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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3352/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN IA AP RE, in persona del giudice unico dr.
EG DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3352 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luigi Giulio Controparte_1
LI RD e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
ricorrente
e
e , non costituiti;
Controparte_2 Controparte_3 resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1 ricorreva all'intestato Tribunale adducendo:
1. che in data 27.06.2003 i si- gnori , e Persona_1 Persona_2 [...] stipulavano con la Persona_3 Controparte_4
[...
[...] [...]
il contratto di mutuo ipotecario, n. rep. 41832 - racc. 13621, innanzi
[...] al Notaio con studio in Pietramelara, per l'importo di Eu- Persona_4 ro 250.000,00; 2. che a garanzia delle obbligazioni assunte i sigg.ri
[...] concedevano alla Banca ipoteca volontaria di 1° grado per Eu- Persona_1 ro 375.000,00 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
AN IA AP RE (reg. gen. 18964 – reg. part. 3107) sugli immobili in piena proprietà degli stessi, per la quota di 1/3 ciascuno, siti in FE
(CE);
3. che stante l'inadempimento al contratto da parte dei sigg.ri
[...]
la Banca otteneva decreto ingiuntivo del Tribunale di AN Persona_1
IA AP RE n. 1775/2018 del 08.07.2018, notificato a
[...]
e in data 18.07.2018 e dichiarato provvisoria- Persona_1 Per_2 mente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in pendenza del giudizio di opposizione;
4. che nei confronti della sig.ra non si per- Persona_3 fezionava la notifica del succitato decreto, stante il decesso in Caserta il
27.07.2016; 4. che in data 27.07.2017 i signori , Persona_5 CP_3
e presentavano la denuncia di successione relativa all'eredità della de CP_2 cuius, pertanto, l'esponente depositava ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e
749 c.p.c., rubricato al n. R.G. 435/2020 dell'intestato Tribunale;
5. che stante la mancata accettazione dell'eredità da parte dei chiamati nel termine assegnato dal Giudice, gli stessi incorrevano nella perdita del diritto di accet- tare la stessa eredità della signora che, per- Persona_3 tanto, doveva considerarsi giacente, 6. di aver depositato ricorso per la no- mina di un curatore dell'eredità giacente, ai sensi dell'art. 528 c.c., e che nell'ambito della suddetta procedura la curatrice nominata depositava una relazione finale in cui rilevava che i figli della de cuius, e Controparte_2
, al momento della presentazione della dichiarazione di Controparte_3 successione richiedevano contestualmente la voltura degli immobili intestati al genitore defunto;
7. che non essendo intervenuto il pagamento del debito contratto, quale cessionaria dei crediti di Unione Di Banche CP_1
Italiane S.p.a., risulta essere creditrice della sig.ra Parte_1
e dell'avv. Chiara Izzo nella qualità di curatore dell'eredità giacente
[...] della defunta per la somma complessiva di Euro 158.250,21, quale esposi- zione debitoria residua del contratto di mutuo ipotecario;
8. di agire in giu- dizio al fine di accertare che, per effetto dell'intervenuta voltura catastale degli immobili di proprietà della defunta madre Parte_1
2
i signori e sono divenuti Pt_1 Controparte_3 Controparte_2 eredi puri e semplici;
9. di aver instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo in data 03.04.2024.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare che i signori (C.F.: Controparte_3 [...]
) nato a [...] il [...], residente in C.F._1
FE (CE), via MS n. 61, e (C.F.: Controparte_2
nata a [...] il [...], residente in C.F._2
FE (CE), via MS n. 61,sono eredi puri e semplici della defunta madre
[...]
(C.F: ) Persona_6 C.F._3 nata a [...] il [...] e deceduta in Caserta il 27.07.2016 e per l'effetto - dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori Controparte_5
(C.F.: ) nato a [...] il
[...] C.F._4
08.04.1995, residente in [...], e CP_2
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._2
08.04.1995, residente in [...], in via solidale fra loro, al pa- gamento in favore di della somma di Euro 158.250,21 (quale Controparte_1 esposizione debitoria residua del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
27.06.2003, n. rep. 41832 - racc. 13621, a rogito Notaio Dott. Persona_4 originariamente contratto dalla defunta ), oltre ad inte- Persona_3 ressi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 20.07.2018 sino all'effettivo saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di ope- razioni e successive modifiche, il tutto come risulta dagli estratti certificati conformi alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.L.B - D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, oltre an- cora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate. Con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno, ivi compreso l'ordine al conservatore competente di provvedere alla relativa trascrizione. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante au- torizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei resistenti CP_3
e i quali, nonostante la regolarità della vocatio in
[...] Controparte_2 ius, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Si deve, infatti, ritenere che i resistenti abbiano accettato tacitamente, ex art. 3
476 c.c., l'eredità della de cuius . Persona_3
Come sottolineato dalla giurisprudenza, non qualsiasi atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, perché la suddetta norma richiede la sussistenza di due presupposti ovvero che il chiamato effettui un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di un atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga po- sto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la vo- lontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale (Cass. civ. Sez. II,
27/06/2005, n. 13738).
