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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/11/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente rel. est.
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 200-1/2025 nei confronti di
C.F. in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 [...] nata a [...] il [...], con sede in Carpi via B. Peruzzi n. 24/A, difesa di fiducia dall'Avv. Luca CP_2
Ghelfi, introdotto con ricorso da
, nata a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], difesa di fiducia dall'Avv. Maria Assunta Ioele.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268
CCII dal creditore che afferma di vantare un credito nei confronti della S.r.l. per euro 2500,00; Pt_1 letta la memoria di costituzione depositata nell'interesse di Controparte_3 rilevato che:
l'udienza di comparizione delle parti, cui partecipava la si svolgeva ritualmente;
CP_2 la difesa della S.r.l. e la stessa rappresentante legale dichiaravano di voler aderire alla richiesta avanzata nell'interesse della creditrice Dotti e pertanto non avanzavano domande di accesso ad altre procedure di cui al titolo IV;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
, nel caso di specie, i documenti previsti dalla predetta norma sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
Ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, di cui al combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, posto che la debitrice non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: trattasi difatti di S.r.l. avente ad oggetto la gestione di un centro estetico, da definirsi impresa minore ex art 2
CCII in quanto per gli anni di imposta 2022, 2023, 2024, ha goduto: di un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
di ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
i suoi debiti non superano la soglia di euro cinquecentomila e risultano contratti sia nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta sia per esigenze personali, superando, di contro, la soglia di euro cinquantamila, posto che ad oggi l'ammontare dei debiti dichiarato è pari ad euro 122.501,62; CP_ considerato altresì che il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della per l'importo di euro 2500,00, risulta provato in quanto portato da cambiale emessa in Carpi il 28.2.2025 e non contestato.
Risulta inoltre che: la debitrice non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per l'esdebitazione nè ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
la predetta inoltre non è stata condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa.
Ricorre nel caso di specie la condizione di sovraindebitamento della S.r.l., così come definita dall'art. 2 comma
1 lettera c) CCI), in quanto il patrimonio della predetta, tenuto conto dei beni prontamente liquidabili, non consente la regolare soddisfazione delle obbligazioni scadute che ad oggi si attestano sulla somma complessiva di euro 122.501,62, neppure in un'eventuale ottica pluriennale.
Per le motivazioni fin qui, addotte, ritenuti ricorrenti tutti i requisiti di legge, dovrà pertanto dichiararsi
l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_1
, in persona del legale rapp. pro tempore
[...] Controparte_2
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non dovrà essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché ne costituisce effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile, è demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del
Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore); precisato che il Liquidatore, al fine di verificare le azioni eventualmente esperibili, dovrà adeguatamente considerare tutti gli atti posti in essere dal debitore e di cui al ricorso, onde sottoporli ad autonoma valutazione, anche con riguardo alla eventuale e futura richiesta di esdebitazione;
evidenziato che le procedure espropriative conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, dovranno cessare a far data dall'apertura della liquidazione controllata, in quanto il creditore assegnatario acquisirà il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore e che pertanto, oggetto di assegnazione saranno crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva e si verificherà un effetto traslativo sovrapponibile a quello della cessione volontaria (sul punto, Corte Cost. n. 65/2022); precisato altresì che le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, saranno trasferite solo nel momento in cui verranno ad esistenza e dovranno essere quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata;
laddove il creditore assegnatario o cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, ciò al fine di evitare una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.
Considerato che: la procedura dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente proseguire per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati, nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, potrà essere parametrato sui termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
rilevato altresì che nel caso in cui non sia concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagarne le relative spese e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, pur sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura.
Rilevato altresì che: trattandosi di ricorso proposto nell'interesse del creditore, non si è fatto luogo da parte del debitore, di nomina di Occ né è stata redatta la relativa relazione;
pertanto, sarà nominato Liquidatore l'avv. che dovrà depositare relazione Testimone_1 particolareggiata avente ad oggetto: la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
la ricostruzione in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza della debitrice, nonché in ordine alla diligenza spiegata nell'esercizio dell'impresa, e alla eventuale responsabilità della debitrice ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; la valutazione della meritevolezza, con la precisazione che il vaglio dovrà essere supportato da elementi di prova da acquisirsi anche nel prosieguo da parte del liquidatore e dovrà essere operato con ulteriori approfondimenti, all'atto della eventuale futura istanza di esdebitazione;
la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice con indicazione dei redditi percepiti a qualunque titolo, dei beni mobili e immobili in proprietà e del denaro eventualmente custodito in conti correnti e altri strumenti finanziari;
la quantificazione delle spese mensili necessarie per il mantenimento;
la valutazione in ordine alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
l'indicazione della possibilità concreta di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
l'indicazione degli eventuali atti dispositivi e di straordinaria amministrazione compiuti dalla debitrice nel periodo di interesse, nonché di atti eventualmente impugnati dai creditori.
Il Liquidatore dovrà altresì allegare alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio, nonché il rendiconto di gestione, evidenziando le rettifiche eventualmente apportate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di:
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore nata a [...] il [...], con sede in Carpi via B. Peruzzi n. 24/A, difesa di Controparte_2 fiducia dall'Avv. Luca Ghelfi.
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Ester Russo e Liquidatore l'avv. Testimone_1
DISPONE che il predetto, entro e non oltre il 15.12.2025, depositi relazione particolareggiata avente ad oggetto: la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
la ricostruzione in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza della debitrice, nonché in ordine alla diligenza spiegata nell'esercizio dell'impresa e alla eventuale responsabilità della debitrice ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; la valutazione della meritevolezza, con la precisazione che il vaglio dovrà essere supportato da elementi di prova da acquisirsi anche nel prosieguo da parte del liquidatore e dovrà essere operato con ulteriori approfondimenti, all'atto della eventuale futura istanza di esdebitazione;
la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice con indicazione dei redditi percepiti a qualunque titolo, dei beni mobili e immobili in proprietà e del denaro eventualmente custodito in conti correnti e altri strumenti finanziari;
la quantificazione delle spese mensili necessarie per il mantenimento;
la valutazione in ordine alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
l'indicazione della possibilità concreta di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
l'indicazione degli eventuali atti dispositivi e di straordinaria amministrazione compiuti dalla debitrice nel periodo di interesse, nonché di atti eventualmente impugnati dai creditori, allegando alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio, nonché il rendiconto di gestione ed evidenziando le rettifiche eventualmente apportate.
Precisa che:
1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) per l'accertamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili dovrà trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII.
AUTORIZZA il ricorrente a proseguire, in corso di procedura, la propria attività di impresa individuale;
sin da ora il Liquidatore: ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi.
Ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.
A redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII.
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dalla data di deposito della presente sentenza, della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore, a semplice richiesta, tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII. DEMANDA al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto.
DISPONE che il Liquidatore: inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area, documentando l'esecuzione di tale adempimento, nella prima relazione semestrale.
Pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo.
Notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, documentando immediatamente l'esecuzione dei predetti adempimenti, deposito nel fascicolo telematico.
Provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore.
Rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato.
Provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare l'esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII.
Depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura in cui dovrà altresì indicare: se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
comunichi tale rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo, l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
prenda motivata posizione sulle eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, previa ricezione delle stesse e depositi una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore); provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
alleghi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena alla Camera di consiglio in data 12.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Ester Russo