TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 864
TAR
Ordinanza cautelare 2 luglio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza della mancata valutazione della maggiore esperienza nel ruolo della ricorrente

    La Corte ha ritenuto che la maggiore anzianità o il ridotto scarto nella percentuale di soddisfazione degli studenti non siano dati scriminanti, in quanto la Commissione ha considerato numerosi altri aspetti in modo olistico, esprimendo una valutazione finale organica. Il giudizio di 'più che ottimo' attribuito ad entrambe le candidate non appare iniquo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e mancata applicazione dei criteri di valutazione riguardo i titoli concernenti l’Attività di ricerca scientifica

    La controinteressata ha comprovato il coinvolgimento dell'Università di Catania nel progetto FAPEMIG, escludendo la falsità della dichiarazione. La Commissione ha evidenziato una disparità di titoli in merito a premi, riconoscimenti e partecipazione a convegni, nonché in merito alla titolarità di brevetti, giustificando la prevalenza della controinteressata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione e contraddittorietà con i presupposti di fatto e mancato rispetto del criterio bibliometrico nella valutazione delle pubblicazioni

    L'impact factor, pur essendo un dato obiettivo, non assume da solo valenza scriminante ed è destinato ad essere considerato unitamente ad altri elementi previsti dalla lex specialis. La differenza di impact factor tra le candidate non è significativa e la valutazione della commissione è organica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancata applicazione dei presupposti di fatto e dei criteri prescelti per la selezione

    Né l'anzianità né l'attività su cui la ricorrente pone enfasi presentano specifica attitudine scriminante. La ricorrente non ha dimostrato la palese inattendibilità o insostenibilità del giudizio della commissione, limitandosi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale.

  • Accolto
    Falsa dichiarazione sulla titolarità di brevetti

    L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha evidenziato che uno dei brevetti italiani è stato rilasciato dopo la conclusione della procedura concorsuale. La falsa dichiarazione, anche se contenuta nel curriculum vitae, è essenziale e determinante ai fini della nomina, comportando la decadenza dalla procedura.

  • Rigettato
    Valenza internazionale, nazionale o regionale dei progetti dichiarati

    La valenza dei progetti non è un dato binario vero/falso, ma un giudizio rimesso alla Commissione sulla base dei fatti storici rappresentati. La controinteressata ha comprovato il coinvolgimento dell'Università di Catania nel progetto FAPEMIG.

  • Rigettato
    Valutazione dell'attività scientifica e H-index

    La Commissione ha evidenziato una disparità di titoli in merito a premi, riconoscimenti e partecipazione a convegni, nonché in merito alla titolarità di brevetti, giustificando la prevalenza della controinteressata. L'amministrazione ha comprovato la maggiore intensità dell'IF della controinteressata.

  • Rigettato
    Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

    La Commissione ha evidenziato una disparità di titoli in merito a premi, riconoscimenti e partecipazione a convegni, nonché in merito alla titolarità di brevetti, giustificando la prevalenza della controinteressata.

  • Inammissibile
    Ricorso incidentale per contestazione della valutazione delle pubblicazioni e dell'attività didattica integrativa

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, essendo la controinteressata definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 864
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 864
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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