Nella casistica giurisprudenziale è stato ritenuto solo un elemento indiziario liberamente valutabile unitamente ad altri elementi la presentazione della di- chiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta (C.
10796/2009; C. 4783/2007; C. 4756/1999; C. 2711/1996, conf. a C.
178/1996); mentre è stata considerata accettazione tacita di eredità la con- dotta del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fi- scale, come la denuncia di successione, ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributa- rio ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemen- te materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (C.
10796/2009; C. 6574/2005; C. 5226/2002; T. Milano 29.11.2017).
Si è ritenuta configurata l'accettazione anche nell'ipotesi di ricorso alla commissione tributaria contro l'avviso di accertamento (C. 4414/1999; C.
5463/1995; A. Roma 24.2.2012) o l'agire in giudizio del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius stesso per il pagamento di quanto al medesimo dovuto (C. 16002/2008), la riassunzione del processo da parte del figlio del de cuius (C. 8529/2013; C. 14081/2005), nonché la proposi- zione di azioni di rivendica o di azioni dirette alla difesa della proprietà o al- la richiesta di danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in quanto azioni che travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei
4
beni compresi nell'asse ex art. 460 (C. 13738/2005; in senso conforme, C.
10060/2018).
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti emergono una serie di elementi dai quali poter desumere che i convenuti abbiano accettato l'eredità della de cuius in modo tacito, ai sensi dell'art. 476 c.c.
Nello specifico, la ricorrente ha depositato visure catastali, ispezioni ipoteca- rie e certificazione notarile dalle quali risulta che l'immobile di proprietà del- la sig.ra , per la quota di 1/3, e da Persona_3 quest'ultima concesso a garanzia del mutuo ipotecario stipulato in data
27.06.2003, a seguito della sua morte veniva volturato in favore dei figli,
e . Controparte_2 Controparte_3
In particolare, dalla visura storica dell'immobile identificato al Catasto Fab- bricati del Comune di FE, Fg. 27, part. 5445, sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9, Via
ON MS snc, emerge che i resistenti al momento della presentazio- ne della dichiarazione di successione hanno altresì provveduto alla voltura del bene, invero nella visura si legge: “DENUNZIA (NEI PASSAGGI
PER CAUSA DI MORTE) del 27/07/2016 Pubblico ufficiale
[...]
Sede IF (CE) - UU Sede SE (CE) Registrazio- CP_6 ne Volume 9990 n. 1834 registrato in data 27/07/2017 - DICH. SUCC. DI
QUISTELLI G. Voltura n. 2233.1/2018 - Pratica n. Persona_3
CE0020729 in atti dal 14/02/2018”.
Tali circostanze sono state, peraltro, già rilevate nell'ambito della procedura per la nomina del curatore dell'eredità giacente, iscritta al R.G.N. 841/2021
V.G. dell'intestato Tribunale, dal curatore nominato, avv. Chiara Izzo, come si legge nella relazione datata 20.06.2023 a firma della stessa e, prima ancora, nella relazione tecnica elaborata dal CTU nominato nell'ambito della proce- dura esecutiva iscritta al N. 259/18 R.G.E.I.
Ciò posto, essendo provato che i resistenti hanno posto in essere atti con i quali hanno manifestato in modo univoco la volontà di accettare l'eredità della SI.ra , la domanda della ricorrente Persona_3 deve essere accolta, pertanto, i sig.ri e Controparte_3 CP_2
vanno dichiarati eredi puri e semplici della sig.ra
[...] Persona_7
.
[...]
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna al paga- mento in favore di della somma di Euro 158.250,21, Controparte_1
5
essendo già esistente un titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore defunto che legittima la pretesa anche nei confronti degli eredi, ex art. 477 cpc.
Stante l'accoglimento parziale delle domande e la mancata opposizione dei resistenti, si ritengono sussistenti i giustificati motivi per disporre la com- pensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Controparte_3
(C.F.: ) nato a [...] il C.F._4
08.04.1995, residente in [...], e CP_2
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._2
08.04.1995, residente in [...], sono eredi puri e semplici della defunta madre (C.F: Persona_3
) nata a [...] il [...] e deceduta in C.F._3
Caserta il 27.07.2016;
- Rigetta la domanda di condanna al pagamento in favore di CP_1 della somma di Euro 158.250,21;
[...]
- Compensa le spese di lite.
AN IA AP RE, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. EG DO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN IA AP RE, in persona del giudice unico dr.
