Tribunale le domande reciproche sono parzialmente fondate in ragione delle seguenti argomentazioni.
Nel merito, l'opponente contesta la debenza del credito azionato in via monitoria, deducendo che esso afferisce a lavorazioni extra-contratto mai richieste né validamente autorizzate dalla committenza e che la relazione sullo stato di consistenza su cui la controparte fonda la pretesa, non sottoscritta dal committente, varrebbe solo quale allegazione di parte priva di efficacia probatoria.
In punto di diritto, l'opponente richiama la distinzione tra varianti ordinate dal committente (art. 1661 c.c.) e varianti concordate tra appaltatore e committente (art. 1659 c.c.), per le quali la forma scritta è richiesta ad probationem. In tale prospettiva, allega la mancanza di forma scritta e di accordo sui prezzi (testimonianza , Tes_1
p. 6 richiamo del TU circa la estraneità dei prezzi al suo mandato), con conseguente insussistenza del titolo delle fatture ingiunte.
, di contro, assume che le varianti siano state richieste e conosciute CP_1
dall'opponente, per lo più consistenti in modifiche dei materiali inizialmente previsti, evocando in tal senso le dichiarazioni del D.L. Arch. . La convenuta reputa Per_3 inoltre che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., unitamente alla consegna e alla provvisoria esecutorietà già concessa (con “decurtazione prudenziale”), attestino la sussistenza del credito.
OD'A, pur non assumendo posizioni sul rapporto obbligatorio tra appaltatore e committente, evidenzia che la TU colloca la vicenda delle varianti nel perimetro delle lavorazioni eseguite (salve le due opere non realizzate), qualificando i vizi come esecutivi, sì da escludere profili di progettazione o direzione imputabili alla società tecnica.
eccepisce la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei vizi, avendo CP_1
quest'ultimo sollevato le prime contestazioni in data 08.03.2024, oltre 60 giorni dalla riconsegna del 13.12.2023. L'opponente sul punto, tuttavia, replica che non vi fu accettazione dell'opera, atteso il riscontro di vizi e difformità gravi (TU € 13.000,00 oltre IVA;
recinzione non eseguita € 19.000,00; pensilina realizzata a proprie spese €
9.900,00), e che la PEC del 08.03.2024 intervenne a ridosso della scoperta dei vizi
(febbraio 2024); in assenza di accettazione, pertanto non maturerebbe la decadenza, operando l'ordinario termine decennale.
La TU qualifica i vizi come marginali ed esecutivi, evidenziando la diligenza del D.L.; tale qualificazione è utilizzata da per sostenere che l'opera sia stata CP_1
accettata di fatto e che le contestazioni siano tardive. Per converso, l'opponente valorizza la mancata realizzazione di due opere (recinzione e pensilina) e la gravità del quadro complessivo per negare l'accettazione.
L'opponente ritiene altresì pretestuosa la giustificazione del ritardo basata su
“numerose modifiche, integrazioni e varianti in corso d'opera”, la cui stessa legittima pattuizione è contestata;
chiede pertanto il risarcimento da mancato godimento (€
p. 7 33.600,00). , di contro, sostiene che le varianti, richieste dall'opponente, CP_1
avrebbero determinato un legittimo slittamento del termine.
OD'A eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della manleva di CP_1
poiché l'opponente ha agito per pretesa errata esecuzione esclusivamente contro l'appaltatore e non ha esteso la domanda alla Direzione lavori, maturando preclusioni sul punto.
La lettera di manleva sottoscritta dal committente in favore di per le CP_1
attività di OD'A non legittima, di per sé, l'azione di garanzia verso : semmai, CP_6 avrebbe potuto giovare all'appaltatore per il rigetto delle pretese del committente se provata la riferibilità dei danni all'operato della D.L., circostanza non allegata in modo specifico né provata.
La TU esclude profili progettuali e riconosce la media diligenza del D.L., con vizi “di natura esecutiva e giammai progettuale”; ciò depone per il rigetto della manleva.
OD'A domanda in riconvenzionale la condanna di al pagamento dei CP_1
compensi tecnici (voce “Oneri tecnici” ex contratti del 23.06.2022 e lettera di incarico
25.06.2022), residuo € 47.785,02 IVA inclusa (fatture 19/2023, 25/2023, 33/2023,
70/2023), evidenziando che i corrispettivi complessivi sono stati integralmente corrisposti dal committente a (dieci bonifici), ma trattenuti CP_1 dall'appaltatore.
Rileva per il convenuto terzo chiamato la compensazione con il controcredito di
(€ 29.565,48: coworking del 30.06.2023, fattura 72/2023), chiedendo CP_1 condanna al saldo € 18.219,54 IVA inclusa.
Tanto evidenziato, in merito alla pretesa monitoria di , alla luce delle CP_1
contrapposte allegazioni, la mancanza di sottoscrizione da parte del committente della
“relazione sullo stato di consistenza”, l'assenza di prova scritta di un accordo sulle varianti e sui prezzi, nonché le oscillazioni delle prove testimoniali (in specie sulla qualificazione e sull'interesse del D.L.), inducono il Tribunale a ritenere non raggiunta la prova piena del titolo delle lavorazioni extra-contratto ai fini della conferma integrale del decreto ingiuntivo.
p. 8 Residua, nondimeno, una sostanziale esecuzione delle opere, come da TU (con vizi marginali e due opere non eseguite), che consente una conferma parziale del credito, previa decurtazione per vizi e compensazioni dovute.
In relazione alle censure relative alla decadenza ex art. 1667 c.c., la presenza di due opere non eseguite (recinzione e pensilina) e di vizi esecutivi—sebbene qualificati come marginali dal TU— non consente di ritenere provata un'accettazione tacita inequivoca;
in tale quadro, l'eccezione di decadenza va rigettata, residuando la tutela nei termini ordinari. Resta ferma, in sede di quantificazione, la modesta entità dei vizi accertati.
Circa il censurato ritardo, poiché la giustificazione si fonda su varianti la cui pattuizione e forma risultano controverse, il ritardo va ascritto all'appaltatore, ferma la valutazione equitativa dell'an e del quantum del danno da mancato godimento.
Il Tribunale ritiene, in difetto di prova analitica di un cronoprogramma rimodulato su varianti valide e documentate, la responsabilità di , che va affermata nei CP_1
limiti del pregiudizio provato e ridimensionata in correlazione alla TU.
Relativamente alla clausola di manleva proposta da se ne riscontra CP_1 inammissibilità e infondatezza, poiché la domanda dell'opponente investe l'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore.
Inoltre, la TU qualifica i vizi come “di natura esecutiva e giammai progettuale” e attesta la media diligenza del D.L. e difettano specifiche allegazioni e prova di errori di progettazione/direzione lavori imputabili a OD'A.
La “lettera di manleva”, pertanto, non è di per sé titolo idoneo per condannare OD'A in garanzia.
A tal proposito, è dirimente la quantificazione complessiva e in applicazione del criterio compensativo e delle risultanze TU, si dispone:
1) la decurtazione dal credito ingiunto di € 13.000,00 oltre IVA per vizi;
2) la sottrazione/compensazione di € 9.900,00 per la pensilina realizzata a spese del committente;
3) sottrazione di € 19.000,00 per recinzione perimetrale non eseguita;
p. 9 4) la liquidazione equitativa del danno da ritardo ex art. 1226 c.c., tenuto conto del periodo di mancato godimento e delle circostanze del caso, nella misura della somma ritenuta di giustizia pari ad € 20.000,00.
Rideterminandosi pertanto il quantum debeatur in € 7.653,54 oltre IVA.
In relazione alla riconvenzionale di OD'A, la domanda per € 47.785,02 IVA inclusa
(saldo compensi tecnici su SAL e stato finale) è fondata nell'an, essendo dimostrato che i corrispettivi complessivi sono stati pagati dal committente ad e non CP_1
riversati a OD'A; va, tuttavia, riconosciuta la compensazione con il controcredito di per € 29.565,48, con conseguente condanna dell'appaltatore al saldo € CP_1
18.219,54 IVA inclusa, oltre interessi.
La complessità della controversia e l'insorgenza di ragioni contrapposte parallelamente e parzialmente fondate induce il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, confermando la condanna dell'opponente al pagamento in favore di del corrispettivo Controparte_1
dovuto nei limiti di quanto residua dopo:
- la decurtazione di € 13.000,00 oltre IVA per vizi esecutivi accertati in TU;
- la sottrazione/compensazione di € 9.900,00 per la pensilina fotovoltaica interamente realizzata dal committente;
- la sottrazione di € 19.000,00 per la recinzione perimetrale non eseguita;
- la compensazione del danno da ritardo da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura di € 20.000,00;
• Ridetermina pertanto il quantum debeatur in 7.653,54;
p. 10 • Rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da Controparte_1 ritenendo insussistente un'accettazione inequivoca dell'opera.
• Rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_1
nei confronti di per inammissibilità ed Controparte_6
infondatezza.
• Accoglie la domanda riconvenzionale di e, Controparte_6 per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 18.219,54 IVA inclusa, oltre interessi legali CP_6
dalla data della domanda al saldo, previa compensazione con il controcredito di di € 29.565,48 IVA inclusa. CP_1
• Dispone la compensazione delle spese processuali.
Così deciso, in Napoli il 21/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
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