Ordinanza cautelare 2 luglio 2024
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00864/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Amato con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Università degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) del Decreto rettorale dell’Università degli Studi di Catania, prot. n. -OMISSIS-, che ha individuato quale destinataria della chiamata ad un posto di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA – s.s.d. AGR/16 “Microbiologia agraria”, presso il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente, la professoressa-OMISSIS-.;
2) dell’approvazione con verbale del -OMISSIS-), del Consiglio di Dipartimento, riservata ai Professori di Prima Fascia del Dipartimento (All.2), della “Procedura di chiamata a professore di prima fascia, indetta ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 MICROBIOLOGIA AGRARIA – s.s.d. AGR/16 “Microbiologia agraria” presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, della Professoressa-OMISSIS-, di cui al D.R. prot. n.-OMISSIS-(tuzioristicamente, della sottesa convocazione da parte del Direttore del Dipartimento del Consiglio dei Professori di Prima Fascia, Prot.-OMISSIS-, della proposta di chiamata a un posto di Professore di “Prima Fascia” dell’odierna controinteressata);
3) dei giudizi espressi dalla Commissione di Concorso riguardo le candidate, Professoressa-OMISSIS- e Professoressa -OMISSIS-, nel verbale n. 2, alle date di redazione, rispettivamente, -OMISSIS-;
4) tuzioristicamente, del D.R. n. 3732 del 5/10/2023 Università degli Studi di Catania con il quale è stata indetta, ai sensi della legge n. 240/2010, la procedura di selezione per la chiamata ad un posto di Professore Universitario di prima fascia, per il settore concorsuale de quo, nella parte lesiva per la ricorrente;
5) tuzioristicamente, del verbale della Commissione di Concorso n. 1 nonché della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di concorso del -OMISSIS-, nella parte da intendere lesiva per la ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-:
1) dei giudizi espressi dalla Commissione di Concorso riguardo le due candidate, Professoressa-OMISSIS- e Professoressa -OMISSIS-, nel verbale n. 2, alle date di redazione, rispettivamente, -OMISSIS-, con specifico riferimento alla circostanza che la controinteressata nelle sue autocertificazioni ha dichiarato di essere titolare di n. 3 brevetti - poi riconosciuti tali dalla commissione di concorso (impugnazione testé rivolta sia ai giudizi espressi dai singoli commissari sia a quello della commissione), pur non essendo questo vero;
2) della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di concorso del 15/3/202, nella parte in cui approva senza alcuna ulteriore valutazione il possesso del titolo sui tre brevetti in capo alla controinteressata;
3) consequenzialmente anche per i motivi che precedono del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Catania n. prot. -OMISSIS- e dell’approvazione con verbale del -OMISSIS-) del Consiglio di Dipartimento, riservata ai Professori di Prima Fascia del Dipartimento;
4) con riferimento agli atti che precedono e a quelli consequenziali di chiamata e di nomina, della domanda di partecipazione al Concorso della controinteressata, dove nella sua autocertificazione (All. 8 e 9) la stessa certifica, contrariamente al vero: 5.7 TITOLARITA’ DI ET E RC
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 26\8\2024:
per l’impugnazione in via incidentale e condizionata dei medesimi provvedimenti impugnati ex adverso e particolarmente:
1) del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Catania, prot. n. -OMISSIS- nelle parti di interesse;
2) dei verbali del -OMISSIS-e successivo del -OMISSIS- del Consiglio di Dipartimento, riservata ai Professori di Prima Fascia del Dipartimento della Procedura di chiamata a professore di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 MI-CROBIOLOGIA AGRARIA – s.s.d. AGR/16 “Microbiologia agraria” pres-so il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, nelle parti d’interesse;
3) dei giudizi espressi dalla Commissione riguardo la partecipante -OMISSIS- nelle parti di cui infra e, specificatamente, nel verbale n. 2, alle date di redazione, dell’ -OMISSIS-;
4) del verbale della Commissione di Concorso e della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di concorso del -OMISSIS-, nella parte d’interesse.
