Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 11/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2025, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione e/o adozione di ogni più idonea misura cautelare
- della graduatoria di merito approvata con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata nell'Albo online dell’-OMISSIS- il successivo 06.08.2025, che identifica la dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della « procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 ante riforma avvenuta con la Legge n. 79/2022 » indetta con Decreto Rettorale n. 74/2025 prot. n. 0019664 del 06.02.2025;
- della relazione finale della Commissione giudicatrice del 30 luglio 2025;
- del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, anche nelle parti non conosciute dello stesso, nonché dell'All. 1 al citato verbale n. 1;
- del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice, anche nelle parti non conosciute dello stesso, nonché dell'All. A al suddetto verbale n. 2;
- del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice, anche nelle parti non conosciute dello stesso, nonché dell'All. A al suddetto verbale n. 3;
- di tutti i verbali, ancorché sconosciuti, della Commissione nominata per la procedura di valutazione e dei relativi allegati, ivi compresa la relazione finale, consultabile sulla piattaforma PICA da ciascun candidato, in cui, sulla base dei punteggi assegnati, risulta vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-;
- dell'eventuale provvedimento di nomina della controinteressata nel posto a concorso per cui è causa, nonché dell'eventuale provvedimento di presa in servizio che dovessero essere medio tempore adottati;
- di ogni atto connesso, presupposto e conseguente agli atti sopra indicati, oltre che per l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento della nomina e alla stipula del relativo contratto, nonché, previa dichiarazione di illegittimità o invalidità degli atti di nomina o presa in servizio o dagli altri atti nel frattempo adottati in favore della controinteressata ed infine per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla dott.ssa -OMISSIS- a causa della illegittima adozione degli atti impugnati e di ogni altra condotta mantenuta dalla stessa amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 29.10.2025 e depositato il 30.10.2025, la ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, gli atti indicati in epigrafe, relativi alla procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il -OMISSIS- ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010, indetta con decreto rettorale n. 74/2025 dd 6.2.2025, procedura in esito alla quale è risultata vincitrice la controinteressata.
1.1 Ha formulato altresì domanda di risarcimento in forma specifica attraverso la nomina a ricercatore a tempo determinato al posto della controinteressata e in subordine per equivalente, mediante il ristoro del danno patrimoniale da perdita di chance e del danno curricolare.
1.2 Ha proposto inoltre un’istanza istruttoria, volta all’acquisizione di ulteriore documentazione.
2. Il bando relativo alla selezione di cui trattasi ha previsto la suddivisione della procedura in due fasi: la prima costituita da una valutazione preliminare dei candidati da parte della Commissione giudicatrice basata su una analisi comparata dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, la seconda rappresentata da una discussione pubblica davanti alla Commissione dei titoli e della produzione scientifica.
2.1 Alla procedura selettiva in esame hanno presentato domanda di partecipazione tre candidati, tra cui la ricorrente e la controinteressata.
La Commissione nel corso della seduta del 9.6.2025, preso atto dei criteri fissati dal bando, ha specificato gli stessi come da Allegato 1) al verbale n. -OMISSIS-.
A seguito della valutazione preliminare dei candidati nella seduta del 7.7.2025, l’amministrazione intimata ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica: nel caso di specie, in ottemperanza alla prescrizione dell’art. 7 del bando, tutti i candidati vi sono stati ammessi, in considerazione del loro numero inferiore a sei.
In esito alla discussione ed alla successiva assegnazione dei punteggi, distinti per titoli, curriculum e produzione scientifica, l’odierna controinteressata ha ottenuto un punteggio complessivo di 83,9, collocandosi al primo posto, mentre la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 69,1.
A seguito dell’approvazione dei lavori della Commissione e della formulazione della proposta di chiamata della stessa da parte dei competenti organi, l’Università intimata ha deliberato nella seduta del 26.9.2025 di autorizzare la chiamata della dott. -OMISSIS- in qualità di ricercatrice a tempo determinato, con la quale ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro in data 1.10.2025.
