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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1006/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4203/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 140016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 187492
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 213258
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 259338
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 286927
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 342704
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 187124
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 376144 - FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 154940
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 757192
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 777827
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 858538
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 723102
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 723033
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202213351490431939031323
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202300000552134
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.09.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava n. 16 fermi amministrativi iscritti sul proprio veicolo targato Targa_1, di cui era venuta a conoscenza in data 28.08.2025, a seguito di un controllo della Polizia Stradale. I provvedimenti cautelari, risultavano iscritti a fronte di una pluralità di atti impositivi ed ingiunzioni di pagamento, emessi da diversi agenti della riscossione (Municipia S.p.A.,
SO.G.E.T. S.p.A., Area Riscossioni S.r.l.), per un importo complessivo di € 19.009,41.
A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ed in ogni caso, la nullità dei fermi per omessa notifica di tutti gli atti presupposti
(avvisi di accertamento, ingiunzioni, preavvisi di fermo), con conseguente violazione del diritto di difesa.
Chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Si costituivano in giudizio SO.G.E.T. S.p.A. ed Area Riscossioni S.r.l., depositando controdeduzioni con cui eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per cumulo di atti, il difetto di giurisdizione di questa Corte per i crediti di natura non tributaria (sanzioni al Codice della Strada, canoni idrici) e la tardività dell'impugnazione. Nel merito, contestavano le doglianze avversarie, asserendo la regolarità delle procedure di notifica e l'interruzione dei termini di prescrizione.
Restavano, invece, contumaci Municipia S.p.A. ed il Comune di Corigliano Rossano, pur ritualmente evocati in giudizio.
Con memoria depositata in data 14.01.2026, la parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni, evidenziando come le resistenti costituite non avessero fornito adeguata prova delle notifiche e come la documentazione prodotta da Area Riscossioni S.r.l. presentasse palesi vizi ed incongruenze (discordanze nelle firme, indicazioni di "indirizzo sconosciuto", notifiche a mezzo posta privata prive di attestazione), tali da inficiarne la validità.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di competenza di questa Corte.
1. Sulle eccezioni preliminari.
In via pregiudiziale, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalle società resistenti. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cumulo di atti è infondata. Sebbene i fermi amministrativi derivino da pretese creditorie distinte, l'impugnazione è rivolta avverso un'unica tipologia di atto (il fermo amministrativo) che produce un effetto unitario e pregiudizievole sul medesimo bene (l'autoveicolo della ricorrente). La trattazione congiunta risponde, pertanto, ad evidenti ragioni di economia processuale, stante la sostanziale identità delle questioni giuridiche sollevate (omessa notifica e prescrizione).
Merita, invece, accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Area Riscossioni S.r.l. e
SO.G.E.T. S.p.A., per i crediti di natura non tributaria. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario (nella specie, il Giudice di Pace), così come quelle aventi ad oggetto il pagamento di canoni per il servizio idrico, che hanno natura di corrispettivo di diritto privato. Per tali crediti, la giurisdizione di questa Corte, deve essere declinata.
Infine, l'eccezione di tardività del ricorso è infondata. La ricorrente ha documentato di aver avuto conoscenza dei fermi amministrativi solo in data 28.08.2025, a seguito di un controllo stradale. In assenza di prova, da parte degli agenti della riscossione, di una precedente e rituale notifica dei provvedimenti di iscrizione del fermo o dei relativi preavvisi, il termine per l'impugnazione non può che decorrere dal momento dell'effettiva conoscenza. Il ricorso, depositato in data 19.09.2025, è pertanto tempestivo.
2. Nel merito: la mancata prova della notifica degli atti presupposti.
Passando al merito delle pretese per le quali sussiste la giurisdizione di questa Corte (tributi locali, contributi consortili), il ricorso è fondato sul motivo, assorbente di ogni altra censura, relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.
