Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01590/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Ivan Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Direzione Rigenerazione Urbana Direzione Specialistica Attuazione Diretta P.G.T. e S.U.E. Unità Interventi Diretti Munic, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria 45;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento iscritto al protocollo generale n. -OMISSIS- di “dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia e contestuale ordinanza di ripristino ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001”;
- di tutti atti relativi al procedimento amministrativo avviato in data 03.08.2022 e iscritto al protocollo generale n. 420895/2022 e, segnatamente, della “comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 2, 7, 8, 10 della legge 241/1990 finalizzato alla dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ER Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari di un immobile sito in Milano hanno impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di “dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia e contestuale ordinanza di ripristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001” conseguente alla SCIA a sanatoria, ai sensi degli artt. 22 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, trasmessa in modalità telematica in data 12.5.2022 per la chiusura di una tettoia realizzata con titolo precedente.
Contro il suddetto atto hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge degli articoli 10 e 33 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento del fatto e illogicità manifesta.
Secondo i ricorrenti il Comune ha contestato modificazioni incidenti (unicamente) su elementi particolari e non essenziali della costruzione, in grado cioè di concretizzarsi in divergenze
qualitative e quantitative che non involgono le strutture fondamentali dell’opera, alla stregua di difformità parziali.
In particolare l’assenza di “pilastrini” da un lato e il ricorso a materiali diversi - lastra sandwich invece di copertura in policarbonato e “serramenti” amovibili (cioè vetri e zanzariere a protezione di parte delle ampie aperture sui tre lati) - dall’altro integrino difformità (solo) parziali rispetto a quanto concessionato.
In secondo luogo la rimozione delle opere non può avvenire senza recare pregiudizio alle parti
dell’immobile legittimamente edificate, rendendosi per l’effetto necessario il ricorso alla c.d. “fiscalizzazione” dell’abuso che postula il pagamento di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione del manufatto.
II) In via principale, invalidità del provvedimento per difetto di motivazione, violazione dell’articolo 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere.
Secondo i ricorrenti l’ordinanza risulta fortemente carente sotto il profilo motivazionale nella parte in cui omette di indicare le circostanze, di fatto e di diritto, dalle quali deve potersi ricavare la “gravità” dell’abuso contestato ai ricorrenti.
III) Invalidità dell’ordinanza per difetto di istruttoria, violazione degli articoli 4, 5, 7 e 29 l. 241/1990 ed eccesso di potere.
I ricorrenti lamentano che la contestazione secondo la quale la tettoia sviluppi SL e che tale circostanza si riveli impediente all’accoglimento della domanda di sanatoria lo hanno appreso soltanto all’atto della notifica dell’ordinanza, in quanto il fatto non era stato indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, impedendo loro di difendersi sul punto nel procedimento e di rilevare che si tratta di un intervento di lieve entità e insuscettibile di provocare un impatto
decisivo sull’immobile al punto da giustificare il ripristino dello stato dei luoghi.
La controinteressata -OMISSIS- ha revocato la costituzione in giudizio in data 13/01/2026.
La difesa del Comune ha chiesto la reiezione del ricorso con memoria depositata ai fini della domanda cautelare.
All’udienza del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel secondo motivo.
L’ordinamento, per porre rimedio all’abusività di un manufatto, contempla uno strumento diverso dalla demolizione, ma avente finalità conservativa: si tratta dell’accertamento di conformità, previsto, per la prima volta, dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985 e, successivamente, recepito dal t.u. edilizia.
Dispone l’art. 36 del testo unico dell’edilizia: « 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ».
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, decisione 12.09.2024 n. 35780/18, pubblicata il 16.09.2024) “ L'autorizzazione retroattiva è concessa per sanare le violazioni “formali”, vale a dire i lavori edili che, pur essendo realizzati in assenza o in violazione del permesso di costruire, sono conformi alle norme edilizie vigenti al momento della costruzione e al momento della presentazione della domanda di doppia conformità ” (in merito anche Cons. Stato, sez. VI, 10.05.2017, n. 2160).
Secondo il provvedimento impugnato “il manufatto realizzato al piano terzo, in sopralzo del preesistente piano terrazza, costituisce variazione essenziale (art.32 del DPR 380/2001 ed art. 54 della LR 12/2005) realizzata in totale difformità dal permesso n. 205/2008 in quanto non connotato delle caratteristiche essenziali della struttura leggera e facilmente amovibile destinata ad assolvere ad esigenze meramente stagionali quale era la tettoia aperta di cui al richiamato permesso”.
Con tale motivazione il Comune si è limitato a ripetere quanto già indicato nell’ordine di demolizione e cioè che l’opera, essendo diversa da quanto previsto nel permesso a costruire che aveva ad oggetto la realizzazione di una tettoia, risulta priva di titolo.
A fronte della presentazione di un permesso a costruire in sanatoria o s.c.i.a in sanatoria è onere del Comune indicare le ragioni per cui il sopravvenuto deposito di un titolo edilizio non sia idoneo a sanare l’abuso, cioè deve indicare le norme edilizie od i vincoli esistenti che non permettono la presentazione di un titolo edilizio per la realizzazione delle opere in questione.
Il Comune si limita ad affermare che “il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) inserisce l’immobile oggetto dell’intervento sopra descritto all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) quale Ambito di Rinnovamento Urbano, nonché Ambito di Rigenerazione Ambientale (rispettivamente artt. 23.2.a e 15.3 delle NA del PdR del P.G.T.)” senza però da ciò desumere alcuna conseguenza in merito all’impossibilità di realizzare l’opera in questione, non risultando alcun vincolo di inedificabilità assoluta sull’area.
3. A ciò si aggiunge che in merito alla struttura dell’opera il provvedimento si fonda sull’affermazione del tecnico di parte secondo la quale si tratta dell’installazione di frangivento fissi in vetro.
In merito la giurisprudenza ha chiarito che la natura precaria dell'opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione né dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è destinata a soddisfare (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.02.2017 n. 6872).
L’art. 6, comma 1, lett. b‑bis, DPR 380/2001 (modificato dal “Salva Casa”) stabilisce che rientrano nell’edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio.
Nel caso di specie non risulta accertato che le caratteristiche dell’opera fuoriescano dai suddetti limiti.
4. In definitiva quindi il ricorso va accolto.
5. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite. Nulla spese nei confronti della controinteressata che ha revocato la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate nei confronti del Comune. Nulla spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER Di RI, Presidente, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER Di RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.