Art. 10. (Inquadramento del personale non docente non di ruolo)
Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 per le esigenze delle Universita' e dell'Istituto universitario, in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero.
Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 per le esigenze delle Universita' e dell'Istituto universitario, in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero.
Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.