Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 04/05/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2026, proposto da
Società Cooperativa “Solidarietà Erbitense” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Raffa e Egle Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elena Argento e Alessandro Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 49977 del 6 novembre 2025, con cui l’Assessorato Regionale della Salute ha rigettato l’istanza di accreditamento istituzionale presentata per lo svolgimento di attività di comunità residenziale socio-riabilitativa per disabili psichici nella struttura sanitaria residenziale monopresidio con sede in Agira, Via Cairoli n. 20;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa UE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con ricorso, notificato il 16 marzo 2026 e depositato il 2 aprile 2026, la società cooperativa “Solidarietà Erbitense” a r.l. impugna il provvedimento prot. n. 49977 del 6 novembre 2025, con cui l’Assessorato della Salute ha rigettato l’istanza di accreditamento istituzionale presentata per lo svolgimento di attività di comunità residenziale socio-riabilitativa per disabili psichici nella struttura sanitaria residenziale monopresidio con sede in Agira, Via Cairoli, n. 20.
La ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per travisamento della normativa richiamata. Violazione dell’art. 5, comma 3 D.I. n. 1326 del 07.11.2024, del D.I. 31 luglio 2017 e della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, art. 26 ;
II. Eccesso di potere per presupposto erroneo e difetto di istruttoria. Manifesta disparità di trattamento. Omessa motivazione a riguardo ;
III. Eccesso di potere per mancanza di motivazione ed ingiustizia manifesta.
Resiste al ricorso l’A.S.P. di Enna, eccependone l’irricevibilità.
Si costituisce in giudizio anche l’Assessorato Regionale della Salute, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva.
Formulato avviso di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 23 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
DI
Preliminarmente, infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Assessorato Regionale della Salute, essendo stato impugnato un provvedimento adottato dallo stesso Assessorato.
Tanto premesso, come correttamente eccepito dall’A.S.P. di Enna, il ricorso è irricevibile.
Emerge dagli atti di causa - ed è incontestato - che:
- il diniego di accreditamento impugnato è stato notificato alla società ricorrente in data 6 novembre 2025;
- il ricorso è stato notificato in data 16 marzo 2026, ben oltre il termine di cui all’art. 41 c.p.a.
Non può ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, che il dies a qu o per la proposizione del gravame coincida col momento in cui è stata esitata l’istanza di accesso agli atti del procedimento (ossia il 16 gennaio 2026).
Invero, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ la piena conoscenza, cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell’impugnazione, non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni. Infatti, per individuare il dies a quo di decorrenza, basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio e al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2024, n. 8316);
- “ Vi è dunque “piena conoscenza” quando si è consapevoli dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione.
10.6. La previsione dell’istituto dei motivi aggiunti, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento dell’introduzione del giudizio, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta, comprova la fondatezza dell’interpretazione resa in ordine al significato della “piena conoscenza” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 5675 del 2017) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962).
Nel caso di specie, la lesività del provvedimento, recante in maniera chiara “ il rigetto dell’istanza ”, era immediatamente percepibile dalla società ricorrente, di guisa da non giustificare alcuna dilazione dei termini di proposizione del ricorso.
In conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE CC, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UE CC | PA GG |
IL SEGRETARIO