TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 817 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pettinato Debora Maria, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide CP_1 C.F._1
Ciliberto, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.01.2023 e depositata il 23.01.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 2.12.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di Lamezia CP_1
Terme spiegando opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
03020210000025657001 notificata a mezzo PEC ed emessa da Parte_1
, per il recupero della somma complessiva di euro 327,08 derivante dal mancato
[...] pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada dell'anno 2019, al fine di ottenere la dichiarazione di inesistenza, illegittimità e nullità della cartella impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della spiegata opposizione la eccepiva: 1) la nullità della notifica a mezzo CP_1
PEC, in quanto la cartella di pagamento impugnata era stata notificata da una casella PEC non presente nei Pubblici Registri;
2) la mancata notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento.
Pagina 1 di 10 Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., contestando i rilievi avversari e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva a resistere in giudizio.
Con la sentenza n. 46/2023, emessa il 18.01.2023 e depositata il 23.01.2023, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione di in ragione della mancata CP_1 prova della notifica dell'atto presupposto alla pretesa creditoria e della nullità della notifica via pec della cartella impugnata, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Avverso la cennata pronuncia proponeva appello l , la quale Parte_1 si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice a quo 1) rilevato il difetto di legittimazione del concessionario;
2) disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'ente impositore, ; 3) ritenuto valida la notifica a Controparte_2 mezzo pec della cartella esattoriale opposta;
4) rilevato la tardività del ricorso in opposizione.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della decisione impugnata;
in subordine, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
[...]
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta che domandava la CP_1 reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, con liquidazione a suo favore anche delle spese di lite del grado di appello.
La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Come anticipato, l'opponente in primo grado ha impugnato la cartella esattoriale per due motivi: 1) la nullità della notifica telematica della cartella esattoriale non essendo la casella
PEC del notificante presente nei pubblici registri;
2) la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica dell'atto presupposto.
Entrambi i motivi di opposizione sono stati accolti dalla sentenza impugnata e, pertanto,
l'appellante ne ha rilevato sul punto, oltre che sotto altri profili, l'erroneità.
1.1 Orbene, quanto alla prima doglianza dell'opponente in primo grado, il Tribunale osserva che sul punto l'opposizione doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.
Pagina 2 di 10 617 c.c. e, in quanto tale, dichiarata tardiva poichè avanzata oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Invero, il rilievo di nullità della notifica della cartella integra una contestazione afferente la regolarità formale della cartella stessa da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Tribunale Milano, Sez. III, 14/09/2012, n. 9937).
E tuttavia, poiché la qualificazione (sul punto) della domanda, da parte del Giudice a quo, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante (il motivo di appello n. 4, infatti, afferisce all'errata qualificazione dell'opposizione nella parte in cui censura la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e non nella parte in cui lamenta la nullità della notifica della cartella esattoriale, questione che lo stesso appellante affronta direttamente nel merito con il motivo di impugnazione n. 3), il Tribunale non può rilevare, in questo grado di giudizio, la tardività dell'opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22/09/2017, n. 22207 “La regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Ne deriva che, affermata in primo grado la ammissibilità di una opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative (nella specie, sul presupposto della inapplicabilità del termine di cui all'art.
22 della l. n. 689 del 1981), in assenza di impugnazione sul punto, resta precluso al giudice
d'appello l'esame d'ufficio della questione della tempestività dell'opposizione”).
In ogni caso, la doglianza avanzata dall'opponente in prime cure, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, è infondata e deve essere rigettata.
Invero, deve rilevarsi che, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro
(Cass. 18684 del 2023)” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/07/2025, n. 18200; Cass. civ., Sez. V,
Pagina 3 di 10 Ord., 14/06/2025, n. 15903; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 16/01/2023, n. 982; Cass. civ., sez. trib., 28 febbraio 2024, n. 5263; Cass. civ., sez. trib., 9 gennaio 2024, n. 884).
La ratio delle richiamate decisioni risiede nel fatto che le norme sulla notifica
PEC impongono una “maggiore rigidità formale […] per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/05/2022,
n. 15979).