5) di ogni altro atto connesso e conseguenziale compresi quelli di cui in narrativa.
per la condanna
dell’Università resistente al risarcimento del danno quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 22 ottobre 2024:
per l’annullamento
- dell’estratto delibera CdA-OMISSIS-
3) Comunicazione Ufficio Area Personale 29/7/2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS- e dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 16 maggio 2024 e depositato il successivo 7 giugno 2024, la ricorrente ha esposto:
- di avere partecipato – unitamente alla controinteressata-OMISSIS- -OMISSIS-– alla procedura selettiva ai sensi del regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima fascia ex art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente relativamente al settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia Agraria – Settore scientifico - disciplinare AGR/16 “Microbiologia Agraria”;
- che per l’esame comparativo le categorie di confronto erano: 1) l’attività didattica, 2) l’attività di ricerca scientifica, 3) le pubblicazioni scientifiche, 4) l’attività istituzionale e di terza missione;
- che la procedura si concludeva con i seguenti giudizi: i) candidata-OMISSIS- – attività didattica – più che ottima; attività di ricerca – più che ottima; pubblicazioni scientifiche presentate – ottime; attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione – ottima; ii ) candidata -OMISSIS-– attività didattica – più che ottima; attività di ricerca – ottima; pubblicazioni scientifiche presentate – ottime; attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione – buona.
Avverso tale esito, la ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza della mancata valutazione della maggiore esperienza nel ruolo della ricorrente, con riferimento all’attività didattica. Eccesso di potere per violazione del d.r. 5 giugno 2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del bando in relazione al giudizio sull’attività didattica e dei successivi criteri inseriti nel verbale di insediamento del 1/2/2024 dalla commissione.
Con tale motivo, in sintesi, si prospetta l’illegittimità del giudizio espresso dalla commissione in ordine all’attività didattica stante la mancata considerazione della maggiore anzianità della ricorrente, anche in relazione ai giudizi espressi dagli studenti.
2) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e mancata applicazione dei criteri di valutazione riguardo i titoli concernenti l’Attività di ricerca scientifica. Illogicità del giudizio. Violazione art. 75, del d.P.R. n. 445/2000 – Decadenza della controinteressata dai benefici del concorso.
Con tale motivo, parte ricorrente ha eccepito la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata in ordine all’attività di ricerca scientifica svolta poiché:
i ) nel progetto internazionale indicato l’Università di Catania non risulta tra i partner nel decreto di finanziamento, né il progetto risulta censito sulla pagina ad evidenza pubblica in cui l’Ateneo di Catania riporta l’elenco dei progetti di ricerca internazionali in corso (https://www.unict.it/it/ricerca/progetti-internazionali) e conclusi (https://www.unict.it/it/ricerca/archivio-progetti-internazionali); inoltre il relativo bando è finanziato dallo stato di Minas Gerais (Brasile) e pubblicato in lingua portoghese. Quindi verosimilmente si tratta di un progetto locale o nazionale;
ii ) degli 11 progetti nazionali 6 sono di valenza regionale perché finanziati su misure PS (programma di sviluppo rurale) Sicilia, PS Calabria e PO FE (programma operativo fondo europeo sviluppo regionale) Sicilia, mentre altri 2 sono finanziati dell’Università degli Studi di Catania e riservati ai soli docenti dell’Ateneo (FIR2014), pertanto anche in questo caso non si tratta di progetti nazionali;
iii ) in più, tra i progetti regionali di cui la candidata-OMISSIS- dichiara responsabilità per UNICT, in due di questi l’Ateneo non risulta fra i partner nei relativi decreti di finanziamento.
A fronte di tali dichiarazioni mendaci, la ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’art. 75, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000, secondo il quale: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”
Assume inoltre la ricorrente come il riferimento internazionale e di reperibilità nelle banche dati richiamato dalla commissione sia più favorevole alla ricorrente e non già alla controinteressata.
Allo stesso modo, la ricorrente prospetta, per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica, un maggiore curriculum relativamente all’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca, quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste, in coerenza con le tematiche proprie del s.s.d. AGR/I 6 (Microbiologia Agraria).
In conclusione, la falsa dichiarazione circa i progetti di ricerca nazionali/internazionali avrebbe nettamente influenzato il giudizio della Commissione, che avrebbe illegittimamente attribuito alla controinteressata, in riferimento all’Attività di ricerca dichiarata, la valutazione “più che ottima”, mentre alla ricorrente la valutazione di “ottima”.
3) Eccesso di potere per violazione e contraddittorietà con i presupposti di fatto e mancato rispetto del criterio bibliometrico nella valutazione delle pubblicazioni. Carenza di motivazione sul mancato riconoscimento dei valori bibliometrici superiori della ricorrente. Irragionevolezza dell’equivalenza del giudizio finale espresso dalla Commissione.
Con tale motivo la parte ricorrente lamentate che le 20 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa siano state giudicate – sulla base di: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) apporto della candidata – “ottime” per entrambe le candidate, non tenendo conto dell’ impact factor totale e medio di pubblicazione.
4) Eccesso di potere per mancata applicazione dei presupposti di fatto e dei criteri prescelti per la selezione riguardo il giudizio sulle Attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione delle due candidate. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, genericità del giudizio, travisamento dell’interesse pubblico perseguito. Mancata valutazione di circostanze particolarmente positive riferibili alla ricorrente in ordine alla “terza missione”.
Con tale motivo la ricorrente ha prospettato di avere svolto attività istituzionale sin dal 2007 (16 anni alla scadenza del bando), per carica elettiva o per delega, presso o per conto dell’Università degli Studi di Catania, a fronte della dichiarata attività istituzionale della candidata-OMISSIS- svolta dal 2014 (9 anni alla scadenza del bando) e in altri ruoli svolti presso enti diversi da quelli riportati nel bando. Inoltre, la ricorrente ha contestato i titoli afferenti alla terza missione computati in favore della controinteressata che esulano la portata di tale ambito.
La controinteressata e l’amministrazione intimata si sono costituite in giudizio.
In particolare, la difesa della controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso:
i ) ai sensi dell’art. 7, comma 4, c.p.a. sono attribuiti alla cognizione del G. A. le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni della pubblica amministrazione, sicché è inammissibile l’impugnazione della “domanda di partecipazione al concorso della controinteressata, in particolare dell’autocertificazione con la quale la stessa ai sensi del DPR 445/2000, contrariamente al vero, attesta:…” poiché trattasi di atto privato e, pertanto, del tutto estraneo alla giurisdizione amministrativa.
ii ) con riferimento alle impugnative di atti (astrattamente amministrativi) “nella parte da intendersi lesiva per la ricorrente” (atti indicati ai nn 4 e 5 del ricorso di controparte) senza la contestuale indicazione di quale sia tale “parte” in quanto il decidente e le controparti hanno diritto di conoscere esattamente quali sono gli atti impugnati al fine di poter (il primo) decidere e (le controparti) sviluppare il contraddittorio senza operare impossibili indagini nelle latebre della ricorrente; si versa in un grado più elevato di “motivi intrusi” in quanto la parte ricorrente può “ritagliare” a posteriori tale parte secundum eventum litis .
iii ) per l’impugnativa del d.R. n. 372/2023 che ha indetto la selezione in quanto (oltre alla omessa indicazione dell’interesse a tale impugnativa ex art. 100 c.p.c.) nessun vizio (neppure in via derivata) è fatto valere avverso tale atto.
iv ) per la richiesta al giudice amministrativo di condannare l’Ateneo alla nomina della prof.ssa -OMISSIS-in caso di decadenza della prof.ssa-OMISSIS-.
v ) (oltreché l’infondatezza) con riferimento al motivo definito “dirimente” a pag. 20 del ricorso ed avente ad oggetto ipotizzate (ed insussistenti) false dichiarazioni esulando l’accertamento richiesto dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrando tra le attribuzioni della P.A.;
vi ) per violazione degli obblighi di chiarezza e sinteticità e del modello espositivo di cui all’art. 40 c.p.a., poiché nei c. d. “prodromi” v’è una inestricabile commistione di narrativa del fatto e di questioni giuridiche che impedisce di comprendere il limite dell’uno e dell’altro;
vii) nella misura in cui, sotto la veste dell’eccesso di potere (conoscibile ex art. 29 c.p.a.) introduce questioni di merito amministrativo fuori dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva, sicché i quattro motivi di ricorso rubricati “eccesso di potere” sotto diverse figure, in verità, mirano ad ottenere una sostituzione giudiziale delle valutazioni di merito compiute dalla commissione di valutazione.
Nel merito, la controinteressata ha smentito di avere reso false dichiarazioni, giacché la valutazione dei titoli dichiarati quale progetto nazionale o internazionale è stata rimessa alla valutazione dell’Amministrazione.
Con successivi motivi aggiunti notificati e depositati il 31 luglio 2024, parte ricorrente ha contestato la titolarità dei brevetti dichiarata dalla controinteressata e valutata dalla Commissione ai sensi dei criteri all’uopo fissati in ordine alla c.d. terza missione, poiché in realtà consistenti in mere domande di brevetto.
Con successivo ricorso incidentale notificato il 12 luglio 2024 e depositato il successivo 26 agosto 2024 ha contestato la valutazione della commissione sulle pubblicazioni e sull’attività didattica integrativa della ricorrente.
Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 21 ottobre e depositati il successivo 22 ottobre 2024, la ricorrente ha impugnato i successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione intimata nonché il decreto rettorale di nomina della controinteressata reiterando i motivi e le doglianze già spiegate nei precedenti atti.
