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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 9228/2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppina VISCONTI - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 2 ottobre 2025 la parte ricorrente espose che – a seguito di domanda proposta in sede amministrativa in data 29 aprile
2024 – non aveva ottenuto la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 (norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”). Chiedeva quindi dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle CP_1 spese.
L' si è costituito ed ha affermato che: CP_1
✓ difetta nel caso di specie il requisito contributivo, in quanto parte
1 Sentenza R.G. n° 9228/25 ricorrente possiede solo 282 settimane contributive al 29 aprile 2024, a fronte delle 1.040 settimane (20 anni) richieste dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992;
✓ la contribuzione da lavoratore autonomo in estratto contributivo da commerciante non può essere utilizzata al fine di integrare il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata con invalidità al 80%, in quanto l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 disciplina “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda risulta infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve ritenersi – in adesione a condivisibile, autorevole ed univoca giurisprudenza di legittimità – che: «L'onere della prova del requisito contributivo, per l'accesso a qualsiasi pensione (nella specie a quella di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 503 del 1992), grava sull'assicurato ove l'ente previdenziale ne contesti la sussistenza, sia pure in sede di annullamento della pensione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela» (sic
CASS. LAV. 15 DICEMBRE 2005 N° 27671); ed altresì che: «L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito» (sic
CASS. VI-LAV. 18 MARZO 2014 N° 6264; conf. CASS. LAV. 5 GIUGNO 2003 N° Pt_2
9005).
Orbene, nella specie, pur a fronte della specifica contestazione formulata dall' , parte ricorrente non ha fornito dimostrazione (anzi, a ben vedere, CP_1
2 Sentenza R.G. n° 9228/25 nemmeno alcuna specifica allegazione) della sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge, trattandosi all'evidenza di un normale trattamento di vecchiaia che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi (costituendo la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile: cfr. CASS. LAV. 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, CASS. SEZ. VI-LAV. 3
N° 2382 e CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N° 16829). CP_2
In particolare, deve ritenersi che la prestazione richiesta sia inapplicabile ai lavoratori autonomi, risultando peraltro manifestamente infondata una eventuale questione di legittimità costituzionale, dovendosi infatti rimarcare il principio della non comparabilità tra le posizioni del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo, attese le notevoli differenze riscontrabili fra le caratteristiche delle due tipologie in relazione a molteplici profili, tanto che la CORTE COSTITUZIONALE (v. sent. n. 150 del 1994) ha già affermato che non può pretendersi - ai sensi degli artt. 3 e 38 della
COSTITUZIONE - che il sistema previdenziale sia identico per entrambi i tipi di lavoro (cfr. anche CASS. LAV. 26 MAGGIO 2004 N° 10179), salvo ovviamente ogni discrezionale intervento da parte del legislatore.
------------------
Ove occorra, deve altresì rilevarsi la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e,
3 Sentenza R.G. n° 9228/25 soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
In termini, si veda altresì ex professo CASS. SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2023 N°
5166: «Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite».
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
4 Sentenza R.G. n° 9228/25 3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 FEBBRAIO
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
-------------------
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, le stesse non possono porsi a carico della medesima, avendo ella prodotto, con atto separato e allegato al ricorso introduttivo, la dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 4 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 9228/25
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppina VISCONTI - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 2 ottobre 2025 la parte ricorrente espose che – a seguito di domanda proposta in sede amministrativa in data 29 aprile
2024 – non aveva ottenuto la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 (norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”). Chiedeva quindi dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle CP_1 spese.
L' si è costituito ed ha affermato che: CP_1
✓ difetta nel caso di specie il requisito contributivo, in quanto parte
1 Sentenza R.G. n° 9228/25 ricorrente possiede solo 282 settimane contributive al 29 aprile 2024, a fronte delle 1.040 settimane (20 anni) richieste dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992;
✓ la contribuzione da lavoratore autonomo in estratto contributivo da commerciante non può essere utilizzata al fine di integrare il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata con invalidità al 80%, in quanto l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 disciplina “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda risulta infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve ritenersi – in adesione a condivisibile, autorevole ed univoca giurisprudenza di legittimità – che: «L'onere della prova del requisito contributivo, per l'accesso a qualsiasi pensione (nella specie a quella di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 503 del 1992), grava sull'assicurato ove l'ente previdenziale ne contesti la sussistenza, sia pure in sede di annullamento della pensione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela» (sic
CASS. LAV. 15 DICEMBRE 2005 N° 27671); ed altresì che: «L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito» (sic
CASS. VI-LAV. 18 MARZO 2014 N° 6264; conf. CASS. LAV. 5 GIUGNO 2003 N° Pt_2
9005).
Orbene, nella specie, pur a fronte della specifica contestazione formulata dall' , parte ricorrente non ha fornito dimostrazione (anzi, a ben vedere, CP_1
2 Sentenza R.G. n° 9228/25 nemmeno alcuna specifica allegazione) della sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge, trattandosi all'evidenza di un normale trattamento di vecchiaia che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi (costituendo la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile: cfr. CASS. LAV. 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, CASS. SEZ. VI-LAV. 3
N° 2382 e CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N° 16829). CP_2
In particolare, deve ritenersi che la prestazione richiesta sia inapplicabile ai lavoratori autonomi, risultando peraltro manifestamente infondata una eventuale questione di legittimità costituzionale, dovendosi infatti rimarcare il principio della non comparabilità tra le posizioni del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo, attese le notevoli differenze riscontrabili fra le caratteristiche delle due tipologie in relazione a molteplici profili, tanto che la CORTE COSTITUZIONALE (v. sent. n. 150 del 1994) ha già affermato che non può pretendersi - ai sensi degli artt. 3 e 38 della
COSTITUZIONE - che il sistema previdenziale sia identico per entrambi i tipi di lavoro (cfr. anche CASS. LAV. 26 MAGGIO 2004 N° 10179), salvo ovviamente ogni discrezionale intervento da parte del legislatore.
------------------
Ove occorra, deve altresì rilevarsi la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e,
3 Sentenza R.G. n° 9228/25 soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
In termini, si veda altresì ex professo CASS. SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2023 N°
5166: «Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite».
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
4 Sentenza R.G. n° 9228/25 3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 FEBBRAIO
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
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Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, le stesse non possono porsi a carico della medesima, avendo ella prodotto, con atto separato e allegato al ricorso introduttivo, la dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 4 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 9228/25