Costituisce principio consolidato che l'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notificazione degli atti impositivi e della riscossione, quindi la loro regolare ricezione da parte del destinatario, grava sull'ente impositore e sull'agente della riscossione che ne affermano l'avvenuta esecuzione. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio, della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, recanti l'attestazione dell'agente notificatore circa l'espletamento delle formalità di legge.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto.
In primo luogo, Municipia S.p.A. e l'ente impositore Comune di Corigliano Rossano sono rimasti contumaci, omettendo di depositare qualsiasi documento a sostegno delle proprie pretese. La mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di produzione documentale, impediscono a questa
Corte di verificare la legittimità dell'azione di riscossione, che deve pertanto essere annullata. Ne consegue l'illegittimità del fermo amministrativo relativo al T.ES. n. 154940, del 3.1.2023 per € 6.747,02.
Analogamente, SO.G.E.T. S.p.A., pur costituendosi, non ha prodotto in giudizio alcuna prova documentale relativa alla notifica degli atti presupposti al fermo amministrativo da essa iscritto per
€ 127,00. Le sue difese si sono concentrate su mere eccezioni procedurali, senza tuttavia fornire la prova essenziale della regolare instaurazione del contraddittorio ,con la contribuente. Anche tale pretesa deve, quindi, essere annullata.
Per quanto concerne la posizione di Area Riscossioni S.r.l., la società ha prodotto una cospicua mole di documenti che, tuttavia, ad un attento esame, non risultano idonei a fornire la prova rigorosa richiesta dalla legge. Come correttamente eccepito dalla difesa della ricorrente nelle proprie memorie, la documentazione presenta gravi e insanabili vizi. A titolo esemplificativo, si rileva: la produzione di avvisi di ricevimento con firme palesemente difformi tra loro e non riconducibili con certezza alla ricorrente, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione in merito;
la presenza, su una busta, della dicitura "sconosciuto" e "indirizzo sconosciuto", che attesta l'esito negativo del tentativo di notifica (cfr. doc. "2_All_Notifica_Accertamento_12700988");
l'utilizzo del servizio di posta privata (Società_4) per la notifica di alcuni atti, senza che la relativa ricevuta contenga le attestazioni e le formalità prescritte dalla legge per equiparare tale notifica a quella effettuata a mezzo del servizio postale universale.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che la prova della regolare notifica degli atti presupposti non sia stata raggiunta. La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'omessa o giuridicamente inesistente notifica di un atto presupposto (nella specie, gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento), comporta la nullità dell'atto successivo (il fermo amministrativo), in quanto viene a mancare un elemento essenziale della sequenza procedimentale volta a portare la pretesa a conoscenza del contribuente, con conseguente lesione del suo diritto di difesa (c.d. nullità derivata).
L'accoglimento del motivo relativo al difetto di notifica, assorbe la disamina della censura relativa alla prescrizione, sebbene si osservi ad abundantiam che, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, anche tale eccezione sarebbe, con ogni probabilità, fondata.
In conclusione, per i crediti di natura tributaria, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti i fermi amministrativi e degli atti presupposti ad essi relativi, per non aver le parti resistenti fornito la prova della loro rituale notifica.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico dello Stato in favore del difensore della ricorrente, essendo la medesima ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento n. 460/2025 ,allegato in atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle pretese creditorie relative a sanzioni per violazioni del Codice della Strada ed a canoni del servizio idrico, rimettendo le parti dinanzi al Giudice Ordinario competente.
2. Per quanto di competenza, accoglie il ricorso ed annulla i fermi amministrativi impugnati ed i relativi atti presupposti emessi da Municipia S.p.A., SO.G.E.T. S.p.A. ed
Area Riscossioni S.r.l. ,per crediti di natura tributaria.
