Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1061
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della disciplina regolatrice

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando che il primo provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 rimane il titolo legittimante la restrizione nel periodo tra la domanda di protezione e l'emissione del nuovo provvedimento di trattenimento cd. 'secondario'. Il ritardo nella registrazione della domanda e nell'adozione del provvedimento di trattenimento non comporta invalidità, ma andrà valutato in sede di richiesta di proroga. Non vi è contrasto con la direttiva UE in quanto la normativa interna assicura una rapida verifica giudiziaria della legittimità del trattenimento una volta adottato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1061
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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