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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5389 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. LB TE Presidente dr.ssa DA TA Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12171/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Scotta Enrico Maria e dell'avv. Parte_1 Laspagnoletta Rita, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza in data 24.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Previa ogni opportuna declaratoria, accertare che il sig. c.f. , nato a [...]_1 C.F._1 (EN) il 28.08.1973, residente in [...], si trova in uno stato abituale di infermità fisica e mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e, per l'effetto, dichiarare l'interdizione legale del sig. ai sensi degli artt. 414 e ss. C.c. Controparte_1
- Nominare un tutore nella persona dell'Avv. DE MARTIIS MARIA MIRELLA, del Foro di Torino,
, nata a [...] il [...] - E-mail: - PEC: C.F._2 Email_1
con studio in Torino, VIA SANDRO BOTTICELLI, Email_2 37/B - 10155 – Telefono/fax: 0116993942, o nella diversa persona che sarà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale.”
Per il PM: pagina 1 di 3 nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.06.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente del fratello Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 29.09.2025 si svolgeva l'esame dell'interdicendo alla presenza anche della moglie del ricorrente.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con le note scritte d'udienza depositate in data 24.10.2025 parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni ed all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che , a giugno 2024, è stato colpito Controparte_1 da ictus ischemico con diagnosi alle dimissioni di “ictus in territorio ACM sinistra e cerebellare destro con tentativo infruttuoso di trombectomia meccanica;
cardiopatia ipocinetica avanzata”, evidenziatosi
“clinicamente nessun recupero: afasia globale, emiplegia dx, Deglutisce una dieta cremosa”. Al successivo controllo effettuato in data 26.09.2024 lo stesso è risultato affetto da “afasia globale prevalentemente motoria, comprensione solo parziale, lieve asimmetria buccale […]” (cfr. all. 3).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo che non è stato in grado di rispondere alle domande che gli sono state rivolte, limitandosi a meri cenni con la testa, mostrandosi disorientato e del tutto privo di consapevolezza del valore del denaro (v. verbale d'udienza 29.9.25).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al pagina 2 di 3 tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Ogni determinazione in punto nomina del Tutore compete al Giudice Tutelare, al quale deve trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 Armerina (EN) il 28/08/1973.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 5.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TA LB TE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. LB TE Presidente dr.ssa DA TA Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12171/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Scotta Enrico Maria e dell'avv. Parte_1 Laspagnoletta Rita, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza in data 24.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Previa ogni opportuna declaratoria, accertare che il sig. c.f. , nato a [...]_1 C.F._1 (EN) il 28.08.1973, residente in [...], si trova in uno stato abituale di infermità fisica e mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e, per l'effetto, dichiarare l'interdizione legale del sig. ai sensi degli artt. 414 e ss. C.c. Controparte_1
- Nominare un tutore nella persona dell'Avv. DE MARTIIS MARIA MIRELLA, del Foro di Torino,
, nata a [...] il [...] - E-mail: - PEC: C.F._2 Email_1
con studio in Torino, VIA SANDRO BOTTICELLI, Email_2 37/B - 10155 – Telefono/fax: 0116993942, o nella diversa persona che sarà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale.”
Per il PM: pagina 1 di 3 nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.06.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente del fratello Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 29.09.2025 si svolgeva l'esame dell'interdicendo alla presenza anche della moglie del ricorrente.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con le note scritte d'udienza depositate in data 24.10.2025 parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni ed all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che , a giugno 2024, è stato colpito Controparte_1 da ictus ischemico con diagnosi alle dimissioni di “ictus in territorio ACM sinistra e cerebellare destro con tentativo infruttuoso di trombectomia meccanica;
cardiopatia ipocinetica avanzata”, evidenziatosi
“clinicamente nessun recupero: afasia globale, emiplegia dx, Deglutisce una dieta cremosa”. Al successivo controllo effettuato in data 26.09.2024 lo stesso è risultato affetto da “afasia globale prevalentemente motoria, comprensione solo parziale, lieve asimmetria buccale […]” (cfr. all. 3).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo che non è stato in grado di rispondere alle domande che gli sono state rivolte, limitandosi a meri cenni con la testa, mostrandosi disorientato e del tutto privo di consapevolezza del valore del denaro (v. verbale d'udienza 29.9.25).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al pagina 2 di 3 tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Ogni determinazione in punto nomina del Tutore compete al Giudice Tutelare, al quale deve trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 Armerina (EN) il 28/08/1973.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 5.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TA LB TE
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