Invero, se l'iscrizione nei pubblici elenchi garantisce la reperibilità certa del destinatario
(imprese, professionisti, PA), per il mittente, invece, ciò che conta è la presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto da cui esso risulta provenire.
Pertanto, se l'indirizzo PEC del mittente, pur non essendo in un registro ufficiale, è chiaramente riconducibile all'Agente della Riscossione (ad esempio, tramite il dominio
“@cert. .it”) e la notifica è andata a buon fine, permettendo al contribuente Controparte_3 di impugnare l'atto – come avvenuto nel caso di specie, in cui la PEC inviata dalla casella
t risulta regolarmente consegnata nella Email_1 casella di destinazione il 15.03.2022 – allora la presunzione di provenienza non viene meno.
Per invalidare la notifica, quindi, l'opponente in primo grado non avrebbe dovuto limitarsi ad eccepire il vizio formale ma avrebbe dovuto dimostrare quale pregiudizio sostanziale al suo diritto di difesa sia derivato da tale irregolarità.
In assenza di tale prova, l'atto ha raggiunto il suo scopo e la notifica è da considerarsi valida.
In questo senso si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito (Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 6168/23 del 4 maggio 2023; Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 2626/2025 del
31/03/2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sentenza n. 846/36 del
19/01/2024; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Sezione 5, sentenza n.
1974 del 25/03/2025).
Fermo quanto precede, in ogni caso, “la proposizione del ricorso del contribuente produce
l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento” ovvero della cartella, in questo caso, “per raggiungimento dello scopo dell'atto” (ex multis, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 27/05/2021, n. 14748), per cui il motivo di opposizione afferente la dedotta nullità della notifica a mezzo pec della cartella opposta avrebbe dovuto essere disatteso dal giudice a quo.
Pagina 4 di 10 1.2 Venendo alla seconda doglianza dell'opponente in prime cure e, cioè, quella afferente la nullità della cartella impugnata per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, anch'essa accolta dal giudice impugnato, l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza per non avere il giudice a quo, innanzitutto, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore ovvero disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ( ). Controparte_2
L'appellante ha, altresì, rilevato che sotto questo profilo l'opposizione era anche inammissibile in quanto tardiva.
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover scrutinare proprio tale ultima questione in quanto da sola idonea alla definizione del giudizio.
A tal fine, gioverà precisare che l'opponente in prime cure ha eccepito la nullità della cartella esattoriale impugnata per “mancanza dell'atto presupposto”, evidenziando che la cartella opposta è il primo atto di riscossione alla stessa notificato, mai preceduta dalla notifica di alcun verbale di infrazione al Codice della Strada. Nell'atto di opposizione in primo grado, ha altresì evidenziato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato (cfr. atto di citazione in opposizione in primo grado, pag. 3).
A fronte del rilievo di tardività ribadito nel presente grado dall'appellante, nella comparsa di costituzione in appello la ha, inoltre, evidenziato che l'opposizione alla cartella CP_1 esattoriale, “quando si contesta l'omessa notifica dell'atto presupposto o la prescrizione, va considerata un opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc per la quale non è previsto alcune termine di decadenza” (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 4).
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dalla , la Suprema Corte ha da tempo CP_1 chiarito che “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.
Pagina 5 di 10 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale
l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981” (Cass. civ. Sez. I, 20/04/2006, n.
9180).
In materia, sono intervenute più di recente anche le Sezioni Unite le cui motivazioni sarà utile riportare proprio per affrontare la questione in termini chiari e completi e dare riscontro alle argomentazioni di parte appellata.
Ebbene, nella giurisprudenza meno recente costituisce ius receptum l'affermazione per la quale avverso l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa va esperita l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23 (ed oggi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) in caso di mancata preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (così, tra le altre, Cass. S.U. 10 gennaio 1992,
n. 190; Cass. S.U. 23 novembre 1995, n. 12107; Cass. 26 agosto 1996, n. 7830; 2 settembre
1997, n. 8380; 11 dicembre 1998, n. 12487; 11 febbraio 1999, n. 1149; 15 febbraio 199, n.
