Art. 2. 1. I quantitativi di latte liberati ai sensi dei decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986 dai produttori aderenti all'U.N.A.LAT. ed alle "associazioni" rimangono a disposizione dell'U.N.A.LAT., e se del caso, di ciascuna "associazione" nel rispetto dei limiti del quantitativo assegnato con il decreto ministeriale 11 aprile 1988. Tali quantitativi saranno riassegnati secondo i seguenti criteri prioritari:
ai nuovi produttori, purche' gli stessi non si installino su territori di aziende che hanno usufruito dei premi di abbandono;
ai produttori che, avendo la loro produzione lattiera nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati all'art. 3, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84 e all'art. 3 del regolamento CEE n. 1546/88, chiedono la presa in considerazione dell'anno 1981-82;
ai produttori che abbiano sottoscritto il piano di sviluppo, ai sensi dell'art. 3, par. 1, regolamento CEE n. 857/84;
ai produttori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale.
A tal fine l'AIMA fornisce, con la massima tempestivita' e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, all'U.N.A.LAT. ed alle "associazioni" tutti gli elementi d'informazione necessari.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano al Ministero e all'AIMA le indicazioni relative alla propria ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale ed ogni eventuale successiva modifica.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano con tempestivita' e comunque non oltre ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, relativamente ad ogni singola associazione, il numero dei soci che hanno usufruito del premio di abbandono e i quantitativi di latte liberati in totale.
2. Il quantitativo totale di latte concernente i produttori non associati che abbiano beneficiato dei medesimi premi e' contabilizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3, del regolamento CEE n. 857/84.
Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvedera' a ripartire le riserve ai produttori di latte non associati attenendosi ai criteri prioritari suindicati.
ai nuovi produttori, purche' gli stessi non si installino su territori di aziende che hanno usufruito dei premi di abbandono;
ai produttori che, avendo la loro produzione lattiera nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati all'art. 3, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84 e all'art. 3 del regolamento CEE n. 1546/88, chiedono la presa in considerazione dell'anno 1981-82;
ai produttori che abbiano sottoscritto il piano di sviluppo, ai sensi dell'art. 3, par. 1, regolamento CEE n. 857/84;
ai produttori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale.
A tal fine l'AIMA fornisce, con la massima tempestivita' e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, all'U.N.A.LAT. ed alle "associazioni" tutti gli elementi d'informazione necessari.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano al Ministero e all'AIMA le indicazioni relative alla propria ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale ed ogni eventuale successiva modifica.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano con tempestivita' e comunque non oltre ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, relativamente ad ogni singola associazione, il numero dei soci che hanno usufruito del premio di abbandono e i quantitativi di latte liberati in totale.
2. Il quantitativo totale di latte concernente i produttori non associati che abbiano beneficiato dei medesimi premi e' contabilizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3, del regolamento CEE n. 857/84.
Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvedera' a ripartire le riserve ai produttori di latte non associati attenendosi ai criteri prioritari suindicati.