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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11413 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 11 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 20534 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.CECI BEATRICE
RICORRENTE contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale l' in forza dell'ordinanza della CP_1
Suprema Corte n 31594/2024 aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Deduceva, all'uopo, che con sentenza n 3207/2019 il tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso ex art 445 bis cpc e dichiarato di irripetibili le spese di lite, che tale sentenza era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione;
che il consigliere della Suprema Corte, dott.ssa Garri, dichiarava il suddetto ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
che l' CP_1 notificava atto di precetto unitamente all'ordinanza della suprema corte con il quale intimava il pagamento delle suddette spese legali. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo , nel merito la nullità del precetto con condanna alle spese di lite con distrazione.
L' non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Nelle more del giudizio , la Corte di Cassazione, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'ordinanza di cui è causa presentata dalla ricorrente in data 12.3.2025 annullava la condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, parte ricorrente chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere rimettendo al giudice ogni decisione in ordine alle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E,' infatti, documentato che il precetto si fonda sulla condanna al pagamento delle spese di lite di cui all' ordinanza della Corte di Cassazione n 31594/2024 del 9.12.2024. Del pari è documentato che la Suprema Corte abbia accolto l'istanza di correzione della suddetta ordinanza annullando la condanna della ricorrente a pagare le spese di litre .
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere .
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere
Spese compensate.
Roma 11 novembre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 11 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 20534 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.CECI BEATRICE
RICORRENTE contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale l' in forza dell'ordinanza della CP_1
Suprema Corte n 31594/2024 aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Deduceva, all'uopo, che con sentenza n 3207/2019 il tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso ex art 445 bis cpc e dichiarato di irripetibili le spese di lite, che tale sentenza era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione;
che il consigliere della Suprema Corte, dott.ssa Garri, dichiarava il suddetto ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
che l' CP_1 notificava atto di precetto unitamente all'ordinanza della suprema corte con il quale intimava il pagamento delle suddette spese legali. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo , nel merito la nullità del precetto con condanna alle spese di lite con distrazione.
L' non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Nelle more del giudizio , la Corte di Cassazione, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'ordinanza di cui è causa presentata dalla ricorrente in data 12.3.2025 annullava la condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, parte ricorrente chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere rimettendo al giudice ogni decisione in ordine alle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E,' infatti, documentato che il precetto si fonda sulla condanna al pagamento delle spese di lite di cui all' ordinanza della Corte di Cassazione n 31594/2024 del 9.12.2024. Del pari è documentato che la Suprema Corte abbia accolto l'istanza di correzione della suddetta ordinanza annullando la condanna della ricorrente a pagare le spese di litre .
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere .
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere
Spese compensate.
Roma 11 novembre 2025
Il Giudice