Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 577
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Assenza del presupposto del beneficio fondiario

    La Corte ha ritenuto che la relazione tecnica di parte fosse inidonea a superare la presunzione di beneficio derivante dal Piano di Classifica approvato, in quanto generica, incompleta e focalizzata solo sull'irrigazione, omettendo altri benefici come la difesa idraulica e il presidio idrogeologico.

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    Assenza del presupposto del beneficio fondiario

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    L'eccezione è infondata, poiché il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione per questioni attinenti al merito della pretesa, non configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 577
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 577
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo