Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
Attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall'art. 408 comma 3 cod.proc.pen. per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, anche al suddetto termine si applica la regola generale di cui alla legge n.742 del 1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2002, n. 20547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20547 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 12/02/2002
1. Dott. BATTISTI MARIANO - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 378
3. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - N. 009175/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AG UN N. IL 04/06/1932
c/c
ZZ IA N. IL 19/10/1928
TI NO UI N. IL 14/10/1930
NÒ ON N. IL 15/10/1956
avverso DECRETO del 31/10/1999 GIP TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il difensore di NO ZZ - persona offesa nel procedimento innanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nei confronti dei dottori LO AR, IG BE GE e NO IA, indagati, nella loro qualità di medici, per il reato di omicidio colposo in danno di RE ZZ, moglie del ZZ - ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione, in data 31 agosto 1999, denunciando "violazione dell'art, 126 disp. coordin. c.p.p". IL ricorrente premette che in data 4 giugno 1998, il p.m. ha chiesto l'archiviazione del procedimento alla quale il ZZ si è opposto indicando nuovi elementi di indagine, che il gip, ha rigettato la richiesta di archiviazione disponendo che venissero effettuate nuove indagini, medico-legali, che il p.m, all'esito delle nuove indagini, ha chiesto di nuovo l'archiviazione, che la richiesta è stata notificata al ZZ il 29 luglio 1999 e che il gip ha emesso il decreto di archiviazione in data 31 agosto 1999. Deduce che, dovendosi applicare alla fattispecie il principio della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, il termine per proporre l'eventuale opposizione sarebbe spirato il 23 settembre 1999, sicché il g.i.p., tenendo anche conto della norma dell'art. 126 disp. att., la quale stabilisce che il p.m. trasmette gli atti al g.i.p. dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo, si sarebbe dovuto astenere dal provvedere sino alla scadenza di questo termine, mentre ha deciso sulla richiesta di archiviazione, accogliendola, in data 31 agosto 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso e fondato.
a - Come è noto, l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, dispone che il "decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno" e non v'è alcun dubbio che la sospensione riguardi anche i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, come si argomenta dall'art 240 - bis delle disp. coordin. c.p.p., il quale stabilisce che, "in materia penale, la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini". b - Che il termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione sia, poi, un termine processuale è innegabile, definendolo lo stesso codice, nell'art. 403, comma 3, come termine di dieci giorni e trattandosi di un termine che certamente incide sul procedimento/processo.
c - Del resto, la giurisprudenza di questa suprema corte è nel senso che la disciplina di cui, all'art. 240 - bis disp. coordin. c.p.p., relativa alla sospensione di. termini processuali nel periodo feriale, ha carattere generale e riguarda tutti i termini processuali (Cass., 26 gennaio 1995, Bovacchi).
2 - Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al g.i.p. del tribunale di Milano.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla
senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
la trasmissione degli atti al g.i.p. del tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2002