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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3274/2024 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Francesca OCCHINO, elettivamente domiciliata in CP_1
Via Colli n. 3, Torino presso il difensore Avv. Francesca OCCHINO;
e con il patrocinio dell'Avv. Antonella VALLAURI, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Via Felice Cavallotti n. 12, Cuneo presso il difensore Avv. Antonella VALLAURI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c., i sigg.ri e CP_1 Controparte_2
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in Marmora (CN) il 28/12/2013, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2013; che dal matrimonio è nato il figlio a Cuneo il 21.3.2014; Persona_1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con ordinanza emessa il 4.2.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 61/2025 emessa 6.2.2025 e pubblicata il 26.2.2025.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 24.10.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, che qui di seguito si riportano integralmente:
1)- Il figlio minore della coppia è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_1
con residenza prevalente presso la madre nella ex casa coniugale in Saluzzo (CN) - Via della
Resistenza n. 16/A, che resta assegnata alla stessa.
2)- Salve le più dettagliate previsioni del piano genitoriale e compatibilmente con le esigenze ed i desideri del bambino, questi trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, nelle settimane in cui il fine settimana sarà di competenza del padre e due giorni infrasettimanali (giovedì e venerdì) nelle settimane in cui il fine settimana sarà di competenza della madre;
un periodo di giorni 15 durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, le festività natalizie e pasquali in modo alternato, così che un genitore lo abbia con sé a Natale e l'altro a Santo Stefano, l'uno a capodanno e l'altro all'Epifania, l'uno a Pasqua e l'altro a Pasquetta. I ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno saranno trascorsi dal figlio con ciascun genitore secondo il normale calendario, salvo diverso accordo. Ove per qualunque motivo il sig. non potesse rispettare il predetto calendario, i giorni persi di permanenza del Per_1
figlio presso il padre verranno recuperati in periodi di maggiore disponibilità dello stesso.
3)- Il figlio minore che attualmente frequenta la classe prima della scuola media inferiore Per_1
a Saluzzo continuerà a frequentare le scuole a Saluzzo sino al completamento delle scuole medie inferiori.
4)- Il sig. concorrerà al mantenimento del figlio e della moglie corrispondendo con bonifico Per_1
bancario alle coordinate di seguito indicate: [...] la somma di € 750,00 per la moglie e la somma di € 750,00 per il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e così in totale di €
1.500,00 con aggiornamento automatico ISTAT da computarsi al decorrere di un anno dal deposito del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia a decorrere dal 12 dicembre 2025.
5)- Il sig. si farà altresì carico al 100% delle spese straordinarie per il bambino. Per_1 6)- Il sig. , poiché non sono ancora stati effettuati i lavori di divisione dei due alloggi di cui Per_1
al punto 8 che segue, continuerà a farsi carico dell'affitto dell'alloggio sottostante e delle spese condominiali della casa coniugale, mentre saranno a carico della sig.ra e le utenze. CP_1
7)- Il Sig. si impegna a consentire che la sig.ra in compagnia esclusiva del figlio Per_1 CP_1
continui ad usufruire gratuitamente, previo accordo col sig. stesso, delle case di villeggiatura Per_1
della famiglia a Limone Piemonte ed a Latina, procurando anche il consenso degli altri Per_1
proprietari, rimanendo inteso che le chiavi verranno custodite dal sig. . Per_1
8)- I coniugi e , per quanto riguarda la casa coniugale, costituita da CP_1 Controparte_2
un alloggio di proprietà del sig. e su cui è stato costituito diritto reale di abitazione in favore Per_1
della signora ancora unito ad altro alloggio al piano inferiore condotto in locazione, con CP_1
contratto intestato al sig. , convengono che la stessa verrà divisa con la chiusura della scala Per_1
che mette in comunicazione i due alloggi e con l'effettuazione di alcuni lavori edili, da concordare tra le parti, a spese a carico del sig. . Per_1
9)- I coniugi dichiarano che l'assegno di concorso al mantenimento del figlio e della signora CP_1
previsto a carico del sig. , il suo ammontare e in generale le precedenti condizioni sono stati Per_1
determinati in ragione delle reciproche differenti capacità patrimoniali e reddituali nonché dei sacrifici personali, professionali e reddituali fatti dalla signora per dedicarsi in modo CP_1
pressoché esclusivo al figlio ed alla famiglia, che hanno consentito al sig. lo sviluppo ed il Per_1
successo della sua attività imprenditoriale.
10)- I coniugi convengono che le spese del presente giudizio saranno a loro carico in favore dei rispettivi legali, i quali rinunciano alla solidarietà professionale.
11) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto ai fini dell'espatrio anche del minore.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 4.3.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta. Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è Per_1 omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
28.12.2013 in Marmora (CN) da: , nata a [...] il [...], e da CP_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Marmora al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 24.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marmora di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3274/2024 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Francesca OCCHINO, elettivamente domiciliata in CP_1
Via Colli n. 3, Torino presso il difensore Avv. Francesca OCCHINO;
e con il patrocinio dell'Avv. Antonella VALLAURI, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Via Felice Cavallotti n. 12, Cuneo presso il difensore Avv. Antonella VALLAURI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c., i sigg.ri e CP_1 Controparte_2
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in Marmora (CN) il 28/12/2013, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2013; che dal matrimonio è nato il figlio a Cuneo il 21.3.2014; Persona_1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con ordinanza emessa il 4.2.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 61/2025 emessa 6.2.2025 e pubblicata il 26.2.2025.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 24.10.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, che qui di seguito si riportano integralmente:
1)- Il figlio minore della coppia è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_1
con residenza prevalente presso la madre nella ex casa coniugale in Saluzzo (CN) - Via della
Resistenza n. 16/A, che resta assegnata alla stessa.
2)- Salve le più dettagliate previsioni del piano genitoriale e compatibilmente con le esigenze ed i desideri del bambino, questi trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, nelle settimane in cui il fine settimana sarà di competenza del padre e due giorni infrasettimanali (giovedì e venerdì) nelle settimane in cui il fine settimana sarà di competenza della madre;
un periodo di giorni 15 durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, le festività natalizie e pasquali in modo alternato, così che un genitore lo abbia con sé a Natale e l'altro a Santo Stefano, l'uno a capodanno e l'altro all'Epifania, l'uno a Pasqua e l'altro a Pasquetta. I ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno saranno trascorsi dal figlio con ciascun genitore secondo il normale calendario, salvo diverso accordo. Ove per qualunque motivo il sig. non potesse rispettare il predetto calendario, i giorni persi di permanenza del Per_1
figlio presso il padre verranno recuperati in periodi di maggiore disponibilità dello stesso.
3)- Il figlio minore che attualmente frequenta la classe prima della scuola media inferiore Per_1
a Saluzzo continuerà a frequentare le scuole a Saluzzo sino al completamento delle scuole medie inferiori.
4)- Il sig. concorrerà al mantenimento del figlio e della moglie corrispondendo con bonifico Per_1
bancario alle coordinate di seguito indicate: [...] la somma di € 750,00 per la moglie e la somma di € 750,00 per il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e così in totale di €
1.500,00 con aggiornamento automatico ISTAT da computarsi al decorrere di un anno dal deposito del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia a decorrere dal 12 dicembre 2025.
5)- Il sig. si farà altresì carico al 100% delle spese straordinarie per il bambino. Per_1 6)- Il sig. , poiché non sono ancora stati effettuati i lavori di divisione dei due alloggi di cui Per_1
al punto 8 che segue, continuerà a farsi carico dell'affitto dell'alloggio sottostante e delle spese condominiali della casa coniugale, mentre saranno a carico della sig.ra e le utenze. CP_1
7)- Il Sig. si impegna a consentire che la sig.ra in compagnia esclusiva del figlio Per_1 CP_1
continui ad usufruire gratuitamente, previo accordo col sig. stesso, delle case di villeggiatura Per_1
della famiglia a Limone Piemonte ed a Latina, procurando anche il consenso degli altri Per_1
proprietari, rimanendo inteso che le chiavi verranno custodite dal sig. . Per_1
8)- I coniugi e , per quanto riguarda la casa coniugale, costituita da CP_1 Controparte_2
un alloggio di proprietà del sig. e su cui è stato costituito diritto reale di abitazione in favore Per_1
della signora ancora unito ad altro alloggio al piano inferiore condotto in locazione, con CP_1
contratto intestato al sig. , convengono che la stessa verrà divisa con la chiusura della scala Per_1
che mette in comunicazione i due alloggi e con l'effettuazione di alcuni lavori edili, da concordare tra le parti, a spese a carico del sig. . Per_1
9)- I coniugi dichiarano che l'assegno di concorso al mantenimento del figlio e della signora CP_1
previsto a carico del sig. , il suo ammontare e in generale le precedenti condizioni sono stati Per_1
determinati in ragione delle reciproche differenti capacità patrimoniali e reddituali nonché dei sacrifici personali, professionali e reddituali fatti dalla signora per dedicarsi in modo CP_1
pressoché esclusivo al figlio ed alla famiglia, che hanno consentito al sig. lo sviluppo ed il Per_1
successo della sua attività imprenditoriale.
10)- I coniugi convengono che le spese del presente giudizio saranno a loro carico in favore dei rispettivi legali, i quali rinunciano alla solidarietà professionale.
11) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto ai fini dell'espatrio anche del minore.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 4.3.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta. Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è Per_1 omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
28.12.2013 in Marmora (CN) da: , nata a [...] il [...], e da CP_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Controparte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Marmora al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 24.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marmora di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi