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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/11/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da nata a [...] - Germania – il giorno 01.09.1970 (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Enna Via Torre di Federico n.112, presso lo C.F._1 studio legale dell'avv. Cinzia INGRÀ (c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), ai fini del Controparte_1 C.F._3 presente atto elettivamente domiciliato in Enna, alla Via dei Greci n. 57/A, presso lo studio dell'Avv.
IL DO (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE -
pagina 1 di 9 Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 22.03.2025;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22 marzo 2025, resa a scioglimento della riserva adottata all'esito dell'udienza del giorno 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto in data 16.01.1993, presso il Comune di Enna (EN), matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte II, serie A anno 1990, Ufficio 1.
La ricorrente, nel rappresentare che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
giorno 08.07.1993) e (nata a [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
indipendenti, ha dedotto l'insorgenza di una crisi coniugale irreversibile, in atto da tempo, determinata da gravi incompatibilità caratteriali e da comportamenti aggressivi e irriverenti del resistente, che l'hanno costretta in alcune occasioni a ricorrere a cure mediche, riferendo tuttavia ai sanitari cause accidentali.
Nel corpo del ricorso, la ricorrente ha altresì dedotto di aver subito una gestione unilaterale del patrimonio familiare da parte del coniuge, culminata nel trasferimento, su richiesta del resistente, della somma di € 14.896,63 – corrispondente all'importo percepito dalla stessa a titolo di TFR – dal conto personale della ricorrente a un conto cointestato, somma successivamente investita in strumenti finanziari intestati esclusivamente al resistente. Per tali fatti, la ricorrente ha presentato denuncia- querela per appropriazione indebita.
Parte ricorrente ha altresì riferito che a seguito di un'ulteriore lite familiare, nel mese di ottobre 2022, è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, la ricorrente sebbene invitata a sporgere denuncia ha deciso di non procedere;
il resistente invece, all'esito della predetta discussione, si è trasferito presso altra abitazione.
Nel corpo del ricorso la ricorrente ha altresì rappresentato di essere affetta da sclerosi multipla e di essere pertanto stata costretta a cessare l'attività lavorativa nel 2015, percependo una pensione di pagina 2 di 9 invalidità e accompagnamento per un totale mensile di € 862,51, oltre a pensione di lavoro annua pari a
€ 12.231,18.
La resistente ha inoltre rappresentato che nel corso del rapporto coniugale, i coniugi hanno contratto debiti per un ammontare complessivo di € 30.875,04, risultando coobbligati in solido verso la Banca
BNL, tuttavia dopo la separazione di fatto, il resistente ha omesso il pagamento delle rate, provocando uno sconfinamento di € 757,00 sul conto comune.
Con riferimento alla casa coniugale, la ricorrente ne ha chiesto l'assegnazione, unitamente ai beni mobili ivi presenti, per viverci con i figli, atteso che la stessa è di proprietà della di lei madre, che l'ha concessa in comodato d'uso gratuito.
Infine, la ricorrente ha chiesto la restituzione della somma di € 14.896,63, il pagamento del 50% delle utenze domestiche pregresse (€ 300,00), e lo scioglimento della comunione legale dei beni.
Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito della stessa al di lei marito nonché di “2) Pronunciare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ordinando alla cancelleria la comunicazione all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Enna ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione” 3) Assegnare la casa coniugale sita in Enna in Corso Sicilia n. 105 alla ricorrente, per viverci congiuntamente ai figli con tutti i beni mobili e accessori presenti. 4) Nulla disporre in ordine all'assegno di mantenimento a carico del resistente , a favore della ricorrente e dei figli e stante che Controparte_1 Per_1 Persona_3
ciascuno percepisce propri redditi. 5) Disporre che il resistente restituisca alla Controparte_1 moglie le somme relative al TFR pari ad € 14.896,63 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria per un totale di € 15.000,00 appartenenti alla stessa e indebitamente sottratte dal resistente, come spiegato in narrativa. 6) Disporre che corrisponda alla moglie Controparte_1 [...]
il 50% delle bollette pagate cioè la somma di € 300,00, per le utenze domestiche nel periodo Pt_1
in cui lo stesso abitava presso la casa coniugale”.
