Sentenza 6 dicembre 2006
Massime • 1
La installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico per il gioco del poker configura il reato di esercizio di gioco d'azzardo in presenza delle condizioni legislativamente previste dall'art. 110 del TULPS, atteso che in tale ipotesi l'elemento del lucro non è lasciato all'apprezzamento del giudice, ma è definito tipicamente dal legislatore attraverso la disciplina del citato art. 110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2006, n. 15046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15046 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 06/12/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2018
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 29582/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LV EA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 10.11.2005 dal tribunale monocratico di Cosenza, sez. dist. di Acri;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 10.11.2005 il tribunale monocratico di Cosenza, sezione distaccata di Acri, ha condannato:
- IU GN alla pena di 412,00 Euro di ammenda come responsabile del reato di cui agli artt. 718, 719 c.p., comma 1, n. 2, e art. 721 c.p. per aver tenuto o comunque agevolato il gioco d'azzardo, istallando nel pubblico esercizio da lui gestito due apparecchi elettronici videopoker;
- EA Di SI alla pena di 300,00 Euro di ammenda come responsabile del reato di cui all'art. 720 c.p., commi 1 e 2, per essere stato colto nel pubblico esercizio gestito dal GN mentre partecipava a un gioco d'azzardo, utilizzando uno dei due videopoker suddetti:
accertati in Acri il 22.3.2002.
Il giudice, in particolare, ha osservato che, secondo la deposizione dei carabinieri verbalizzanti: a) i videopoker consentivano vincite puramente aleatorie, funzionando secondo un codice elettronico ignoto al giocatore;
b) erano attivati con una sola moneta;
c) le vincite superavano di venti volte la posta;
d) non era stato accertato il numero massimo delle giocate che potevano essere fatte. Ha concluso che sussisteva non solo l'elemento dell'alea, ma anche quello del fine di lucro, che non è escluso dalla tenuità della posta.
2 - Ha proposto ricorso il solo Di SI attraverso il suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza. Lamenta che il giudice di merito non abbia considerato che l'apparecchio de quo: a) recava una targhetta attestante la sua liceità; b) era attivabile con una moneta da L. 500,00; c) consentiva soltanto la ripetizione della partita, seppure in misura eccedente da quella consentita dalla norma novellata del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (t.u.l.p.s.). Conclude che - per conseguenza - non sussisteva il fine di lucro, e che comunque il giocatore aveva fatto incolpevole affidamento sulla liceità del gioco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
È indiscutibile il carattere aleatorio del funzionamento del videopoker utilizzato dal Di SI al momento del sopralluogo effettuato dai carabinieri nel pubblico esercizio gestito dal GN, posto che l'apparecchio funzionava secondo un codice elettronico ignoto al giocatore. Al riguardo, nessun rilievo in contrario può giocare la circostanza (peraltro meramente asserita) che l'apparecchio recava una targhetta attestante la sua liceità, posto che è notorio e comunque verosimile che gli apparecchi da gioco sono spesso manipolati dopo la loro omologazione. È inoltre ravvisabile il fine di lucro, che è il secondo elemento essenziale del reato di cui all'art. 720 in relazione all'art. 721 c.p.. Infatti, quando si tratta di apparecchi automatici,
semiautomatici ed elettronici (come i cd. videopoker), l'elemento del lucro non è lasciato all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è definito tipicamente dal legislatore attraverso la specifica disciplina di cui all'art. 110 (t.u.l.p.s.).
Orbene, secondo il testo dell'art. 110 (t.u.l.p.s.) novellato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 (vigente al momento del fatto), si considerano apparecchi per il gioco d'azzardo - tra l'altro - quelli che consentono vincite diverse dalla mera ripetizione della partita sino a un massimo di dieci volte (dell'art. 110, commi 4 e 5). Ciò significa che quando l'apparecchio consente - come nel caso di specie - vincite in denaro che superano di venti volte la posta, è integrato per legge il fine di lucro richiesto dal citato art. 721 c.p.. Trattandosi di contravvenzione, a integrare il reato è sufficiente la colpa, che certamente non può ritenersi esclusa per il giocatore che usa un videopoker istallato in un pubblico esercizio, dovendo egli sapere che la legge vieta o limita fortemente l'utilizzo di siffatti apparecchi. Va aggiunto d'ufficio che non è ancora maturata la prescrizione del reato, giacché a tal fine si devono computare anche le sospensioni processuali disposte su istanze di parte non strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa o del diritto alla prova (Cass. Sez. Un. 28.11.2001, Cremonese, rv. 220509). Nel caso di specie, va computata la sospensione del dibattimento dal 1.4.2004 al 17.6.2004, per due mesi e sedici giorni, sicché la prescrizione massima di quattro anni e mezzo maturerà soltanto in data 8.12.2006.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007