Art. 8. 1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'articolo 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'articolo 1.
2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI