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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 12511/2024
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Annarita Quaratino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.12.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a ripristinare l'assegno di inclusione ex art. 1 d.l. CP_1
48/2023 conv. in l. 85/2023, sospeso a far data dall'1.6.2024 e poi revocato, nonché a corrispondere i ratei arretrati maturati dall'1.6.2024 al
31.12.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
A norma dell'art. 1 d.l.
4.5.2023 n. 48 conv. in l.
3.7.2023 n. 85, “è istituito,
a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione, quale misura
nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale
delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di
formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro” (co. 1); “l'assegno di
inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e
professionale, condizionata alla prova dei mezzi e dall'adesione a un
percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”
(co. 2).
L'art. 3 co. 5 d.l. cit. dispone altresì che “il reddito derivante dall'attività è
comunque comunicato dal lavoratore all entro trenta giorni dall'avvio CP_1
della medesima secondo modalità definite dall'istituto, che mette
l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'art. 5.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività,
come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la
comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del
beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e
comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto
alla prestazione decade”.
2 In attuazione di tale norma, le modalità di comunicazione sono state definite dall' con la circolare n. 105 del 16.12.2023 in atti che, al CP_1
paragrafo 10.2., stabilisce, per quanto qui interessa, che “lo svolgimento di
attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è
compatibile con l' ma il reddito percepito rileva ai fini del
riconoscimento o del mantenimento del beneficio. I beneficiari dell'Adi
devono, pertanto, comunicare all ogni variazione delle condizioni CP_1
occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello 'Adi-
Com esteso') al fine di aggiornare il reddito familiare”.
Ebbene, nel caso in esame, come attestato dalle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro allegate al fascicolo di parte convenuta, , componente del nucleo familiare della istante, Testimone_1
successivamente alla presentazione della domanda amministrativa dell'assegno di inclusione, risalente al 31.1.2024, ha avviato varie attività
lavorative di lavoro intermittente, quale cameriere di ristorante, e tra le altre quelle in data 21.3.2024 e in data 22.3.2024, allorquando, come ammesso da parte ricorrente, il modello “Adi-Com esteso” era disponibile,
avendolo l messo a disposizione già in data 18.3.2024, secondo CP_1
quanto stabilito nel messaggio n. 1090 del 14.3.2024 in atti. CP_1
Rispetto all'avvio di tali attività lavorative, tardiva si appalesa la comunicazione effettuata dall'istante il 27.6.2024, mediante la trasmissione del modello “Adi-Com esteso” tramite pec del patronato
IN e la sua consegna in formato cartaceo, atteso che a quella data erano già vanamente decorsi sia il termine di trenta giorni stabilito a pena
3 di sospensione del beneficio, sia il termine di tre mesi stabilito a pena di decadenza dallo stesso beneficio.
Non può invece ritenersi valida la precedente comunicazione del
17.4.2024, in quanto effettuata dall'istante tramite “linea inps (scrivi alla sede)”, ovvero con modalità difforme rispetto a quella determinata dall cui la norma primaria aveva rimesso il relativo potere. CP_1
Deve a questo punto evidenziarsi che l'istante ha giustificato il ritardo nella trasmissione del modello “Adi-Com esteso” adducendo un malfunzionamento del sistema telematico.
Tale circostanza, tuttavia, non risulta sufficientemente provata all'esito della espletata prova testimoniale, atteso che il teste Testimone_2
(funzionario dell l'ha negata, mentre solo il teste CP_1 Testimone_3
(direttore del patronato IN) l'ha confermata.
In ogni caso, anche ove si ritenesse provato il malfunzionamento del sistema telematico, ben avrebbe potuto l'istante trasmettere entro i termini previsti il modello “Adi-Com esteso” utilizzando, in luogo del canale telematico, le stesse modalità poi utilizzate in data 27.6.2024,
allorquando tuttavia, come si è osservato sopra, i detti termini erano già
scaduti.
Non rileva, infine, ai fini del decidere, la circostanza che l' nella nota CP_1
di sospensione del beneficio, abbia fatto riferimento solo alle attività
lavorative avviate da in data 25.4.2024, 5.5.2024 e Testimone_1
11.5.2024, ove si consideri che il presente è un giudizio sul rapporto e non
4 sugli atti amministrativi;
in ogni caso, già nella nota di rigetto della istanza di riesame l ha fatto riferimento a tutte le attività lavorative avviate CP_1
dal a far data dal 3. 2.2024. Tes_1
In definitiva, deve negarsi il diritto dell'istante di percepire l'assegno di inclusione nel periodo di riferimento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 12511/2024
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Annarita Quaratino;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 23.12.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a ripristinare l'assegno di inclusione ex art. 1 d.l. CP_1
48/2023 conv. in l. 85/2023, sospeso a far data dall'1.6.2024 e poi revocato, nonché a corrispondere i ratei arretrati maturati dall'1.6.2024 al
31.12.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
A norma dell'art. 1 d.l.