In vista dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, calendarizzata per il 20 novembre 2024, la controinteressata ha depositato istanza di rinvio, alla luce del deposito del secondo ricorso per motivi aggiunti, mentre la ricorrente ha depositato memorie di replica alla memoria depositata dalla controinteressata in data 17 ottobre 2024.
All’udienza del 20 novembre 2024, la trattazione è stata differita al 26 febbraio 2025, in accoglimento dell’istanza depositata dalla controinteressata.
In vista dell’udienza, le parti hanno depositato memorie (controinteressata, in data 23 gennaio 2025) e repliche (ricorrente, 4 febbraio 2025).
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, il Collegio ha richiesto all’Ufficio italiano brevetti e marchi (U.I.B.M.) del Ministero delle imprese e del made in Italy , documentati chiarimenti in ordine a quanto dichiarato dalla controinteressata sulla titolarità: 1. del brevetto per invenzione industriale, “Nuova formulazione a base di riso integrale germogliato fermentato, idonea all’utilizzo in prodotti alimentari, dermocosmetici e/o formulazioni farmaceutiche”. Il brevetto è di proprietà della società MisterBioFood srl. Attestato di brevetto n° 102020000011776 del 20/05/2020. Estensione del brevetto a livello internazionale con n. PCT/IB2021/054242 del 18/05/2021; 2. del Brevetto per invenzione industriale, “Nuovo ceppo della specie Lacticaseibacillus rhamnosus, sue composizioni e loro uso nel trattamento delle infezioni genitourinarie”. Il brevetto è di proprietà della società Uriach Italy srl. Attestato di brevetto n° 102020000016666 del 09/07/2020. Estensione del brevetto a livello internazionale con n. PCT/IB2021/056187 del 9/07/2021; 3. del brevetto per invenzione industriale, “Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 33960, e del suo utilizzo in un metodo per la prevenzione e il trattamento di condizioni di disbiosi dell’apparato urogenitale femminile, e disbiosi vaginale”. Il brevetto è di proprietà dello spin-off Probioetna srl. Attestato di brevetto n°102022000016542 del 03/08/2022. Estensione del brevetto a livello internazionale con n. 23PCT/IB2023/057783 del 1/08/2023. In particolare, è stato chiesto al citato U.I.B.M. di chiarire: i ) se i brevetti sopraindicati (punti 1.2.3) siano stati registrati (indicando, in tal caso, la data) oppure sia stata presentata solo la relativa domanda: ii ) se, nel caso in cui i brevetti sopraindicati siano stati registrati, vi sia stata estensione di brevetto a livello internazionale o sia stata presentata solo domanda.
In data 26 maggio 2025, l’Ufficio onerato ha adempiuto alla richiesta istruttoria, depositando i dati presenti in atti.
Con memoria del 16 settembre 2025, la controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui si contestano le valutazioni della Commissione svolte in relazione al brevetto, assumendo che tali valutazioni fossero note alla data del ricorso introduttivo. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza. Nel merito, ha ribadito l’infondatezza del gravame.
In pari data, la ricorrente ha depositato memoria difensiva evidenziando, inter alia, come la richiesta istruttoria depositata in data 31 luglio 2024 sia rimasta ineseguita, non avendo l’Università depositato documenti atti a comprovare 1) che i progetti dichiarati facessero parte di quelli di cui l’Università degli Studi di Catania è partner; 2) che la controinteressata ne fosse stata nominata Responsabile. Per la ricorrente, la documentazione depositata sia dalla controinteressata che dall’Università non sarebbe infatti idonea a comprovare l’esistenza del dichiarato progetto di ricerca internazionale, occorrendo a tal fine una specifica documentazione (i.e. l’istanza presentata tramite la piattaforma Titulus e la Delibera del Consiglio di Dipartimento che approva la partecipazione all’iniziativa e l’impegno a fornire l’eventuale co-finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto, contenente una serie di informazioni rilevanti tra cui l’individuazione della responsabilità scientifica del progetto), né a comprovare l’attribuzione alla medesima della responsabilità scientifica degli altri progetti dichiarati in domanda (dei quali è messa in discussione la qualifica di “nazionali”). In merito a quanto depositato da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria, parte ricorrente ha ribadito come la controinteressata non sia “titolare” bensì mera “coinventrice” dei tre brevetti dichiarati e come l’estensione internazionale, seppur dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso, non sia mai stata concessa, essendo semmai stata presentata soltanto la relativa domanda. Conclusivamente, secondo la ricorrente, dalla relazione si evince in modo netto che la controinteressata non è mai stata titolare di nessuno dei tre brevetti (avendo partecipato con altri a una ricerca per conto terzi) e non avrebbe mai ottenuto la concessione dell’estensione internazionale, dal momento che i codici e le date riportate sia nel curriculum sia nell’atto di notorietà corrisponderebbero semplicemente alle domande depositate. Peraltro, per uno dei brevetti, mancava la concessione nazionale al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tanto premesso, ha dunque insistito per l’adozione di una pronuncia di decadenza.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Deve preliminarmente accogliersi la prima eccezione – afferente alla non impugnabilità della domanda di partecipazione della ricorrente – e le eccezioni terza e parte della seconda – afferenti all’impugnazione di atti presupposti di cui non emerge la lesività in seno al ricorso – sollevate dalla difesa della controinteressata. Non possono invece accogliersi – ad esclusione della quinta eccezione di cui si dirà nel prosieguo – le ulteriori eccezioni sollevate dalla controinteressata, poiché non vi è dubbio che il verbale della Commissione di Concorso n. 1 nonché la relazione conclusiva dei lavori della Commissione di concorso del 15 marzo 2024 (atti indicati a pag. 2, sub n. 5 dell’epigrafe del ricorso) siano immediatamente lesivi e che le doglianze sollevate siano rispondenti al dettato di cui all’art. 40 c.p.a., giacché – a prescindere dalle prospettazioni indicate nella parte in fatto – i motivi ne delineano i contorni dell’interesse annullatorio con censure volte a far valere l’eccesso di potere della P.A. e – nel caso di accoglimento del ricorso e ove sussistenti i presupposti – ottenere la condanna della P.A. all’adozione di un atto specifico.
Tanto premesso, l’odierna vicenda contenziosa ha ad oggetto la procedura di chiamata a professore di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 MICROBIOLOGIOA AGRARIA – s. s. d. AGR/16 “Microbiologia agraria” presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università resistente.
Con il primo motivo di ricorso, in via di estrema sintesi, la ricorrente si duole dell’identica valutazione attribuita ad ambedue le candidate in relazione alla “Attività didattica”, malgrado la stessa presenti una maggiore anzianità di servizio e abbia riportato, nel questionario OPIS sottoposto agli studenti, una migliore percentuale di soddisfazione complessiva (98%) rispetto alla controinteressata.
La doglianza è infondata.
Al riguardo, occorre anzitutto premettere che, per costante indirizzo esegetico, “ in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano un’amplissima discrezionalità tecnica sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di legittimità per violazione delle regole procedurali e quello di eccesso di potere, in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza) allorquando l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 febbraio 2022, n. 1264) ” (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 24 novembre 2022, n. 3023).
Deve essere ulteriormente premesso che, ai sensi dell’art. 6 del Bando “Ai fini della valutazione dell’attività didattica, sono considerati l’entità, la continuità e la qualità della attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto”. Nel verbale n. 2 della Commissione è inoltre specificato che, nella valutazione della relativa attività didattica, si terrà conto della “coerenza con le tematiche proprie del s.s.d. AGR/16 (Microbiologia Agraria)”.
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la dedotta disparità di trattamento, posto che entrambe le candidate hanno dichiarato una consistente attività didattica, sebbene con caratteristiche fra loro differenti [la controinteressata ha attività di docenza per undici anni (144 CFU), mentre la ricorrente avrebbe svolto attività di docenza per ventitrè anni (175 CFU), con un periodo maggiore per quest’ultima, ma più “intenso”, per la prima], che risulta essere stata considerata dalla Commissione in termini olistici. La maggiore anzianità o il (ridottissimo) scarto nella percentuale di soddisfazione complessiva riportata dagli studenti rappresentano, dunque, dati obiettivi ma ex se non scriminanti, in quanto non rappresentano gli unici parametri di confronto tra le due candidate, avendo la Commissione tenuto conto, contestualmente, di numerosi altri aspetti (id est, lo svolgimento di attività didattiche presso Università straniere; la titolarità di corsi di Master universitari; il coinvolgimento in dottorati di ricerca, a titolo di supervisor o di valutatore esterno; l’aver rivestito il ruolo di relatore di tesi di laurea triennale e magistrale; lo svolgimento del ruolo di tutor didattico e di percorsi formativi, ecc.), esprimendo una valutazione finale organica. Nel complesso, dunque, il giudizio di “più che ottimo” attribuito ad entrambe le candidate non appare iniquo alla luce delle dichiarazioni rese da entrambe, ben potendo l’equivalenza scaturire dalla considerazione di fattori ulteriori rispetto all’anzianità di servizio (criterio, peraltro, non espressamente indicato nel bando).