EG DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3352 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luigi Giulio Controparte_1
LI RD e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
ricorrente
e
e , non costituiti;
Controparte_2 Controparte_3 resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.11.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1 ricorreva all'intestato Tribunale adducendo:
1. che in data 27.06.2003 i si- gnori , e Persona_1 Persona_2 [...] stipulavano con la Persona_3 Controparte_4
[...
[...] [...]
il contratto di mutuo ipotecario, n. rep. 41832 - racc. 13621, innanzi
[...] al Notaio con studio in Pietramelara, per l'importo di Eu- Persona_4 ro 250.000,00; 2. che a garanzia delle obbligazioni assunte i sigg.ri
[...] concedevano alla Banca ipoteca volontaria di 1° grado per Eu- Persona_1 ro 375.000,00 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
AN IA AP RE (reg. gen. 18964 – reg. part. 3107) sugli immobili in piena proprietà degli stessi, per la quota di 1/3 ciascuno, siti in FE
(CE);
3. che stante l'inadempimento al contratto da parte dei sigg.ri
[...]
la Banca otteneva decreto ingiuntivo del Tribunale di AN Persona_1
IA AP RE n. 1775/2018 del 08.07.2018, notificato a
[...]
e in data 18.07.2018 e dichiarato provvisoria- Persona_1 Per_2 mente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in pendenza del giudizio di opposizione;
4. che nei confronti della sig.ra non si per- Persona_3 fezionava la notifica del succitato decreto, stante il decesso in Caserta il
27.07.2016; 4. che in data 27.07.2017 i signori , Persona_5 CP_3
e presentavano la denuncia di successione relativa all'eredità della de CP_2 cuius, pertanto, l'esponente depositava ricorso ai sensi degli artt. 481 c.c. e
749 c.p.c., rubricato al n. R.G. 435/2020 dell'intestato Tribunale;
5. che stante la mancata accettazione dell'eredità da parte dei chiamati nel termine assegnato dal Giudice, gli stessi incorrevano nella perdita del diritto di accet- tare la stessa eredità della signora che, per- Persona_3 tanto, doveva considerarsi giacente, 6. di aver depositato ricorso per la no- mina di un curatore dell'eredità giacente, ai sensi dell'art. 528 c.c., e che nell'ambito della suddetta procedura la curatrice nominata depositava una relazione finale in cui rilevava che i figli della de cuius, e Controparte_2
, al momento della presentazione della dichiarazione di Controparte_3 successione richiedevano contestualmente la voltura degli immobili intestati al genitore defunto;
7. che non essendo intervenuto il pagamento del debito contratto, quale cessionaria dei crediti di Unione Di Banche CP_1
Italiane S.p.a., risulta essere creditrice della sig.ra Parte_1
e dell'avv. Chiara Izzo nella qualità di curatore dell'eredità giacente
[...] della defunta per la somma complessiva di Euro 158.250,21, quale esposi- zione debitoria residua del contratto di mutuo ipotecario;
8. di agire in giu- dizio al fine di accertare che, per effetto dell'intervenuta voltura catastale degli immobili di proprietà della defunta madre Parte_1
2
i signori e sono divenuti Pt_1 Controparte_3 Controparte_2 eredi puri e semplici;
9. di aver instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo in data 03.04.2024.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare che i signori (C.F.: Controparte_3 [...]
) nato a [...] il [...], residente in C.F._1
FE (CE), via MS n. 61, e (C.F.: Controparte_2
nata a [...] il [...], residente in C.F._2
FE (CE), via MS n. 61,sono eredi puri e semplici della defunta madre
[...]
(C.F: ) Persona_6 C.F._3 nata a [...] il [...] e deceduta in Caserta il 27.07.2016 e per l'effetto - dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori Controparte_5
(C.F.: ) nato a [...] il
[...] C.F._4
08.04.1995, residente in [...], e CP_2
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._2
08.04.1995, residente in [...], in via solidale fra loro, al pa- gamento in favore di della somma di Euro 158.250,21 (quale Controparte_1 esposizione debitoria residua del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
27.06.2003, n. rep. 41832 - racc. 13621, a rogito Notaio Dott. Persona_4 originariamente contratto dalla defunta ), oltre ad inte- Persona_3 ressi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 20.07.2018 sino all'effettivo saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di ope- razioni e successive modifiche, il tutto come risulta dagli estratti certificati conformi alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.L.B - D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, oltre an- cora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate. Con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno, ivi compreso l'ordine al conservatore competente di provvedere alla relativa trascrizione. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante au- torizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei resistenti CP_3
e i quali, nonostante la regolarità della vocatio in
[...] Controparte_2 ius, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Si deve, infatti, ritenere che i resistenti abbiano accettato tacitamente, ex art. 3
476 c.c., l'eredità della de cuius . Persona_3
Come sottolineato dalla giurisprudenza, non qualsiasi atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, perché la suddetta norma richiede la sussistenza di due presupposti ovvero che il chiamato effettui un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di un atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga po- sto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la vo- lontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale (Cass. civ. Sez. II,
27/06/2005, n. 13738).