4.5.2023 n. 48 conv. in l.
3.7.2023 n. 85, “è istituito,
a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione, quale misura
nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale
delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di
formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro” (co. 1); “l'assegno di
inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e
professionale, condizionata alla prova dei mezzi e dall'adesione a un
percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”
(co. 2).
L'art. 3 co. 5 d.l. cit. dispone altresì che “il reddito derivante dall'attività è
comunque comunicato dal lavoratore all entro trenta giorni dall'avvio CP_1
della medesima secondo modalità definite dall'istituto, che mette
l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'art. 5.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività,
come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la
comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del
beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e
comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto
alla prestazione decade”.
2 In attuazione di tale norma, le modalità di comunicazione sono state definite dall' con la circolare n. 105 del 16.12.2023 in atti che, al CP_1
paragrafo 10.2., stabilisce, per quanto qui interessa, che “lo svolgimento di
attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è
compatibile con l' ma il reddito percepito rileva ai fini del
riconoscimento o del mantenimento del beneficio. I beneficiari dell'Adi
devono, pertanto, comunicare all ogni variazione delle condizioni CP_1
occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello 'Adi-
Com esteso') al fine di aggiornare il reddito familiare”.
Ebbene, nel caso in esame, come attestato dalle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro allegate al fascicolo di parte convenuta, , componente del nucleo familiare della istante, Testimone_1
successivamente alla presentazione della domanda amministrativa dell'assegno di inclusione, risalente al 31.1.2024, ha avviato varie attività
lavorative di lavoro intermittente, quale cameriere di ristorante, e tra le altre quelle in data 21.3.2024 e in data 22.3.2024, allorquando, come ammesso da parte ricorrente, il modello “Adi-Com esteso” era disponibile,
avendolo l messo a disposizione già in data 18.3.2024, secondo CP_1
quanto stabilito nel messaggio n. 1090 del 14.3.2024 in atti. CP_1
Rispetto all'avvio di tali attività lavorative, tardiva si appalesa la comunicazione effettuata dall'istante il 27.6.2024, mediante la trasmissione del modello “Adi-Com esteso” tramite pec del patronato
IN e la sua consegna in formato cartaceo, atteso che a quella data erano già vanamente decorsi sia il termine di trenta giorni stabilito a pena
3 di sospensione del beneficio, sia il termine di tre mesi stabilito a pena di decadenza dallo stesso beneficio.
Non può invece ritenersi valida la precedente comunicazione del
17.4.2024, in quanto effettuata dall'istante tramite “linea inps (scrivi alla sede)”, ovvero con modalità difforme rispetto a quella determinata dall cui la norma primaria aveva rimesso il relativo potere. CP_1
Deve a questo punto evidenziarsi che l'istante ha giustificato il ritardo nella trasmissione del modello “Adi-Com esteso” adducendo un malfunzionamento del sistema telematico.
Tale circostanza, tuttavia, non risulta sufficientemente provata all'esito della espletata prova testimoniale, atteso che il teste Testimone_2
(funzionario dell l'ha negata, mentre solo il teste CP_1 Testimone_3
(direttore del patronato IN) l'ha confermata.
In ogni caso, anche ove si ritenesse provato il malfunzionamento del sistema telematico, ben avrebbe potuto l'istante trasmettere entro i termini previsti il modello “Adi-Com esteso” utilizzando, in luogo del canale telematico, le stesse modalità poi utilizzate in data 27.6.2024,
allorquando tuttavia, come si è osservato sopra, i detti termini erano già
scaduti.
Non rileva, infine, ai fini del decidere, la circostanza che l' nella nota CP_1
di sospensione del beneficio, abbia fatto riferimento solo alle attività
lavorative avviate da in data 25.4.2024, 5.5.2024 e Testimone_1
11.5.2024, ove si consideri che il presente è un giudizio sul rapporto e non
4 sugli atti amministrativi;
in ogni caso, già nella nota di rigetto della istanza di riesame l ha fatto riferimento a tutte le attività lavorative avviate CP_1
dal a far data dal 3. 2.2024. Tes_1
In definitiva, deve negarsi il diritto dell'istante di percepire l'assegno di inclusione nel periodo di riferimento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
5