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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
ON CRISTIANA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18988/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433316 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TARI e TEFA anni 2018-2023 N. 112401433316; racc. 66488180244-7 del 04/10/2024.
Riferisce parte ricorrente che il suddetto accertamento ha ad oggetto l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1
.
Che secondo l'accertamento qui impugnato la somma dovuta per il periodo 1.1.2018 al 31.12.2023 ammonterebbe a complessivi € 4.402,00.
L'avviso di accertamento viene impugnato per i seguenti motivi:
riguarda un immobile C02 "incapace di produrre rifiuti in quanto trattasi di deposito nel quale si effettua esclusivamente stoccaggio di materiali (Art. 8 comma 2 lett. B del Regolamento TARI);
trattasi inoltre di immobile avuto in locazione e risolto con registrazione effettuata in data 30.01.2021.
Conclude quindi per l'annullamento con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato l'esito dell'autotutela relativa alla utenza Ta.Ri (Codice Utente 0020243911)
- avviso di accertamento esecutivo n. 112401433316 del 04/10/2024 - a lui trasmesso da Roma capitale l'11 novembre 2025 - nel quale si legge che << In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433316 del 04/10/2024, ad esito del riesame della posizione, si comunica l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione.
Verificata la documentazione probante, si rettifica l'accertamento partendo dal 01/01/2018 al 30/01/2021. Relativamente all'immobile Cat C02 Dati_Cat_1 sub 66 risulta suscettibile di tassazione in quanto qualsiasi condizione per la quale si verifichino le condizioni di esenzione, riduzione o esclusione dal tributo devono prevedere preliminarmente una regolare iscrizione alla Tassa e devono necessariamente essere presentate nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale. Per tale ragione la presentazione di documentazione successiva alla fase di accertamento non può trovare effetto retroattivo.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.
Roma capitale non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso deve essere accolto in quanto risulta in atti che in sede di in autotutela è stato deciso di rideterminare il tributo per cui il provvedimento impugnato, così come è, non ha più ragione di essere.
Specificamente l'amministrazione resistente ha fatto conoscere al ricorrente che < di accertamento esecutivo n. 112401433316 del 04/10/2024, ad esito del riesame della posizione, si comunica l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto>>.
In assenza di ulteriori elementi non essendo l'amministrazione costituita in giudizio, nè comparsa nella odierna udienza il ricorso avverso il provvedimento impugnato non può che essere accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.404,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
ON CRISTIANA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18988/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433316 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TARI e TEFA anni 2018-2023 N. 112401433316; racc. 66488180244-7 del 04/10/2024.
Riferisce parte ricorrente che il suddetto accertamento ha ad oggetto l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1
.
Che secondo l'accertamento qui impugnato la somma dovuta per il periodo 1.1.2018 al 31.12.2023 ammonterebbe a complessivi € 4.402,00.
L'avviso di accertamento viene impugnato per i seguenti motivi:
riguarda un immobile C02 "incapace di produrre rifiuti in quanto trattasi di deposito nel quale si effettua esclusivamente stoccaggio di materiali (Art. 8 comma 2 lett. B del Regolamento TARI);
trattasi inoltre di immobile avuto in locazione e risolto con registrazione effettuata in data 30.01.2021.
Conclude quindi per l'annullamento con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato l'esito dell'autotutela relativa alla utenza Ta.Ri (Codice Utente 0020243911)
- avviso di accertamento esecutivo n. 112401433316 del 04/10/2024 - a lui trasmesso da Roma capitale l'11 novembre 2025 - nel quale si legge che << In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433316 del 04/10/2024, ad esito del riesame della posizione, si comunica l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione.
Verificata la documentazione probante, si rettifica l'accertamento partendo dal 01/01/2018 al 30/01/2021. Relativamente all'immobile Cat C02 Dati_Cat_1 sub 66 risulta suscettibile di tassazione in quanto qualsiasi condizione per la quale si verifichino le condizioni di esenzione, riduzione o esclusione dal tributo devono prevedere preliminarmente una regolare iscrizione alla Tassa e devono necessariamente essere presentate nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale. Per tale ragione la presentazione di documentazione successiva alla fase di accertamento non può trovare effetto retroattivo.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi.
Roma capitale non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso deve essere accolto in quanto risulta in atti che in sede di in autotutela è stato deciso di rideterminare il tributo per cui il provvedimento impugnato, così come è, non ha più ragione di essere.
Specificamente l'amministrazione resistente ha fatto conoscere al ricorrente che < di accertamento esecutivo n. 112401433316 del 04/10/2024, ad esito del riesame della posizione, si comunica l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto>>.
In assenza di ulteriori elementi non essendo l'amministrazione costituita in giudizio, nè comparsa nella odierna udienza il ricorso avverso il provvedimento impugnato non può che essere accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.404,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)