CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5198/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2353-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2353-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6945-2023 CONTR. CONSORT 2021
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6911-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6911-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7747-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7747-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8175-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8175-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8184-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8184-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9229-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9229-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9232-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9232-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9250-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9250-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9153-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12464-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12464-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12106-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12106-2023 CONTR. CONSORT. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/06/2024, i sig.ri Ric_1 (CF_Ric_1),
Ric_2 (CF_Ric_2), Ric_3 (CF_Ric_3), Ric_4
(CF_Ric_4), Ric_5 (CF_Ric_5), Ric_6 (CF_Ric_6),
Ric_7 (CF_Ric_7), Ric_8 (CF_Ric_8),
Ric_9 (CF_Ric_9), Ric_10 (CF_Ric_10), Ric_11
(CF_Ric_11), Ric_12 (CF_Ric_12), Ric_13 (CF_Ric_13), hanno impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, con i quali il Consorzio di Bonifica della Calabria, per il tramite del concessionario della riscossione SO. GE. R. T. S.p.A., ha richiesto il pagamento dei contributi consortili di bonifica per le annualità 2020 e 2021, in relazione a immobili di loro proprietà siti nel Comune di San OV in RE.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno eccepito, in sintesi, l'illegittimità della pretesa impositiva per assenza del presupposto fondamentale del beneficio fondiario. Hanno dedotto che, ai sensi della consolidata giurisprudenza e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018, qualsiasi contributo di bonifica è legittimo solo in presenza di un beneficio specifico, concreto e diretto per l'immobile del consorziato, derivante dall'attività del Consorzio. Hanno inoltre sostenuto che l'onere di provare la sussistenza di tale beneficio gravi sull'ente impositore, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992.
A dimostrazione della totale assenza di beneficio, i ricorrenti hanno prodotto una relazione tecnica a firma del Geologo Dott. Nominativo_1 (doc. 1), attestante lo stato di abbandono e di completa inefficienza dell'impianto irriguo "Impianto_1", che dovrebbe servire i loro fondi.
Si è costituita in giudizio la SO.GE. R.T. S.p.A., la quale, con memoria difensiva, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa, in quanto mero agente della riscossione. Nel merito, ha contestato le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, il quale ha insistito per la piena legittimità della pretesa contributiva, fondata sul Piano di Classifica regolarmente approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 197 del 04.05.2017. Ha sostenuto che l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, come definito dal Piano, genera una presunzione di beneficio, la cui prova contraria incombe sul contribuente.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla SO. GE. R.
T. S.p.A. L'eccezione è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente che impugna un atto della riscossione per motivi che attengono al merito della pretesa può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, non configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass., Sez. Un., 25/07/2007, n. 16412). La regolare costituzione in giudizio di entrambi i soggetti resistenti garantisce in ogni caso la piena integrità del contraddittorio.
Passando al merito, la questione centrale del contendere verte sulla sussistenza o meno del presupposto impositivo per la richiesta dei contributi di bonifica, ovvero il "beneficio" che gli immobili dei ricorrenti avrebbero tratto dall'attività del Consorzio.
È principio pacifico, sancito dall'art. 860 c.c. e ribadito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n.
188/2018, che l'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica sorge solo qualora gli immobili, ricompresi nel perimetro di contribuenza, traggano un vantaggio concreto dall'opera del consorzio. Tale vantaggio può consistere in un incremento di valore dell'immobile, ovvero nella sua conservazione, e non deve essere necessariamente legato alla sola attività irrigua, potendo derivare anche da opere di difesa idraulica, di presidio idrogeologico e di tutela ambientale del territorio.
Ciò posto, l'individuazione dei benefici e la ripartizione dei relativi oneri sono demandate a uno strumento tecnico-amministrativo fondamentale: il Piano di Classifica. Tale piano, una volta approvato dall'autorità regionale competente, assume valore di atto normativo e fonda una presunzione *iuris tantum* di sussistenza del beneficio per tutti gli immobili in esso inclusi. Di conseguenza, si verifica un'inversione dell'onere della prova: non è più l'ente impositore a dover dimostrare il vantaggio per ogni singolo fondo, ma è il contribuente che contesta la pretesa a dover fornire la prova rigorosa dell'assoluta assenza di qualsiasi beneficio, diretto o indiretto, derivante dall'attività consortile (cfr. Sentenza CTP Bilotto EL n. 1898/2024).
Nel caso di specie, il Consorzio resistente ha fondato la propria pretesa su un Piano di Classifica vigente e approvato. A fronte di tale presunzione di legittimità, i ricorrenti hanno affidato la prova contraria a una relazione tecnica di parte, redatta dal Dott. Nominativo_1.