In data 31 maggio 2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, nell'auspicare il bonario componimento della lite, ha omesso qualsiasi replica in ordine alle doglianze avversarie, rilevando l'inammissibilità delle domande di restituzione di somme di denaro di cui ai nn. 5) e 6) delle conclusioni di parte ricorrente, richiamando all'uopo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a tenore del quale “nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di
pagina 3 di 9 domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo delle domande soggette al rito della camera di consiglio e di quelle soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass.
266/2000; Cass. civ. n. 6660/2001; Cass. civ. n. 17404/2004; Tribunale di Milano, 11 marzo 2009, n.
3318; Tribunale Latina, Sez. I, Sent., 27/04/2023, n. 985)”.
All'udienza del 7/06/2023, le parti sono personalmente comparse dichiarando, avanti il Presidente del
Tribunale, di non voler procedere alla conciliazione. I difensori hanno insistito nelle rispettive istanze e attesa la mancanza di richiesta di provvedimenti urgenti, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Il Presidente, con ordinanza del 13.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.6.2023, ha nominato lo scrivente giudice relatore, fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 4 ottobre 2023, udienza in seguito differita al giorno 08/11/2023.
Con ordinanza del 10/11/2023, il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c n. 2, con ordinanza del giorno
11.04.2024, resa a scioglimento dell'udienza del 09.04.2024, il Giudice Istruttore ha ritenuto le richieste istruttorie articolate dalle parti irrilevanti ai fini della decisione della causa, rinviando per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della quale, con ordinanza del
22 marzo 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambi le parti.
Orbene, tanto premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento pagina 4 di 9 processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate da parte ricorrente nei propri atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta di fatto intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Orbene, relativamente all'addebito della separazione in caso di violenze compiute a danno dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “ Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del
pagina 5 di 9 coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022)” (Corte di cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024 n. 22294).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla moglie ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., deve essere rigettata per difetto di prova.
Come sopra esposto, la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini dell'addebito della separazione, la dimostrazione che la violazione dei doveri coniugali sia stata causa determinante dell'intollerabilità della convivenza. Incombe, pertanto, sulla parte che lo richiede l'onere di fornire prova rigorosa dei fatti posti a fondamento della domanda (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato presunti comportamenti violenti e intimidatori del coniuge, producendo a sostegno due certificati di pronto soccorso. Tuttavia, dall'esame dei predetti documenti emerge che le lesioni riportate — all'emitorace destro (verbale del 12.12.2018) e al polso sinistro (verbale del 13.08.2019) — sono entrambe ricondotte a meri incidenti domestici, senza che la tipologia delle stesse risulti specificamente compatibile con un'aggressione.
Tali elementi, isolati e privi di riscontri oggettivi, non consentono di ritenere provata la sussistenza di condotte gravi e univoche imputabili al resistente, né la loro incidenza causale sulla crisi coniugale. Al contrario, la natura dei fatti denunciati appare del tutto inidonea, per caratteristiche e contesto, a integrare una violazione dei doveri coniugali tale da giustificare l'addebito.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre evidenziare che la casa familiare può essere assegnata ad uno dei genitori, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, sulla scorta della previsione fornita dal dato normativo di cui all'art. 337 sexies c.c. e se ed in quanto detta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate;
risultando pertanto estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tale apprezzamento non entrino le esigenze della prole di pagina 6 di 9 rimanere nell'ambiente domestico quotidiano (Cass. civ. sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. sez. I, ord. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2000, n. 6706; Cass. civ. sez. I, ord.,
11 novembre 2021, n. 33610; Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2022, n. 20452).
Alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale, emerge il rilievo che l'assegnazione della casa familiare, è subordinata ad un apprezzamento, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole.
Orbene, nel caso a mani, è incontestato che i figli maggiorenni abbiano raggiunto una loro indipendenza economica, sebbene ancora residenti nell'immobile. Tale circostanza non integra tuttavia il presupposto di legge necessario ai fini dell'adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di esigenze di protezione di soggetti deboli.