1227; 14 giugno 1999, n. 5852; 30 agosto 1999, n. 9138; 29 ottobre 1999, n. 12192; 27 novembre 1999, n. 13242; 25 gennaio 2000, n. 799). L'orientamento è dato per consolidato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 489 del 13 luglio 2000, la quale, per come è fatto palese dalla relativa motivazione, non lo smentisce affatto, ma anzi, dandone atto (mediante i richiami della giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite, in particolare di Cass. S.U. n.
190/1992 cit.), lo conferma per l'ipotesi qui in esame dell'omessa od irregolare notificazione del provvedimento sanzionatorio (o del verbale di accertamento della violazione al codice della strada). Perciò, finisce per contrapporre, al rimedio tipico, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. come esperibile qualora l'interessato voglia far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (che le stesse Sezioni Unite individuano in "morte del soggetto passivo, pagamento, prescrizione"). Nello stesso senso si esprime, per un lungo periodo, la giurisprudenza successiva (sia delle Sezioni Unite, con le sentenze del 13 luglio 2000, n. 491 e del 18 agosto 2000, n. 562, sia delle sezioni ordinarie,
Pagina 6 di 10 tra le altre, con le sentenze del 9 marzo 2001, n. 3449 e del Cass. 27 settembre 2001, n.
12098).
Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è invece individuato come praticabile contro la cartella esattoriale, per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, a far data dal precedente costituito da Cass. ord. 25 febbraio 2008, n. 4814 (non massimata), al quale è seguita la sentenza di cui a Cass. 29 dicembre 2011, n. 29696 (non massimata): la prima distingue tra nullità della notificazione del verbale (che ritiene vizio deducibile col rimedio tipico dell'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981) ed inesistenza di detta notificazione
(che ritiene vizio impeditivo della formazione del titolo esecutivo, da dedurre con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.); la seconda non distingue le due fattispecie, argomentando piuttosto in base al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 5, reputato norma che individua un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, quindi da fare valere ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (secondo quanto si assume affermato dal precedente costituito da Cass. n. 9180/06, citata in motivazione).
Ancora, mentre la successiva Cass. 25 febbraio 2016, n. 12412 torna sull'argomento dell'inesistenza del titolo esecutivo per ritenere esperibile l'opposizione all'esecuzione quando sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, la più recente Cass. 11 luglio 2016,
n. 14125 ribadisce la tesi della sopravvenuta estinzione del titolo (e/o del diritto), accomunando in questo effetto sia l'ipotesi dell'omessa che quella della tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, cui perciò ritiene possibile reagire con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
Dopo questo excursus, la Suprema Corte prosegue “Queste Sezioni Unite ritengono che vada disatteso quest'ultimo orientamento, vada ribadito il principio di diritto già espresso dal precedente, pure a Sezioni Unite, del 10 gennaio 1992, n. 190 e vada confermato
l'orientamento successivamente precisato dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze 13 luglio
2000, n. 489 e n. 491 e con la sentenza 10 agosto 2000, n. 562 ed, infine, riassunto nella massima tratta da Cass. sez. 1, 18 luglio 2005, n. 15149, confermata da diverse alte decisioni successive, tra cui, da ultimo, quelle indicate nell'ordinanza interlocutoria (n. 1985 del 29 gennaio 2014 e n. 12412 del 16 giugno 2016; nonchè, sia pure con argomentazioni in parte differenti, n. 15120 del 22 luglio 2016 e n. 16282 del 4 agosto 2016)” concludendo che
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
Pagina 7 di 10 sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Per quel che interessa dell'odierno giudizio, a fronte delle argomentazioni parte appellata, la
Suprema Corte ha precisato, invero, che l'omessa notificazione del verbale è “un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento (obbligo, che sorge per legge al momento della commissione dell'illecito) e che non attiene direttamente alle vicende del credito che ne è oggetto, bensì all'agire amministrazione nella formazione dell'atto sanzionatorio. La notificazione tempestiva si viene perciò a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria. La sua mancanza, quindi, non è equiparabile agli altri fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell'obbligato ed il pagamento. Il fatto estintivo non è successivo al sorgere della pretesa sanzionatoria della p.a. ed, a maggior ragione, non è successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma contestuale all'una ed all'altro” sicché esso non è deducibile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. “L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs.
n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). […] Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/09/2017, n. 22080).