3. La ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 40, 43, 46 e 47 d.p.r. 445/2000. Violazione del bando di concorso. Violazione degli articoli 3 e 6 l. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta”, deducendo che in relazione al criterio di valutazione dei titoli “ eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”, di cui all’art. 7 del bando e fatto proprio dalla Commissione come da verbale n. -OMISSIS-, con punteggio massimo attribuibile pari a 10, le sarebbe stato assegnato un punteggio pari a soli 6 punti, nonostante avesse dichiarato 82 ore di teaching activities e 12 ore di lessons, ipotizzando una erronea omessa considerazione dell’autocertificazione prodotta .
“2. Ulteriori quattro motivi di ricorso”.
“2.1 I progetti non valutabili. Violazione e falsa applicazione del DM 25 maggio 2011 n. 243. Violazione del bando di concorso. Violazione della delibera della Commissione giudicatrice di cui all’All. 1 al Verbale n. -OMISSIS- del concorso in questione. Eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento”, deducendo la inidoneità di due progetti per i quali la controinteressata afferma di aver svolto attività di coordinamento e di otto progetti ai quali sostiene di aver partecipato, ad essere valutati, non essendo progetti finanziati su bando competitivo o non aventi carattere nazionale o internazionale.
“2.2 L’assenza di titolo della controinteressata a partecipare ad alcuni progetti. Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di PRIN. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste”, deducendo la inidoneità della controinteressata a coordinare alcuni dei progetti indicati, in quanto priva del titolo richiesto.
“2.3 Divieti e incompatibilità. Violazione del Regolamento UE 2021/2041. Violazione della guida operativa, adottata dal MUR, per i beneficiari dei finanziamenti di cui al Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria”, lamentando che l’amministrazione intimata non avrebbe tenuto in considerazione l’incompatibilità della controinteressata rispetto ad attività di coordinamento o anche di mera partecipazione ad alcuni progetti.
“2.4 Violazione dei criteri di cui all’All. 1 al Verbale n. -OMISSIS- della Commissione. Violazione dell’art. 3, l. 241/90: difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”, in quanto la Commissione non avrebbe considerato nell’ambito della propria valutazione circa la voce “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ” le due fellowships accordate da MB ( European Molecular Biology Organization) indicate nel curriculum, che avrebbero comportato l’attribuzione alla ricorrente di sei punti.
“3. Violazione e falsa applicazione della Delibera ANVUR n. 132/2016, nonché del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari dell’-OMISSIS-. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Illogicità manifesta”, deducendo che in relazione al sub criterio c) di valutazione della produzione scientifica “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica ”, la Commissione avrebbe attribuito alla controinteressata il massimo del punteggio (0,5 punti per pubblicazione), nonostante la collocazione editoriale in quartili inferiori (Q2, Q3, Q4) rispetto alla collocazione editoriale delle proprie pubblicazioni (la maggior parte delle quali sarebbero collocate in Q1).
4. L’Università intimata si è costituita in giudizio producendo ampia memoria corredata da documenti, in cui, dopo aver formulato una premessa di carattere generale sulla non piena corrispondenza del curriculum della ricorrente rispetto al profilo individuato dal bando della procedura di selezione, ha concluso per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti gravati.
5. La controinteressata, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
6. In vista dell’udienza cautelare, la ricorrente ha depositato memoria difensiva, con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
7. All’udienza camerale del 3 dicembre 2025, previo rilievo da parte del Presidente della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Si può prescindere dall’istanza istruttoria, in quanto la causa risulta matura per la decisione, non risultando la relativa documentazione di cui parte ricorrente chiede l’acquisizione necessaria ai fini del decidere.
9. Il ricorso non è passibile di favorevole apprezzamento, per le ragioni che verranno di seguito esposte.
10. In assenza di una graduazione dei motivi da parte della ricorrente, ritiene il Collegio di prendere le mosse dalla disamina del secondo motivo in considerazione della maggior pregnanza del vizio di legittimità dedotto (Ad Pl 5/2015), il cui eventuale accoglimento comporterebbe l’erosione dell’ampio divario di punteggio tra la ricorrente e la controinteressata, con un superamento di quest’ultima nella graduatoria finale.