Nel caso di specie, inoltre, l'immobile risulta concesso in comodato d'uso gratuito dalla madre della ricorrente. Ne consegue che la titolarità del diritto di abitare l'immobile non deriverà alla ricorrente da un eventuale provvedimento di assegnazione della casa familiare, quanto piuttosto dalla validità del contratto di comodato d'uso gratuito, che regola i rapporti tra la proprietaria e la comodataria.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in assenza dei presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., la domanda di assegnazione deve essere rigettata.
Quanto, invece, alle ulteriori domande di parte ricorrente “5) Disporre che il resistente
[...]
restituisca alla moglie le somme relative al TFR pari ad € 14.896,63 oltre CP_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria per un totale di € 15.000,00 appartenenti alla stessa e indebitamente sottratte dal resistente, come spiegato in narrativa. 6) Disporre che Controparte_1 corrisponda alla moglie il 50% delle bollette pagate cioè la somma di € 300,00, per Parte_1
le utenze domestiche nel periodo in cui lo stesso abitava presso la casa coniugale”, attesa la mancanza di accessorietà e la specialità del rito, le predette domande vanno dichiarate inammissibili.
Invero, com'è noto, le uniche domande ammissibili nel giudizio di separazione (e di divorzio) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione;
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40
pagina 7 di 9 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n. 266).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] - Parte_1
Germania – il giorno 01.09.1970 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
il 24.06.1967, (C.F.: ); C.F._3
-ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, contratto in data 16.01.1993, presso il Comune di Enna (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte II, serie A anno 1990, Ufficio 1;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla sig.ra Parte_1
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla sig.ra Parte_1
- DICHIARA inammissibili le domande, svolte dalla ricorrente sig.ra nei confronti Parte_1
del resistente , di restituzione delle somme relative al TFR e alle bollette già pagate;
Controparte_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 8 di 9
Depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da nata a [...] - Germania – il giorno 01.09.1970 (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Enna Via Torre di Federico n.112, presso lo C.F._1 studio legale dell'avv. Cinzia INGRÀ (c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), ai fini del Controparte_1 C.F._3 presente atto elettivamente domiciliato in Enna, alla Via dei Greci n. 57/A, presso lo studio dell'Avv.
IL DO (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE -
pagina 1 di 9 Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 22.03.2025;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22 marzo 2025, resa a scioglimento della riserva adottata all'esito dell'udienza del giorno 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto in data 16.01.1993, presso il Comune di Enna (EN), matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte II, serie A anno 1990, Ufficio 1.
La ricorrente, nel rappresentare che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
giorno 08.07.1993) e (nata a [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
indipendenti, ha dedotto l'insorgenza di una crisi coniugale irreversibile, in atto da tempo, determinata da gravi incompatibilità caratteriali e da comportamenti aggressivi e irriverenti del resistente, che l'hanno costretta in alcune occasioni a ricorrere a cure mediche, riferendo tuttavia ai sanitari cause accidentali.
Nel corpo del ricorso, la ricorrente ha altresì dedotto di aver subito una gestione unilaterale del patrimonio familiare da parte del coniuge, culminata nel trasferimento, su richiesta del resistente, della somma di € 14.896,63 – corrispondente all'importo percepito dalla stessa a titolo di TFR – dal conto personale della ricorrente a un conto cointestato, somma successivamente investita in strumenti finanziari intestati esclusivamente al resistente. Per tali fatti, la ricorrente ha presentato denuncia- querela per appropriazione indebita.
Parte ricorrente ha altresì riferito che a seguito di un'ulteriore lite familiare, nel mese di ottobre 2022, è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, la ricorrente sebbene invitata a sporgere denuncia ha deciso di non procedere;
il resistente invece, all'esito della predetta discussione, si è trasferito presso altra abitazione.
Nel corpo del ricorso la ricorrente ha altresì rappresentato di essere affetta da sclerosi multipla e di essere pertanto stata costretta a cessare l'attività lavorativa nel 2015, percependo una pensione di pagina 2 di 9 invalidità e accompagnamento per un totale mensile di € 862,51, oltre a pensione di lavoro annua pari a
€ 12.231,18.
La resistente ha inoltre rappresentato che nel corso del rapporto coniugale, i coniugi hanno contratto debiti per un ammontare complessivo di € 30.875,04, risultando coobbligati in solido verso la Banca
BNL, tuttavia dopo la separazione di fatto, il resistente ha omesso il pagamento delle rate, provocando uno sconfinamento di € 757,00 sul conto comune.
Con riferimento alla casa coniugale, la ricorrente ne ha chiesto l'assegnazione, unitamente ai beni mobili ivi presenti, per viverci con i figli, atteso che la stessa è di proprietà della di lei madre, che l'ha concessa in comodato d'uso gratuito.
Infine, la ricorrente ha chiesto la restituzione della somma di € 14.896,63, il pagamento del 50% delle utenze domestiche pregresse (€ 300,00), e lo scioglimento della comunione legale dei beni.
Alla luce delle superiori premesse, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito della stessa al di lei marito nonché di “2) Pronunciare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ordinando alla cancelleria la comunicazione all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Enna ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione” 3) Assegnare la casa coniugale sita in Enna in Corso Sicilia n. 105 alla ricorrente, per viverci congiuntamente ai figli con tutti i beni mobili e accessori presenti. 4) Nulla disporre in ordine all'assegno di mantenimento a carico del resistente , a favore della ricorrente e dei figli e stante che Controparte_1 Per_1 Persona_3
ciascuno percepisce propri redditi. 5) Disporre che il resistente restituisca alla Controparte_1 moglie le somme relative al TFR pari ad € 14.896,63 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria per un totale di € 15.000,00 appartenenti alla stessa e indebitamente sottratte dal resistente, come spiegato in narrativa. 6) Disporre che corrisponda alla moglie Controparte_1 [...]
il 50% delle bollette pagate cioè la somma di € 300,00, per le utenze domestiche nel periodo Pt_1
in cui lo stesso abitava presso la casa coniugale”.
In data 31 maggio 2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, nell'auspicare il bonario componimento della lite, ha omesso qualsiasi replica in ordine alle doglianze avversarie, rilevando l'inammissibilità delle domande di restituzione di somme di denaro di cui ai nn. 5) e 6) delle conclusioni di parte ricorrente, richiamando all'uopo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a tenore del quale “nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di
pagina 3 di 9 domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo delle domande soggette al rito della camera di consiglio e di quelle soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass.
266/2000; Cass. civ. n. 6660/2001; Cass. civ. n. 17404/2004; Tribunale di Milano, 11 marzo 2009, n.
3318; Tribunale Latina, Sez. I, Sent., 27/04/2023, n. 985)”.
All'udienza del 7/06/2023, le parti sono personalmente comparse dichiarando, avanti il Presidente del
Tribunale, di non voler procedere alla conciliazione. I difensori hanno insistito nelle rispettive istanze e attesa la mancanza di richiesta di provvedimenti urgenti, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Il Presidente, con ordinanza del 13.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.6.2023, ha nominato lo scrivente giudice relatore, fissando l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 4 ottobre 2023, udienza in seguito differita al giorno 08/11/2023.
Con ordinanza del 10/11/2023, il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c n. 2, con ordinanza del giorno
11.04.2024, resa a scioglimento dell'udienza del 09.04.2024, il Giudice Istruttore ha ritenuto le richieste istruttorie articolate dalle parti irrilevanti ai fini della decisione della causa, rinviando per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della quale, con ordinanza del
22 marzo 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambi le parti.
Orbene, tanto premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento pagina 4 di 9 processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate da parte ricorrente nei propri atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta di fatto intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Orbene, relativamente all'addebito della separazione in caso di violenze compiute a danno dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “ Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del
pagina 5 di 9 coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022)” (Corte di cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2024 n. 22294).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla moglie ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., deve essere rigettata per difetto di prova.