3. Condanna Municipia S.p.A., SO.G.E.T. S.p.A. ed
Area Riscossioni S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a carico dello Stato in favore del difensore della ricorrente.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4203/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 140016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 187492
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 213258
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 259338
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 286927
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 342704
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ING. 187124
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 376144 - FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 154940
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 757192
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 777827
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 858538
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 723102
- FERMO AMMINISTRATIVO n. TES 723033
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202213351490431939031323
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202300000552134
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.09.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava n. 16 fermi amministrativi iscritti sul proprio veicolo targato Targa_1, di cui era venuta a conoscenza in data 28.08.2025, a seguito di un controllo della Polizia Stradale. I provvedimenti cautelari, risultavano iscritti a fronte di una pluralità di atti impositivi ed ingiunzioni di pagamento, emessi da diversi agenti della riscossione (Municipia S.p.A.,
SO.G.E.T. S.p.A., Area Riscossioni S.r.l.), per un importo complessivo di € 19.009,41.
A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ed in ogni caso, la nullità dei fermi per omessa notifica di tutti gli atti presupposti
(avvisi di accertamento, ingiunzioni, preavvisi di fermo), con conseguente violazione del diritto di difesa.
Chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Si costituivano in giudizio SO.G.E.T. S.p.A. ed Area Riscossioni S.r.l., depositando controdeduzioni con cui eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per cumulo di atti, il difetto di giurisdizione di questa Corte per i crediti di natura non tributaria (sanzioni al Codice della Strada, canoni idrici) e la tardività dell'impugnazione. Nel merito, contestavano le doglianze avversarie, asserendo la regolarità delle procedure di notifica e l'interruzione dei termini di prescrizione.
Restavano, invece, contumaci Municipia S.p.A. ed il Comune di Corigliano Rossano, pur ritualmente evocati in giudizio.
Con memoria depositata in data 14.01.2026, la parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni, evidenziando come le resistenti costituite non avessero fornito adeguata prova delle notifiche e come la documentazione prodotta da Area Riscossioni S.r.l. presentasse palesi vizi ed incongruenze (discordanze nelle firme, indicazioni di "indirizzo sconosciuto", notifiche a mezzo posta privata prive di attestazione), tali da inficiarne la validità.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di competenza di questa Corte.
1. Sulle eccezioni preliminari.
In via pregiudiziale, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalle società resistenti. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cumulo di atti è infondata. Sebbene i fermi amministrativi derivino da pretese creditorie distinte, l'impugnazione è rivolta avverso un'unica tipologia di atto (il fermo amministrativo) che produce un effetto unitario e pregiudizievole sul medesimo bene (l'autoveicolo della ricorrente). La trattazione congiunta risponde, pertanto, ad evidenti ragioni di economia processuale, stante la sostanziale identità delle questioni giuridiche sollevate (omessa notifica e prescrizione).
Merita, invece, accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Area Riscossioni S.r.l. e
SO.G.E.T. S.p.A., per i crediti di natura non tributaria. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario (nella specie, il Giudice di Pace), così come quelle aventi ad oggetto il pagamento di canoni per il servizio idrico, che hanno natura di corrispettivo di diritto privato. Per tali crediti, la giurisdizione di questa Corte, deve essere declinata.
Infine, l'eccezione di tardività del ricorso è infondata. La ricorrente ha documentato di aver avuto conoscenza dei fermi amministrativi solo in data 28.08.2025, a seguito di un controllo stradale. In assenza di prova, da parte degli agenti della riscossione, di una precedente e rituale notifica dei provvedimenti di iscrizione del fermo o dei relativi preavvisi, il termine per l'impugnazione non può che decorrere dal momento dell'effettiva conoscenza. Il ricorso, depositato in data 19.09.2025, è pertanto tempestivo.
2. Nel merito: la mancata prova della notifica degli atti presupposti.
Passando al merito delle pretese per le quali sussiste la giurisdizione di questa Corte (tributi locali, contributi consortili), il ricorso è fondato sul motivo, assorbente di ogni altra censura, relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.
Costituisce principio consolidato che l'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notificazione degli atti impositivi e della riscossione, quindi la loro regolare ricezione da parte del destinatario, grava sull'ente impositore e sull'agente della riscossione che ne affermano l'avvenuta esecuzione. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio, della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, recanti l'attestazione dell'agente notificatore circa l'espletamento delle formalità di legge.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto.
In primo luogo, Municipia S.p.A. e l'ente impositore Comune di Corigliano Rossano sono rimasti contumaci, omettendo di depositare qualsiasi documento a sostegno delle proprie pretese. La mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di produzione documentale, impediscono a questa
Corte di verificare la legittimità dell'azione di riscossione, che deve pertanto essere annullata. Ne consegue l'illegittimità del fermo amministrativo relativo al T.ES. n. 154940, del 3.1.2023 per € 6.747,02.
Analogamente, SO.G.E.T. S.p.A., pur costituendosi, non ha prodotto in giudizio alcuna prova documentale relativa alla notifica degli atti presupposti al fermo amministrativo da essa iscritto per
€ 127,00. Le sue difese si sono concentrate su mere eccezioni procedurali, senza tuttavia fornire la prova essenziale della regolare instaurazione del contraddittorio ,con la contribuente. Anche tale pretesa deve, quindi, essere annullata.
Per quanto concerne la posizione di Area Riscossioni S.r.l., la società ha prodotto una cospicua mole di documenti che, tuttavia, ad un attento esame, non risultano idonei a fornire la prova rigorosa richiesta dalla legge. Come correttamente eccepito dalla difesa della ricorrente nelle proprie memorie, la documentazione presenta gravi e insanabili vizi. A titolo esemplificativo, si rileva: la produzione di avvisi di ricevimento con firme palesemente difformi tra loro e non riconducibili con certezza alla ricorrente, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione in merito;
la presenza, su una busta, della dicitura "sconosciuto" e "indirizzo sconosciuto", che attesta l'esito negativo del tentativo di notifica (cfr. doc. "2_All_Notifica_Accertamento_12700988");
l'utilizzo del servizio di posta privata (Società_4) per la notifica di alcuni atti, senza che la relativa ricevuta contenga le attestazioni e le formalità prescritte dalla legge per equiparare tale notifica a quella effettuata a mezzo del servizio postale universale.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che la prova della regolare notifica degli atti presupposti non sia stata raggiunta. La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'omessa o giuridicamente inesistente notifica di un atto presupposto (nella specie, gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento), comporta la nullità dell'atto successivo (il fermo amministrativo), in quanto viene a mancare un elemento essenziale della sequenza procedimentale volta a portare la pretesa a conoscenza del contribuente, con conseguente lesione del suo diritto di difesa (c.d. nullità derivata).
L'accoglimento del motivo relativo al difetto di notifica, assorbe la disamina della censura relativa alla prescrizione, sebbene si osservi ad abundantiam che, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, anche tale eccezione sarebbe, con ogni probabilità, fondata.
In conclusione, per i crediti di natura tributaria, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti i fermi amministrativi e degli atti presupposti ad essi relativi, per non aver le parti resistenti fornito la prova della loro rituale notifica.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico dello Stato in favore del difensore della ricorrente, essendo la medesima ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento n. 460/2025 ,allegato in atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle pretese creditorie relative a sanzioni per violazioni del Codice della Strada ed a canoni del servizio idrico, rimettendo le parti dinanzi al Giudice Ordinario competente.
2. Per quanto di competenza, accoglie il ricorso ed annulla i fermi amministrativi impugnati ed i relativi atti presupposti emessi da Municipia S.p.A., SO.G.E.T. S.p.A. ed
Area Riscossioni S.r.l. ,per crediti di natura tributaria.
3. Condanna Municipia S.p.A., SO.G.E.T. S.p.A. ed
Area Riscossioni S.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a carico dello Stato in favore del difensore della ricorrente.