Ritiene questo Collegio che tale documento, per le sue caratteristiche e il suo contenuto, sia del tutto inidoneo a superare la presunzione di beneficio derivante dal Piano di Classifica.
In primo luogo, la relazione prodotta costituisce una mera perizia di parte, non asseverata da giuramento.
Come tale, essa è priva di autonomo valore probatorio e costituisce unicamente un'allegazione difensiva, liberamente valutabile dal giudice al pari delle altre argomentazioni di parte. Non può, pertanto, assurgere al rango di prova piena e inconfutabile.
In secondo luogo, e in via dirimente, la perizia risulta generica e incompleta. Essa si concentra esclusivamente sulla presunta inefficienza dell'impianto irriguo "Impianto_1", senza tuttavia contenere un'analisi puntuale e specifica di tutti gli immobili di proprietà dei ricorrenti, identificati con i rispettivi estremi catastali.
La relazione non dimostra, per ciascuna particella oggetto di imposizione, l'assoluta e totale inutilità dell'attività consortile. L'analisi si limita a considerazioni generali su un singolo aspetto (l'irrigazione), omettendo del tutto di valutare altri potenziali benefici, quali la difesa idraulica e il presidio idrogeologico, che sono di primaria importanza, specialmente in un territorio classificato come montano quale è quello di
San OV in RE (cfr. All_2_Elenco__comuni_montani_compressed.pdf). Il beneficio derivante dalla regimazione delle acque meteoriche, dalla prevenzione di allagamenti e dalla stabilità dei versanti costituisce un vantaggio concreto e tangibile per la conservazione del valore dei fondi, a prescindere dalla loro effettiva irrigazione. La prova offerta dai ricorrenti, focalizzandosi su un unico e parziale aspetto dell'attività consortile e mancando di una disamina specifica per ogni fondo, non è sufficiente a dimostrare, come era loro onere,
l'assenza *tout court* di qualsivoglia vantaggio. Pertanto, la presunzione di beneficio derivante dall'inclusione degli immobili nel Piano di Classifica non può ritenersi affatto superata.
Per le ragioni esposte, la pretesa impositiva del Consorzio di Bonifica della Calabria deve ritenersi legittima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e conferma gli atti impugnati. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5198/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2353-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2353-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6945-2023 CONTR. CONSORT 2021
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6911-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6911-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7747-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7747-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8175-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8175-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8184-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8184-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9229-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9229-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9232-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9232-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9250-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9250-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9153-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12464-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12464-2023 CONTR. CONSORT. 2021
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12106-2023 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12106-2023 CONTR. CONSORT. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/06/2024, i sig.ri Ric_1 (CF_Ric_1),
Ric_2 (CF_Ric_2), Ric_3 (CF_Ric_3), Ric_4
(CF_Ric_4), Ric_5 (CF_Ric_5), Ric_6 (CF_Ric_6),
Ric_7 (CF_Ric_7), Ric_8 (CF_Ric_8),
Ric_9 (CF_Ric_9), Ric_10 (CF_Ric_10), Ric_11
(CF_Ric_11), Ric_12 (CF_Ric_12), Ric_13 (CF_Ric_13), hanno impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, con i quali il Consorzio di Bonifica della Calabria, per il tramite del concessionario della riscossione SO. GE. R. T. S.p.A., ha richiesto il pagamento dei contributi consortili di bonifica per le annualità 2020 e 2021, in relazione a immobili di loro proprietà siti nel Comune di San OV in RE.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno eccepito, in sintesi, l'illegittimità della pretesa impositiva per assenza del presupposto fondamentale del beneficio fondiario. Hanno dedotto che, ai sensi della consolidata giurisprudenza e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018, qualsiasi contributo di bonifica è legittimo solo in presenza di un beneficio specifico, concreto e diretto per l'immobile del consorziato, derivante dall'attività del Consorzio. Hanno inoltre sostenuto che l'onere di provare la sussistenza di tale beneficio gravi sull'ente impositore, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992.
A dimostrazione della totale assenza di beneficio, i ricorrenti hanno prodotto una relazione tecnica a firma del Geologo Dott. Nominativo_1 (doc. 1), attestante lo stato di abbandono e di completa inefficienza dell'impianto irriguo "Impianto_1", che dovrebbe servire i loro fondi.
Si è costituita in giudizio la SO.GE. R.T. S.p.A., la quale, con memoria difensiva, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa, in quanto mero agente della riscossione. Nel merito, ha contestato le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, il quale ha insistito per la piena legittimità della pretesa contributiva, fondata sul Piano di Classifica regolarmente approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 197 del 04.05.2017. Ha sostenuto che l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, come definito dal Piano, genera una presunzione di beneficio, la cui prova contraria incombe sul contribuente.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla SO. GE. R.
