Art. 13.
Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della, presente legge, le disposizioni degli articoli 9 , 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954 .
Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della, presente legge, le disposizioni degli articoli 9 , 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954 .