Conclusivamente, la doglianza è infondata.
Per le medesime ragioni, si rivelano altresì infondate la terza e la quarta censura, che il Collegio ritiene di trattare prioritariamente.
Segnatamente, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce come, nella valutazione delle pubblicazioni, la Commissione non avrebbe tenuto conto della differenza dei valori bibliometrici, che sarebbero nel suo caso superiori, attribuendo ad ambedue le candidate il giudizio di “ottimo”.
Nel caso di specie, tralasciando che lo scarto dedotto dalla ricorrente in realtà non appare significativo ( impact factor pari a 90.018 per la ricorrente e 84.861 per la controinteressata, a parità di valori di n. totale di citazioni; n. medio di pubblicazioni; impact factor medio per pubblicazione), deve essere nuovamente evidenziato come l’ impact factor , pur costituendo un dato obiettivo, non assume da solo valenza scriminante, essendo destinato ad essere considerato unitamente ad altri elementi e profili predeterminati dalla lex specialis (si cfr. quanto precisato dal Bando e dal Verbale n. 2 della Commissione: “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell’intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, anche per lo svolgimento di funzioni genitoriali. La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche presentate per la presente valutazione comparativa è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”, laddove l’avverbio “anche” rafforza la valenza relativa dei detti parametri).
Il medesimo iter-logico argomentativo conduce alla reiezione anche del quarto motivo di ricorso, con cui in estrema sintesi la ricorrente lamenta l’attribuzione di un giudizio superiore alla controinteressata in relazione alle “Attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione”, malgrado la stessa presenti una maggiore anzianità e sia stata referente per l’Università degli Studi di Catania di una proposta progettuale presentata da un Liceo Scientifico nel catanese, risultato vincitore di una competizione pubblica organizzata da una fondazione privata. Anche in questo caso, premesso che né l’anzianità né l’attività su cui la ricorrente ripone particolare enfasi presentano specifica attitudine scriminante (ove, per altro, come chiarito, si abbia riguardo alla diversa intensità “lavorativa”) e che quest’ultima risulta comunque presa in esame dalla Commissione, deve osservarsi come la “ parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano - come nel caso in esame - travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.AR Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24) ” (T.a.r. per la Sicilia Catania, sez. I, 24 novembre 2022, n. 3023).
Ciò premesso, è possibile passare all’esame del secondo motivo di ricorso, prevalentemente incentrato sulle dichiarazioni non veritiere asseritamente rese dalla controinteressata in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sotto la voce “Attività di ricerca scientifica”, con riferimento alla “responsabilità scientifica in progetti di ricerca”. Invero malgrado la controinteressata abbia attestato la propria responsabilità in un progetto di ricerca internazionale e in undici progetti nazionali, in realtà: i) quanto al progetto internazionale, l’Università di Catania non risulterebbe tra i partner del decreto di finanziamento, né avrebbe censito il progetto sulla pagina d’Ateneo dedicata ai progetti internazionali in corso o conclusi; ii) degli undici progetti nazionali, sei sarebbero di valenza regionale perché finanziati su misure PS, mentre altri due sarebbero finanziati dall’Università di Catania e riservati ai soli docenti d’Ateneo; iii ) per due dei progetti nazionali dichiarati dalla controinteressata, l’Università di Catania non figurerebbe come partner. Tali dichiarazioni avrebbero indotto in errore la Commissione nel formulare le valutazioni di competenza. Conseguentemente, secondo la deducente dovrebbe trovare applicazione l’art. 75, comma 1, d.P.R. 445/2000, con decadenza della controinteressata dai benefici eventualmente conseguiti.
È importante chiarire questo profilo perché la Commissione, nel giudizio finale per la controinteressata, ha così concluso: “ La ricerca scientifica svolta dalla candidata viene considerata complessivamente di qualità più che ottima, con numerose evidenze di attività di coordinamento progettuale in bandi competitivi per lo più nazionali e di trasferimento tecnologico. Sono inoltre considerati numerosi gli interventi come relatore in convegni internazionali e nazionali ”.
La Commissione, inoltre, non avrebbe tenuto conto del diverso H-index delle pubblicazioni (32 per la ricorrente, 31 per la controinteressata) e del numero delle citazioni (3100 per la ricorrente, 2900 per la controinteressata) forniti dalla banca dati “Scopus”; altresì non avrebbe tenuto conto della più corposa attività svolta dalla ricorrente con riferimento alla “organizzazione, direzione, coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca, quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste, in coerenza con le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare”. La falsa dichiarazione circa i progetti di ricerca nazionali/internazionali, avrebbe tuttavia nettamente influenzato il giudizio della Commissione, che avrebbe illegittimamente attribuito alla controinteressata, in riferimento all’Attività di ricerca dichiarata, la valutazione “più che ottima”, mentre alla ricorrente la valutazione di “ottima”.
Preliminarmente deve evidenziarsi con i profili (A-B) del motivo di ricorso afferente alle prospettate false dichiarazioni rese dalla controinteressata – in parziale accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla difesa di quest’ultima – è infondato, poiché la valenza internazionale, nazionale o regionale dei progetti dichiarati dai concorrenti non è un dato suscettibile di ridursi ad una scelta di logica binaria vero/falso, ma costituisce un giudizio rimesso alla Commissione sulla base dei fatti storici (veritieri) rappresentanti in seno al curriculum.
Allo stesso modo, la controinteressata ha comprovato il coinvolgimento dell’Università di Catania nel progetto FAPEMIG (profilo di doglianza di cui alla lett. C del ricorso) dichiarato dalla stessa e tanto è sufficiente ad escludere la falsità della dichiarazione, impregiudicata la valutazione di rilevanza da parte della Commissione.
Inoltre, il profilo della doglianza afferente alla valutazione dell’attività scientifica (lettere D-E) non può essere accolto, poiché l’amministrazione ha puntualmente dedotto e comprovato la maggiore intensità dell’IF della controinteressata.
Infine, con riferimento alla valutazione dell’attività di ricerca – prescindendo dalle questioni afferenti ai brevetti oggetto dei motivi aggiunti – la Commissione ha evidenziato che “In merito al sotto-criterio c), la commissione ha evidenziato una evidente disparità di titoli tra le candidate poiché la candidata -OMISSIS-non dichiarava nessun premio o riconoscimento nazionale e/o internazionale (vedi curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso della candidata -OMISSIS-) a fronte di n. 6 tra premi e riconoscimenti dichiarati dalla candidata-OMISSIS-.
In merito al sotto-criterio d), la commissione ha evidenziato una evidente disparità di titoli tra le candidate. La candidata -OMISSIS-non riportava nessuna dichiarazione di partecipazione in qualità di relatrice a convegni nazionali e/o internazionali (vedi curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso della candidata -OMISSIS-) a fronte di n. 2 comunicazioni su invito a convegni internazionali e n. 13 comunicazioni in convegni nazionali dichiarati dalla candidata-OMISSIS-.”
Con riferimento ai primi motivi aggiunti proposti deve rigettarsi l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti articolata dalla difesa della controinteressata, poiché la relazione della Commissione prot.-OMISSIS- del 30 maggio 2025 depositata dall’amministrazione resistente il 20 luglio 2024 che costituisce – per ampia parte – mero chiarimento delle valutazioni espresse in seno al verbale n. 2, mentre con riferimento ai brevetti – richiamati i criteri di valutazione consacrati nel verbale n.1 i quali “ ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti: a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste, in coerenza con le tematiche proprie del s.s.d. AGR/I 6 (Microbiologia Agraria); b) conseguimento della titolarità di brevetti, in coerenza con le tematiche proprie del s.s.d. AGR/ I 6 (Microbiologia Agraria); c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca, in coerenza con le tematiche proprie del s.s.d. AGR/I6 (Microbiológia Agraria); d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale, in coerenza con le tematiche proprie del s.s.d. AGR/16 (Microbiologia Agraria) ” – la Commissione ha precisato che “ In merito al sotto-criterio b), […] ha evidenziato una evidente disparità di titoli presentate dalla due candidate, ovvero una sola domanda di brevetto (“domanda di brevetto” non significa che il brevetto è stato pubblicato) per la candidata -OMISSIS-a fronte di n. 3 brevetti depositati dalla candidata-OMISSIS- e verificabili consultando la banca dati NE (https://worldwide.espacenet.com) dove la stessa candidata risulta tra gli “inventori ”.