Pertanto, diversamente da quanto divisato da parte appellata, la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella impugnata non è equiparabile alla prescrizione della pretesa creditoria (a cui solamente si riferisce l'arresto citato nella comparsa di costituzione in appello, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord.,12/06/2018, n. 15223) e non è deducibile con
Pagina 8 di 10 l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma con il rimedio di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 7, da esperire nelle forme del rito del lavoro, nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, poiché l'atto di citazione in opposizione in prime cure è stata notificata il
20.07.2022 e iscritta a ruolo il 28.09.2022, è chiaro che l'opposizione alla cartella notificata il
15.03.2022 è inammissibile in quanto tardiva.
A fortiori inammissibile dovrebbe dichiararsi la detta opposizione ove si volesse valorizzare l'argomento pure speso dall'opponente in prime cure ovvero che la mancata notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
Sempre le Sezioni Unite hanno, invero, rilevato “non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale” (Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 22/09/2017, n. 22080 cit.).
Per tutti questi motivi, l'appello di deve essere accolto e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione dispiegata in primo grado da deve essere rigettata in quanto infondata con riguardo al motivo afferente la CP_1 nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata e dichiarata inammissibile in quanto tardiva con riguardo al motivo afferente la nullità della stessa cartella per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, assorbita ogni altra questione.
2. Quanto al regime delle spese processuali, deve rilevarsi che entrambe le questioni rilevanti per la decisione sono state oggetto di una copiosa e non unanime giurisprudenza di legittimità
e di merito, anche successiva all'instaurazione del giudizio in primo grado e, pertanto, le stesse devono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Pagina 9 di 10 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:
- rigetta in quanto infondata l'opposizione spiegata in primo grado con riguardo al motivo afferente la nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata;
- dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione spiegata in primo grado con riguardo al motivo afferente la nullità della cartella esattoriale impugnata per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Lamezia Terme, lì 9.12.2025. Il Giudice
D.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 817 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pettinato Debora Maria, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide CP_1 C.F._1
Ciliberto, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2023, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.01.2023 e depositata il 23.01.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 2.12.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di Lamezia CP_1
Terme spiegando opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
03020210000025657001 notificata a mezzo PEC ed emessa da Parte_1
, per il recupero della somma complessiva di euro 327,08 derivante dal mancato
[...] pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada dell'anno 2019, al fine di ottenere la dichiarazione di inesistenza, illegittimità e nullità della cartella impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della spiegata opposizione la eccepiva: 1) la nullità della notifica a mezzo CP_1
PEC, in quanto la cartella di pagamento impugnata era stata notificata da una casella PEC non presente nei Pubblici Registri;
2) la mancata notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento.
Pagina 1 di 10 Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., contestando i rilievi avversari e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva a resistere in giudizio.
Con la sentenza n. 46/2023, emessa il 18.01.2023 e depositata il 23.01.2023, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione di in ragione della mancata CP_1 prova della notifica dell'atto presupposto alla pretesa creditoria e della nullità della notifica via pec della cartella impugnata, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Avverso la cennata pronuncia proponeva appello l , la quale Parte_1 si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice a quo 1) rilevato il difetto di legittimazione del concessionario;
2) disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'ente impositore, ; 3) ritenuto valida la notifica a Controparte_2 mezzo pec della cartella esattoriale opposta;
4) rilevato la tardività del ricorso in opposizione.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della decisione impugnata;
in subordine, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
[...]
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta che domandava la CP_1 reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, con liquidazione a suo favore anche delle spese di lite del grado di appello.
La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Come anticipato, l'opponente in primo grado ha impugnato la cartella esattoriale per due motivi: 1) la nullità della notifica telematica della cartella esattoriale non essendo la casella
PEC del notificante presente nei pubblici registri;
2) la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica dell'atto presupposto.
Entrambi i motivi di opposizione sono stati accolti dalla sentenza impugnata e, pertanto,
l'appellante ne ha rilevato sul punto, oltre che sotto altri profili, l'erroneità.