Dalla tabella a pag. 22 dell’atto introduttivo del giudizio, si evince infatti che dalla positiva valutazione del mezzo in esame discenderebbe un aumento di sei punti per la dott.ssa -OMISSIS- (da 69.1 a 75,1) e una sottrazione di 10 punti alla dott.ssa -OMISSIS- (da 83,9 a 73,9).
11. Il motivo risulta complessivamente non fondato.
12. Circa le contestazioni concernenti l’asserito riconoscimento alla controinteressata di progetti non valutabili (motivo 2.1), come si evince dall’Allegato 1) al verbale 1, relativo ai Criteri di valutazione , punto 1. Titoli e curriculum: punti totali: 50 , la Commissione alla voce “ Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”, ha attribuito un punteggio massimo di 10 punti, secondo i criteri:
- coordinamento di un progetto nazionale su bando competitivo, 3 punti
- coordinamento di un progetto internazionale su bando competitivo, 5 punti
- partecipazione a progetto nazionale su bando competitivo, 2 punti
- partecipazione a progetto internazionale su bando competitivo, 3 punti
12.1 La dott.ssa -OMISSIS- ha conseguito il punteggio complessivo di 10 punti per tale voce, attraverso il riconoscimento di 5 progetti di ricerca, valutati come “ partecipazione a progetto nazionale su bando competitivo” e pertanto con attribuzione di 2 punti a ciascuno di essi.
I progetti con tali caratteristiche, correttamente valorizzati dalla Commissione, risultano dalla tabella relativa alla controinteressata contenuta nell’Allegato A) al verbale 2 e nella specie:
1) PRIN 2014 Project – PRIN Project – VIRES;
2) PRIN 2022 Project – Smart Biotechnology for Sustainable Berry Cultivation – SMARTBERRY;
3 ) Project funded by the Ministry of Enterprises and Made in Italy, Innovation in phytoremediation of sites contaminated with air, soil, and water pollutants through the production and use of genetically improved plants – SU (2024-2026);
4) Rural Development Program FVG 2014-2020: Development of methods for monitoring and controlling major phytosanitary issues in the regional kiwifruit supply chain – MEMORA (2020-2022);
5) AGER Project – From Soil to Soil: Origin and Remediation of Kiwifruit Vine Decline Syndrome – -K (2024-2027).
12.2 Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, la Commissione ha correttamente valorizzato con attribuzione del relativo punteggio la partecipazione della controinteressata ai predetti progetti, sussistendo i due requisiti richiesti dalla lex specialis : assegnazione sulla base di un bando competitivo e partecipazione (o coordinamento) ad un gruppo di ricerca nazionale o internazionale.
12.3 Va rilevato che nessuno dei predetti progetti è stato richiamato dalla ricorrente nell’elenco di quelli che, nella sua prospettazione, non sarebbero risultati valutabili, tranne il ‘progetto MEMORA’, del quale la stessa (che afferma di avervi partecipato) ne riconosce il carattere competitivo come dimostra l’esistenza del CUP, asserendone nel contempo apoditticamente la natura regionale e non nazionale.
12.4 Come controdedotto dalla difesa dell’Ateneo, la Commissione ha correttamente valutato i 5 progetti estrapolati dall’elenco di 12 indicati dalla controinteressata come di “ carattere competitivo” , che discende “ dai rigorosi criteri di selezione (profilo scientifico, originalità, impatto, ecc.) e dal fatto che i progetti vengono scelti tra numerose proposte per essere finanziati”, e “di rilevanza nazionale” (avendo attribuito a ciascuno di essi i due punti contemplati per la relativa voce), in considerazione della platea dei gruppi di ricerca che potevano ambire agli stessi.
12.5 Le predette considerazioni si attagliano con evidenza anche al ‘progetto MEMORA’, e qualora la ricorrente avesse indicato nel proprio curriculum l’intervenuta partecipazione a tale progetto (come accennato nel ricorso), la stessa sarebbe stata valorizzata con attribuzione del relativo punteggio, così come accaduto per la controinteressata.
12.6 Le deduzioni della ricorrente circa una asserita valutazione con attribuzione di punteggio di tutti i 12 progetti allegati dalla controinteressata, contenuti nell’elenco di cui all’Allegato A) del verbale 2, di cui 10 asseritamente privi dei requisiti che la Commissione stessa aveva fissato, non risultano condivisibili.
Premesso che tale considerazione risulta frutto di una mera ipotesi, del tutto soggettiva, relativa ad una asserita valorizzazione di progetti non competitivi e privi di rilevanza nazionale/internazionale, che peraltro sul piano del puro conteggio aritmetico contrasterebbe con i punti astrattamente attribuibili (da 2 a 5, a seconda della tipologia, con assenza dell’opzione di 1 punto), va rilevato che il richiamo nel giudizio collegiale, enfatizzato dalla ricorrente, della “ partecipazione a 12 progetti ” da parte della controinteressata rappresenta la presa d’atto della sussistenza degli stessi, tale da rafforzare il giudizio complessivo di ottimo, senza che tale richiamo vada inteso nel senso che a tutti i 12 progetti sia stato attribuito un punteggio.
13. La ricorrente al punto 2.2 relativo al secondo motivo, deduce l’inidoneità della controinteressata a partecipare al progetto “ PRIN 2014 Project – PRIN Project – VIRES ”, con conseguente non valutabilità dello stesso, sostenendo che la presentazione dei progetti e la partecipazione ai medesimi, da intendersi come equivalenti, potrebbe avvenire solo ad opera di professori o ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, mentre le varie figure dei dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato, della cui collaborazione i primi intendessero avvalersi, non sarebbero tecnicamente partecipanti al progetto .
Nella prospettazione della ricorrente, avendo la controinteressata conseguito la laurea magistrale nel 2014, non avrebbe potuto comunque partecipare al PRIN nel medesimo anno.
13.1 La censura non è fondata.
13.2 Va in proposito rilevato che il relativo bando PRIN 2012, se richiedeva che i ruoli del Principal Investigator e dei responsabili delle unità operative fossero rivestiti da docenti e ricercatori, nel contempo non escludeva che altri soggetti, quali i dottorandi di ricerca, potessero partecipare al progetto, in quanto inseriti nell’organico dell’unità di ricerca.
Nelle “ Istruzioni per la redazione dei progetti PRIN 2012, per la loro preselezione e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili”, pubblicate sul sito del Ministero, si legge infatti che “(…) in fase di esecuzione del progetto, il gruppo di ricerca potrà essere costituito anche da altro personale (assegnisti, dottorandi, borsisti, laureandi, consulenti esterni, ecc., già contrattualizzato o da contrattualizzare), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 240/2010”.
Inoltre, nella nota procedurale pubblicata dal Ministero in merito al bando in parola, veniva precisato che “(…) il personale che si intende inserire nel progetto deve essere rispondente ai requisiti di cui all’art. 18, comma 5 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.; nel caso di personale a contratto da inserire o reclutare appositamente per il progetto, sarà ammissibile l’inserimento di coloro che (esclusivamente e direttamente con l’università/ente cui afferisce l’unità di ricerca) risultino: (…) c) studenti dei corsi di dottorato di ricerca”.
L’art. 18 comma 5 della legge 240/2010, richiamato dalla predetta nota, stabilisce espressamente che “ La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: (…) c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative”.
13.3 Come documentalmente comprovato dall’Università intimata (doc. 18), la dott. -OMISSIS- ha rivestito il ruolo di “ Partecipante al programma di ricerca ” denominato “ Strategie molecolari per l’acquisizione della resistenza al virus della vaiolatura del susino (PPV) in pesco e albicocco ”, di cui alla “ Linea d’intervento C (PRIN advanced) dal 2014 al 2017 (durante la frequenza del dottorato di ricerca conseguito nel 2018 presso il medesimo Ateneo), con conseguente corretta valorizzazione dello stesso da parte della Commissione giudicatrice.