Nella casistica giurisprudenziale è stato ritenuto solo un elemento indiziario liberamente valutabile unitamente ad altri elementi la presentazione della di- chiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta (C.
10796/2009; C. 4783/2007; C. 4756/1999; C. 2711/1996, conf. a C.
178/1996); mentre è stata considerata accettazione tacita di eredità la con- dotta del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fi- scale, come la denuncia di successione, ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributa- rio ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemen- te materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (C.
10796/2009; C. 6574/2005; C. 5226/2002; T. Milano 29.11.2017).
Si è ritenuta configurata l'accettazione anche nell'ipotesi di ricorso alla commissione tributaria contro l'avviso di accertamento (C. 4414/1999; C.
5463/1995; A. Roma 24.2.2012) o l'agire in giudizio del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius stesso per il pagamento di quanto al medesimo dovuto (C. 16002/2008), la riassunzione del processo da parte del figlio del de cuius (C. 8529/2013; C. 14081/2005), nonché la proposi- zione di azioni di rivendica o di azioni dirette alla difesa della proprietà o al- la richiesta di danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in quanto azioni che travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei
4
beni compresi nell'asse ex art. 460 (C. 13738/2005; in senso conforme, C.
10060/2018).
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti emergono una serie di elementi dai quali poter desumere che i convenuti abbiano accettato l'eredità della de cuius in modo tacito, ai sensi dell'art. 476 c.c.
Nello specifico, la ricorrente ha depositato visure catastali, ispezioni ipoteca- rie e certificazione notarile dalle quali risulta che l'immobile di proprietà del- la sig.ra , per la quota di 1/3, e da Persona_3 quest'ultima concesso a garanzia del mutuo ipotecario stipulato in data
27.06.2003, a seguito della sua morte veniva volturato in favore dei figli,
e . Controparte_2 Controparte_3
In particolare, dalla visura storica dell'immobile identificato al Catasto Fab- bricati del Comune di FE, Fg. 27, part. 5445, sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9, Via
ON MS snc, emerge che i resistenti al momento della presentazio- ne della dichiarazione di successione hanno altresì provveduto alla voltura del bene, invero nella visura si legge: “DENUNZIA (NEI PASSAGGI
PER CAUSA DI MORTE) del 27/07/2016 Pubblico ufficiale
[...]
Sede IF (CE) - UU Sede SE (CE) Registrazio- CP_6 ne Volume 9990 n. 1834 registrato in data 27/07/2017 - DICH. SUCC. DI
QUISTELLI G. Voltura n. 2233.1/2018 - Pratica n. Persona_3
CE0020729 in atti dal 14/02/2018”.
Tali circostanze sono state, peraltro, già rilevate nell'ambito della procedura per la nomina del curatore dell'eredità giacente, iscritta al R.G.N. 841/2021
V.G. dell'intestato Tribunale, dal curatore nominato, avv. Chiara Izzo, come si legge nella relazione datata 20.06.2023 a firma della stessa e, prima ancora, nella relazione tecnica elaborata dal CTU nominato nell'ambito della proce- dura esecutiva iscritta al N. 259/18 R.G.E.I.
Ciò posto, essendo provato che i resistenti hanno posto in essere atti con i quali hanno manifestato in modo univoco la volontà di accettare l'eredità della SI.ra , la domanda della ricorrente Persona_3 deve essere accolta, pertanto, i sig.ri e Controparte_3 CP_2
vanno dichiarati eredi puri e semplici della sig.ra
[...] Persona_7
.
[...]
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna al paga- mento in favore di della somma di Euro 158.250,21, Controparte_1
5
essendo già esistente un titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore defunto che legittima la pretesa anche nei confronti degli eredi, ex art. 477 cpc.
Stante l'accoglimento parziale delle domande e la mancata opposizione dei resistenti, si ritengono sussistenti i giustificati motivi per disporre la com- pensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Controparte_3
(C.F.: ) nato a [...] il C.F._4
08.04.1995, residente in [...], e CP_2
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._2
08.04.1995, residente in [...], sono eredi puri e semplici della defunta madre (C.F: Persona_3
) nata a [...] il [...] e deceduta in C.F._3
Caserta il 27.07.2016;
- Rigetta la domanda di condanna al pagamento in favore di CP_1 della somma di Euro 158.250,21;
[...]
- Compensa le spese di lite.
AN IA AP RE, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. EG DO
6