Sentenza 4 maggio 2000
Massime • 1
La deroga, introdotta dal comma decimo dell'art. 656 cod. proc. pen. alla regola generale della procedura in contraddittorio prevista dagli artt. 666 e 678 stesso codice, in tanto ha un senso, in quanto se ne limiti l'applicazione all'ipotesi di pacifica conversione della misura cautelare degli arresti domiciliari nella corrispondente misura alternativa della detenzione domiciliare o in altra ancora più favorevole al condannato, dovendo, in caso contrario, essere seguita indefettibilmente la procedura in contraddittorio. (Conf. Corte cost., 4 novembre 1999 n. 422).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2000, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 04/05/2000
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRO GIOVANNI " N. 3322
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 46011/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)LE SA n. il 24.01.1983 in Dolo,
avverso ordinanza del 19.07.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI BRUNO lette le conclusioni del P.G. Dr. C. Di Zenzo, che chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Considerato che con ordinanza del 7-9-1999 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile "l'applicazione della detenzione domiciliare" richiesta da DR IE, sull'assunto che "il condannato non rientra in nessuno dei casi previsti dall'art. 4 della legge 27 maggio 1998, n. 165" e che "il residuo pena è superiore al limite previsto dall'art. 47 ter O.P.";
che il gravame proposto dal IE avverso tale decisione è meritevole di accoglimento, giacché a prescindere dalla considerazione dell'assoluta inconsistenza della motivazione su cui si fonda il provvedimento, motivazione costituita da due espressioni, l'una delle quali ???? e l'altra non attinente all'ipotesi di condizioni di salute del condannato particolarmente gravi (art. 47 ter/1, lett. c, O.P.) ne' a quelle del comma 1 ter dello stesso articolo, rispetto alle quali non è preclusiva una pena residua superiore a due anni, va evidenziata l'irritualità della procedura seguita dal giudice "a quo": la deroga introdotta dal comma decimo dell'art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge 27-5-1998, n. 165
alla regola generale dettata dagli artt. 678, 666 dello stesso codice, in tanto può avere un senso ed essere compatibile con i dettami costituzionali, in quanto se nei limiti l'applicazione all'ipotesi di pacifica conversione della misura cautelare degli arresti domiciliari nella corrispondente misura alternativa o in altra ancora più favorevole al condannato (il IE sostiene di avere chiesto in via principale l'affidamento in prova al servizio sociale con istanza del 30-8-1999, peraltro non rinvenuta nel fascicolo). In tal senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità (sez. I, 15-4-1999, n. 3005 - Chiovitti), ottenendo l'autorevole avallo del giudice delle leggi (Cort. Cost. n. 422/99). Che pertanto, avendo il Tribunale di Sorveglianza provveduto "de plano" (cfr. ric. pag. 2), l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale, perché deliberi sulle richieste avanzate dall'interessato nelle forme prescritte dalla legge;
Per questi motivi
,
la Corte visti gli artt. 606, 611, 623, c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000