1.1 Orbene, quanto alla prima doglianza dell'opponente in primo grado, il Tribunale osserva che sul punto l'opposizione doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.
Pagina 2 di 10 617 c.c. e, in quanto tale, dichiarata tardiva poichè avanzata oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Invero, il rilievo di nullità della notifica della cartella integra una contestazione afferente la regolarità formale della cartella stessa da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Tribunale Milano, Sez. III, 14/09/2012, n. 9937).
E tuttavia, poiché la qualificazione (sul punto) della domanda, da parte del Giudice a quo, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante (il motivo di appello n. 4, infatti, afferisce all'errata qualificazione dell'opposizione nella parte in cui censura la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e non nella parte in cui lamenta la nullità della notifica della cartella esattoriale, questione che lo stesso appellante affronta direttamente nel merito con il motivo di impugnazione n. 3), il Tribunale non può rilevare, in questo grado di giudizio, la tardività dell'opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22/09/2017, n. 22207 “La regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Ne deriva che, affermata in primo grado la ammissibilità di una opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative (nella specie, sul presupposto della inapplicabilità del termine di cui all'art.
22 della l. n. 689 del 1981), in assenza di impugnazione sul punto, resta precluso al giudice
d'appello l'esame d'ufficio della questione della tempestività dell'opposizione”).
In ogni caso, la doglianza avanzata dall'opponente in prime cure, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, è infondata e deve essere rigettata.
Invero, deve rilevarsi che, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro
(Cass. 18684 del 2023)” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/07/2025, n. 18200; Cass. civ., Sez. V,
Pagina 3 di 10 Ord., 14/06/2025, n. 15903; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 16/01/2023, n. 982; Cass. civ., sez. trib., 28 febbraio 2024, n. 5263; Cass. civ., sez. trib., 9 gennaio 2024, n. 884).
La ratio delle richiamate decisioni risiede nel fatto che le norme sulla notifica
PEC impongono una “maggiore rigidità formale […] per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/05/2022,
n. 15979).
Invero, se l'iscrizione nei pubblici elenchi garantisce la reperibilità certa del destinatario
(imprese, professionisti, PA), per il mittente, invece, ciò che conta è la presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto da cui esso risulta provenire.
Pertanto, se l'indirizzo PEC del mittente, pur non essendo in un registro ufficiale, è chiaramente riconducibile all'Agente della Riscossione (ad esempio, tramite il dominio
“@cert. .it”) e la notifica è andata a buon fine, permettendo al contribuente Controparte_3 di impugnare l'atto – come avvenuto nel caso di specie, in cui la PEC inviata dalla casella
t risulta regolarmente consegnata nella Email_1 casella di destinazione il 15.03.2022 – allora la presunzione di provenienza non viene meno.
Per invalidare la notifica, quindi, l'opponente in primo grado non avrebbe dovuto limitarsi ad eccepire il vizio formale ma avrebbe dovuto dimostrare quale pregiudizio sostanziale al suo diritto di difesa sia derivato da tale irregolarità.
In assenza di tale prova, l'atto ha raggiunto il suo scopo e la notifica è da considerarsi valida.
In questo senso si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito (Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 6168/23 del 4 maggio 2023; Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 2626/2025 del
31/03/2025; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sentenza n. 846/36 del
19/01/2024; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Sezione 5, sentenza n.
1974 del 25/03/2025).
Fermo quanto precede, in ogni caso, “la proposizione del ricorso del contribuente produce
l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento” ovvero della cartella, in questo caso, “per raggiungimento dello scopo dell'atto” (ex multis, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 27/05/2021, n. 14748), per cui il motivo di opposizione afferente la dedotta nullità della notifica a mezzo pec della cartella opposta avrebbe dovuto essere disatteso dal giudice a quo.
Pagina 4 di 10 1.2 Venendo alla seconda doglianza dell'opponente in prime cure e, cioè, quella afferente la nullità della cartella impugnata per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, anch'essa accolta dal giudice impugnato, l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza per non avere il giudice a quo, innanzitutto, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore ovvero disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ( ). Controparte_2
L'appellante ha, altresì, rilevato che sotto questo profilo l'opposizione era anche inammissibile in quanto tardiva.