Come sopra esposto, la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini dell'addebito della separazione, la dimostrazione che la violazione dei doveri coniugali sia stata causa determinante dell'intollerabilità della convivenza. Incombe, pertanto, sulla parte che lo richiede l'onere di fornire prova rigorosa dei fatti posti a fondamento della domanda (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato presunti comportamenti violenti e intimidatori del coniuge, producendo a sostegno due certificati di pronto soccorso. Tuttavia, dall'esame dei predetti documenti emerge che le lesioni riportate — all'emitorace destro (verbale del 12.12.2018) e al polso sinistro (verbale del 13.08.2019) — sono entrambe ricondotte a meri incidenti domestici, senza che la tipologia delle stesse risulti specificamente compatibile con un'aggressione.
Tali elementi, isolati e privi di riscontri oggettivi, non consentono di ritenere provata la sussistenza di condotte gravi e univoche imputabili al resistente, né la loro incidenza causale sulla crisi coniugale. Al contrario, la natura dei fatti denunciati appare del tutto inidonea, per caratteristiche e contesto, a integrare una violazione dei doveri coniugali tale da giustificare l'addebito.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre evidenziare che la casa familiare può essere assegnata ad uno dei genitori, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, sulla scorta della previsione fornita dal dato normativo di cui all'art. 337 sexies c.c. e se ed in quanto detta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate;
risultando pertanto estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tale apprezzamento non entrino le esigenze della prole di pagina 6 di 9 rimanere nell'ambiente domestico quotidiano (Cass. civ. sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. sez. I, ord. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2000, n. 6706; Cass. civ. sez. I, ord.,
11 novembre 2021, n. 33610; Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2022, n. 20452).
Alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale, emerge il rilievo che l'assegnazione della casa familiare, è subordinata ad un apprezzamento, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole.
Orbene, nel caso a mani, è incontestato che i figli maggiorenni abbiano raggiunto una loro indipendenza economica, sebbene ancora residenti nell'immobile. Tale circostanza non integra tuttavia il presupposto di legge necessario ai fini dell'adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di esigenze di protezione di soggetti deboli.
Nel caso di specie, inoltre, l'immobile risulta concesso in comodato d'uso gratuito dalla madre della ricorrente. Ne consegue che la titolarità del diritto di abitare l'immobile non deriverà alla ricorrente da un eventuale provvedimento di assegnazione della casa familiare, quanto piuttosto dalla validità del contratto di comodato d'uso gratuito, che regola i rapporti tra la proprietaria e la comodataria.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in assenza dei presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., la domanda di assegnazione deve essere rigettata.
Quanto, invece, alle ulteriori domande di parte ricorrente “5) Disporre che il resistente
[...]
restituisca alla moglie le somme relative al TFR pari ad € 14.896,63 oltre CP_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria per un totale di € 15.000,00 appartenenti alla stessa e indebitamente sottratte dal resistente, come spiegato in narrativa. 6) Disporre che Controparte_1 corrisponda alla moglie il 50% delle bollette pagate cioè la somma di € 300,00, per Parte_1
le utenze domestiche nel periodo in cui lo stesso abitava presso la casa coniugale”, attesa la mancanza di accessorietà e la specialità del rito, le predette domande vanno dichiarate inammissibili.
Invero, com'è noto, le uniche domande ammissibili nel giudizio di separazione (e di divorzio) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione;
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40
pagina 7 di 9 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n. 266).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] - Parte_1
Germania – il giorno 01.09.1970 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
il 24.06.1967, (C.F.: ); C.F._3
-ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, contratto in data 16.01.1993, presso il Comune di Enna (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte II, serie A anno 1990, Ufficio 1;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla sig.ra Parte_1
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla sig.ra Parte_1
- DICHIARA inammissibili le domande, svolte dalla ricorrente sig.ra nei confronti Parte_1
del resistente , di restituzione delle somme relative al TFR e alle bollette già pagate;
Controparte_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
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Depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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