T. S.p.A. L'eccezione è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente che impugna un atto della riscossione per motivi che attengono al merito della pretesa può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, non configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass., Sez. Un., 25/07/2007, n. 16412). La regolare costituzione in giudizio di entrambi i soggetti resistenti garantisce in ogni caso la piena integrità del contraddittorio.
Passando al merito, la questione centrale del contendere verte sulla sussistenza o meno del presupposto impositivo per la richiesta dei contributi di bonifica, ovvero il "beneficio" che gli immobili dei ricorrenti avrebbero tratto dall'attività del Consorzio.
È principio pacifico, sancito dall'art. 860 c.c. e ribadito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n.
188/2018, che l'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica sorge solo qualora gli immobili, ricompresi nel perimetro di contribuenza, traggano un vantaggio concreto dall'opera del consorzio. Tale vantaggio può consistere in un incremento di valore dell'immobile, ovvero nella sua conservazione, e non deve essere necessariamente legato alla sola attività irrigua, potendo derivare anche da opere di difesa idraulica, di presidio idrogeologico e di tutela ambientale del territorio.
Ciò posto, l'individuazione dei benefici e la ripartizione dei relativi oneri sono demandate a uno strumento tecnico-amministrativo fondamentale: il Piano di Classifica. Tale piano, una volta approvato dall'autorità regionale competente, assume valore di atto normativo e fonda una presunzione *iuris tantum* di sussistenza del beneficio per tutti gli immobili in esso inclusi. Di conseguenza, si verifica un'inversione dell'onere della prova: non è più l'ente impositore a dover dimostrare il vantaggio per ogni singolo fondo, ma è il contribuente che contesta la pretesa a dover fornire la prova rigorosa dell'assoluta assenza di qualsiasi beneficio, diretto o indiretto, derivante dall'attività consortile (cfr. Sentenza CTP Bilotto EL n. 1898/2024).
Nel caso di specie, il Consorzio resistente ha fondato la propria pretesa su un Piano di Classifica vigente e approvato. A fronte di tale presunzione di legittimità, i ricorrenti hanno affidato la prova contraria a una relazione tecnica di parte, redatta dal Dott. Nominativo_1.
Ritiene questo Collegio che tale documento, per le sue caratteristiche e il suo contenuto, sia del tutto inidoneo a superare la presunzione di beneficio derivante dal Piano di Classifica.
In primo luogo, la relazione prodotta costituisce una mera perizia di parte, non asseverata da giuramento.
Come tale, essa è priva di autonomo valore probatorio e costituisce unicamente un'allegazione difensiva, liberamente valutabile dal giudice al pari delle altre argomentazioni di parte. Non può, pertanto, assurgere al rango di prova piena e inconfutabile.
In secondo luogo, e in via dirimente, la perizia risulta generica e incompleta. Essa si concentra esclusivamente sulla presunta inefficienza dell'impianto irriguo "Impianto_1", senza tuttavia contenere un'analisi puntuale e specifica di tutti gli immobili di proprietà dei ricorrenti, identificati con i rispettivi estremi catastali.
La relazione non dimostra, per ciascuna particella oggetto di imposizione, l'assoluta e totale inutilità dell'attività consortile. L'analisi si limita a considerazioni generali su un singolo aspetto (l'irrigazione), omettendo del tutto di valutare altri potenziali benefici, quali la difesa idraulica e il presidio idrogeologico, che sono di primaria importanza, specialmente in un territorio classificato come montano quale è quello di
San OV in RE (cfr. All_2_Elenco__comuni_montani_compressed.pdf). Il beneficio derivante dalla regimazione delle acque meteoriche, dalla prevenzione di allagamenti e dalla stabilità dei versanti costituisce un vantaggio concreto e tangibile per la conservazione del valore dei fondi, a prescindere dalla loro effettiva irrigazione. La prova offerta dai ricorrenti, focalizzandosi su un unico e parziale aspetto dell'attività consortile e mancando di una disamina specifica per ogni fondo, non è sufficiente a dimostrare, come era loro onere,
l'assenza *tout court* di qualsivoglia vantaggio. Pertanto, la presunzione di beneficio derivante dall'inclusione degli immobili nel Piano di Classifica non può ritenersi affatto superata.
Per le ragioni esposte, la pretesa impositiva del Consorzio di Bonifica della Calabria deve ritenersi legittima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e conferma gli atti impugnati. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026.