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover scrutinare proprio tale ultima questione in quanto da sola idonea alla definizione del giudizio.
A tal fine, gioverà precisare che l'opponente in prime cure ha eccepito la nullità della cartella esattoriale impugnata per “mancanza dell'atto presupposto”, evidenziando che la cartella opposta è il primo atto di riscossione alla stessa notificato, mai preceduta dalla notifica di alcun verbale di infrazione al Codice della Strada. Nell'atto di opposizione in primo grado, ha altresì evidenziato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato (cfr. atto di citazione in opposizione in primo grado, pag. 3).
A fronte del rilievo di tardività ribadito nel presente grado dall'appellante, nella comparsa di costituzione in appello la ha, inoltre, evidenziato che l'opposizione alla cartella CP_1 esattoriale, “quando si contesta l'omessa notifica dell'atto presupposto o la prescrizione, va considerata un opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc per la quale non è previsto alcune termine di decadenza” (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 4).
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dalla , la Suprema Corte ha da tempo CP_1 chiarito che “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.
Pagina 5 di 10 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale
l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981” (Cass. civ. Sez. I, 20/04/2006, n.
9180).
In materia, sono intervenute più di recente anche le Sezioni Unite le cui motivazioni sarà utile riportare proprio per affrontare la questione in termini chiari e completi e dare riscontro alle argomentazioni di parte appellata.
Ebbene, nella giurisprudenza meno recente costituisce ius receptum l'affermazione per la quale avverso l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa va esperita l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23 (ed oggi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) in caso di mancata preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (così, tra le altre, Cass. S.U. 10 gennaio 1992,
n. 190; Cass. S.U. 23 novembre 1995, n. 12107; Cass. 26 agosto 1996, n. 7830; 2 settembre
1997, n. 8380; 11 dicembre 1998, n. 12487; 11 febbraio 1999, n. 1149; 15 febbraio 199, n.
1227; 14 giugno 1999, n. 5852; 30 agosto 1999, n. 9138; 29 ottobre 1999, n. 12192; 27 novembre 1999, n. 13242; 25 gennaio 2000, n. 799). L'orientamento è dato per consolidato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 489 del 13 luglio 2000, la quale, per come è fatto palese dalla relativa motivazione, non lo smentisce affatto, ma anzi, dandone atto (mediante i richiami della giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite, in particolare di Cass. S.U. n.
190/1992 cit.), lo conferma per l'ipotesi qui in esame dell'omessa od irregolare notificazione del provvedimento sanzionatorio (o del verbale di accertamento della violazione al codice della strada). Perciò, finisce per contrapporre, al rimedio tipico, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. come esperibile qualora l'interessato voglia far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (che le stesse Sezioni Unite individuano in "morte del soggetto passivo, pagamento, prescrizione"). Nello stesso senso si esprime, per un lungo periodo, la giurisprudenza successiva (sia delle Sezioni Unite, con le sentenze del 13 luglio 2000, n. 491 e del 18 agosto 2000, n. 562, sia delle sezioni ordinarie,
Pagina 6 di 10 tra le altre, con le sentenze del 9 marzo 2001, n. 3449 e del Cass. 27 settembre 2001, n.
12098).
Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è invece individuato come praticabile contro la cartella esattoriale, per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, a far data dal precedente costituito da Cass. ord. 25 febbraio 2008, n. 4814 (non massimata), al quale è seguita la sentenza di cui a Cass. 29 dicembre 2011, n. 29696 (non massimata): la prima distingue tra nullità della notificazione del verbale (che ritiene vizio deducibile col rimedio tipico dell'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981) ed inesistenza di detta notificazione
(che ritiene vizio impeditivo della formazione del titolo esecutivo, da dedurre con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.); la seconda non distingue le due fattispecie, argomentando piuttosto in base al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 5, reputato norma che individua un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, quindi da fare valere ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (secondo quanto si assume affermato dal precedente costituito da Cass. n. 9180/06, citata in motivazione).
Ancora, mentre la successiva Cass. 25 febbraio 2016, n. 12412 torna sull'argomento dell'inesistenza del titolo esecutivo per ritenere esperibile l'opposizione all'esecuzione quando sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, la più recente Cass. 11 luglio 2016,
n. 14125 ribadisce la tesi della sopravvenuta estinzione del titolo (e/o del diritto), accomunando in questo effetto sia l'ipotesi dell'omessa che quella della tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, cui perciò ritiene possibile reagire con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
Dopo questo excursus, la Suprema Corte prosegue “Queste Sezioni Unite ritengono che vada disatteso quest'ultimo orientamento, vada ribadito il principio di diritto già espresso dal precedente, pure a Sezioni Unite, del 10 gennaio 1992, n. 190 e vada confermato
l'orientamento successivamente precisato dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze 13 luglio
2000, n. 489 e n. 491 e con la sentenza 10 agosto 2000, n. 562 ed, infine, riassunto nella massima tratta da Cass. sez. 1, 18 luglio 2005, n. 15149, confermata da diverse alte decisioni successive, tra cui, da ultimo, quelle indicate nell'ordinanza interlocutoria (n. 1985 del 29 gennaio 2014 e n. 12412 del 16 giugno 2016; nonchè, sia pure con argomentazioni in parte differenti, n. 15120 del 22 luglio 2016 e n. 16282 del 4 agosto 2016)” concludendo che
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
Pagina 7 di 10 sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Per quel che interessa dell'odierno giudizio, a fronte delle argomentazioni parte appellata, la
Suprema Corte ha precisato, invero, che l'omessa notificazione del verbale è “un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento (obbligo, che sorge per legge al momento della commissione dell'illecito) e che non attiene direttamente alle vicende del credito che ne è oggetto, bensì all'agire amministrazione nella formazione dell'atto sanzionatorio. La notificazione tempestiva si viene perciò a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria. La sua mancanza, quindi, non è equiparabile agli altri fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell'obbligato ed il pagamento. Il fatto estintivo non è successivo al sorgere della pretesa sanzionatoria della p.a. ed, a maggior ragione, non è successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma contestuale all'una ed all'altro” sicché esso non è deducibile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. “L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs.
n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). […] Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/09/2017, n. 22080).
Pertanto, diversamente da quanto divisato da parte appellata, la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella impugnata non è equiparabile alla prescrizione della pretesa creditoria (a cui solamente si riferisce l'arresto citato nella comparsa di costituzione in appello, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord.,12/06/2018, n. 15223) e non è deducibile con
Pagina 8 di 10 l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma con il rimedio di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 7, da esperire nelle forme del rito del lavoro, nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, poiché l'atto di citazione in opposizione in prime cure è stata notificata il
20.07.2022 e iscritta a ruolo il 28.09.2022, è chiaro che l'opposizione alla cartella notificata il
15.03.2022 è inammissibile in quanto tardiva.
A fortiori inammissibile dovrebbe dichiararsi la detta opposizione ove si volesse valorizzare l'argomento pure speso dall'opponente in prime cure ovvero che la mancata notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
Sempre le Sezioni Unite hanno, invero, rilevato “non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale” (Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 22/09/2017, n. 22080 cit.).
Per tutti questi motivi, l'appello di deve essere accolto e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione dispiegata in primo grado da deve essere rigettata in quanto infondata con riguardo al motivo afferente la CP_1 nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata e dichiarata inammissibile in quanto tardiva con riguardo al motivo afferente la nullità della stessa cartella per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, assorbita ogni altra questione.
2. Quanto al regime delle spese processuali, deve rilevarsi che entrambe le questioni rilevanti per la decisione sono state oggetto di una copiosa e non unanime giurisprudenza di legittimità
e di merito, anche successiva all'instaurazione del giudizio in primo grado e, pertanto, le stesse devono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Pagina 9 di 10 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:
- rigetta in quanto infondata l'opposizione spiegata in primo grado con riguardo al motivo afferente la nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata;
- dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione spiegata in primo grado con riguardo al motivo afferente la nullità della cartella esattoriale impugnata per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Lamezia Terme, lì 9.12.2025. Il Giudice
D.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 10 di 10