Tale giudizio di assoluta prevalenza nella ricerca scientifica espresso in ragione del numero di brevetti riconosciuti in capo alla controinteressata costituisce un rafforzamento/integrazione della motivazione di cui al verbale n. 2, poiché: i ) non solo si chiarisce che la titolarità dei brevetti si riferisce ai brevetti depositati e non già alle mere domande di brevetto; ii ) ma si evidenzia e sottolinea l’importanza di tali brevetti nella valutazione dell’attività scientifica così giustificando, stante la sostanziale equivalenza delle altre valutazioni, la prevalenza sulla ricorrente; iii ) attesta l’intervenuta verifica di tali brevetti.
Ciò posto, i chiarimenti resi dal Ministero delle imprese e del made in Italy in adempimento dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale hanno evidenziato indubbiamente che con riferimento ai brevetti italiani nn. 102020000011776 e 102020000016666, concessi entrambi il 9 agosto 2022 (antecedentemente alla domanda di partecipazione), la ricorrente compare tra gli inventori, sicché la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione è indubbiamente vera.
Con riferimento, invece, al brevetto italiano n. 102022000016542 - “ Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 33960 e suo uso in un metodo per la prevenzione e il trattamento della disbiosi del tratto urogenitale ” dall’istruttoria emerge che tale brevetto è stato depositato il 3 agosto 2022, ma rilasciato il 22 agosto 2024, sicché sia alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione sia al momento conclusivo della procedura concorsuale (portato dal D.R. del 18 marzo 2024), la controinteressata – contrariamente a quanto sostenuto nella relazione della Commissione prot.-OMISSIS- del 30 maggio 2025 – non era titolare di tre brevetti e un marchio come dalla stessa in modo non veritiero dichiarato a pag. 22 del curriculum vitae (redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, come previsto dal bando, e sottoscritto digitalmente il 9 novembre 2023 e acquisito al protocollo dell’Università di Catania prot.-OMISSIS-del 9 novembre 2023) e a pag. 21 della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta digitalmente il 9 novembre 2023 e acquisita al prot. UniCT n.-OMISSIS-del 9 novembre 2023) dalla controinteressata, bensì di due brevetti, un marchio e una domanda di brevetto.
Sul punto deve richiamarsi il recente arresto giurisprudenziale che – su una fattispecie analoga a quella in esame in cui si discuteva di false dichiarazioni sull’effettivo conseguimento di due brevetti rese da un concorrente nell’ambito di una procedura valutativa di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, per un posto di professore di ruolo di prima fascia – ha ribadito che ricorre la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati anche qualora i fatti siano dichiarati nel curriculum vitae e non già nella domanda di partecipazione alla procedura, qualora l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulti essenziale e determinante ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, con la conseguenza che va dichiarata la decadenza della partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2008, n. 445.
La sentenza ha altresì precisato che la ratio legis alla base delle previsioni recate dagli prefati artt. 46 e 75, del d.P.R. 445 del 2000 non è solo quella (mediata e successiva) di proteggere la funzione amministrativa dall’incorrere in errori sostanziali di valutazione, bensì quella (formale e anticipata) di mettere tutti i concorrenti su un piano di parità con riferimento alla responsabilità che gli stessi assumono con le proprie autodichiarazioni, confidando sulla correttezza ed esattezza di quanto reciprocamente dichiarato, sia nel curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sia nella domanda di partecipazione, nonché quella di porre l’amministrazione nelle condizioni di serenamente valutare i fatti, senza quindi essere indotta a destreggiarsi in defatiganti distinzioni e raffronti tra dati curriculari e dati contenuti nelle domande che, anche in buona fede, potrebbero dare adito ad illegittimità e ingiustizie a vantaggio di taluno e a discapito di altri (Cons. Stato, sez. VII, 10 giugno 2025, n. 5020).
Specifica il Consiglio di Stato che le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio (Cons. Stato, sez. VII, 10 giugno 2025, n. 5020).
Alla luce di tali argomentazioni il ricorso deve essere accolto dichiarando la decadenza della controinteressata, ex art. 75 d.P.R. 445/2000 e con l’annullamento dei provvedimenti impugnati per quanto d’interesse non potendosi, invece, accogliere la domanda della ricorrente di nomina in sostituzione dovendosi rimettere ogni ulteriore determinazione in ordine alla procedura a sulla specifica valutazione sui requisiti all’amministrazione.
Deve dichiararsi inoltre inammissibile il ricorso incidentale promosso dalla controinteressata per carenza d’interesse, poiché soggetto ormai definitivamente escluso dalla procedura concorsuale.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e l’Università degli Studi resistente, alla quale è imputabile l’insorgenza della controversia; possono invece essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati per quanto d’interesse.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della CPA e dell’IVA nella misura di legge.
Spese compensate tra la parte ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 e 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AZ RI ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AZ RI ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.