14. Con le doglianze formulate al punto 2.3 del secondo motivo di gravame, la ricorrente deduce che, per effetto dell’assunzione della dott. -OMISSIS- quale ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010 (Rtd-A di durata triennale) presso il -OMISSIS- dell’Università intimata con decorrenza 26.1.2022 sulla base del finanziamento PON R&I (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione) 2014-2020 di cui al DM 1062/2021, la stessa non avrebbe potuto partecipare ad una serie di progetti allegati, a cagione dell’incompatibilità contemplata dal predetto DM.
14.1 Le censure risultano infondate.
14.2 Premesso che non spettava alla Commissione verificare ciò che ora la ricorrente contesta e cioè l’asserita incompatibilità della controinteressata a partecipare ai progetti dalla stessa allegati, dovendo solo accertare, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, la valutabilità degli stessi in quanto basati su un bando competitivo e a carattere nazionale o internazionale, va rilevato che, come evidenziato dalla difesa erariale, la partecipazione della controinteressata è avvenuta con il benestare del responsabile scientifico e del Ministero.
14.3 In tali termini, la partecipazione della dott. -OMISSIS- ai progetti: a) “ PRIN Project – Smart Biotechnology for Sustainable Berry cultivation – SMARTBERRY; b) Rural Development Program FVG 2014-2020: Development of methods for monitoring and controlling major phytosanitary issues in the regional kiwifruit supply chain – MEMORA (2020-2022); c) AGER Project – From soil to soil: Origin and Remediation of kiwifruit Vine Decline Syndrome – -K (2024-2027); d) Project funded by the Ministry of Enterprises and Made in Italy, Innovation in phytoremediation of sites contaminated with air, soil, and water pollutants through the production and use of genetically improved plants – SU (2024-2026)” sarebbe avvenuta senza che il Ministero avesse nulla da obiettare (mentre la partecipazione al PRIN 2014 VIRES riguarda il periodo in cui la controinteressata non rivestiva il ruolo di ricercatrice, poiché seguiva il corso di dottorato di ricerca).
15. Con le censure di cui al punto 2.4 del secondo mezzo di gravame, la ricorrente lamenta la mancata valorizzazione da parte della Commissione, in relazione alla voce “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, di due fellowships accordate da MB (European Molecular Biology Organization), che erano state dalla medesima indicate nel proprio curriculum e che avrebbero comportato il riconoscimento, in quanto progetti internazionali su bando competitivo, di tre punti ciascuno.
15.1 Le censure sono infondate.
15.2 La Commissione giudicatrice, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, risulta aver operato legittimamente, avendo valorizzato le predette fellowships in relazione al diverso criterio “ documentate attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri ” (poichè, come da traduzione letterale, “borse di studio”, in relazione alle quali la dott. -OMISSIS- è stata individuata per svolgere periodi formativi presso due istituzioni straniere, ETH di Zurigo e CRAG di Barcellona), ottenendo il massimo del punteggio (pari a 5).
16. Visto l’esito non favorevole della trattazione del secondo articolato motivo di ricorso, il primo ed il terzo motivo risultano inammissibili per difetto di interesse, in quanto dal loro eventuale accoglimento non potrebbe discendere il conseguimento del bene della vita ambito dalla ricorrente, in considerazione della loro inidoneità a colmare l’ampio divario di punteggio tra la controinteressata e la ricorrente, che risulta altresì condizionato dalla solo parziale corrispondenza del curriculum della dott.ssa -OMISSIS- rispetto al profilo individuato dal bando.
Come si evince infatti dal giudizio relativo alla ricorrente contenuto nell’Allegato B) al verbale 2, “ La candidata presenta un curriculum, titoli e produzione scientifica rilevanti, ma non pienamente coerenti con il gruppo scientifico disciplinare 07/AGRI-03 e con il profilo indicato nel bando (settore scientifico disciplinare AGRI03/A). (…) La candidata presenta attività didattica rivolta a studenti delle lauree triennali e magistrali, in tematiche non pienamente coerenti con il profilo indicato nel bando”.
17. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è in parte infondato e va respinto e in parte inammissibile per difetto di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta perché infondato ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell’-OMISSIS-, che liquida nell’importo di € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
LA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.