Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Il diritto all'aumento annuale dell'importo delle pensioni a carico del fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti, per effetto della disciplina prevista dall'art. 10 legge 3 giugno 1975 n. 160 per le pensioni superiori al trattamento minimo, è subordinato - diversamente da quanto avviene per le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali vige il precedente meccanismo di perequazione automatica - al fatto che l'importo della pensione risulti superiore a detto trattamento al momento temporale annuale in cui deve operarsi la perequazione, restando irrilevante l'importo originariamente liquidato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
4. Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
S. Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ME ME, elettivamente domiciliato in Roma in via Arno 47 presso lo studio dell'avvocato Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, intimato non costituito;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 28 maggio 1997, depositata il 20 dicembre 1997, numero 22591, r.g. 50895/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 7 febbraio 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso al pretore di Roma, ME ME - premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia dal mese di ottobre del 1987 liquidata in regime internazionale mediante il cumulo dei contributi versati in Francia e che la somma dei due pro rata superava il trattamento minimo - chiese dichiararsi, nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il proprio diritto a percepire la perequazione di cui all'articolo 10 della legge numero 160 del 1975 e condannarsi l'ente previdenziale a corrispondergli il relativo beneficio. Il pretore accolse la domanda, che invece il tribunale ha parzialmente rigettato con la pronuncia indicata in epigrafe, all'esito del giudizio di appello intentato dall'Istituto. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, benché espressamente invitato, il richiedente non aveva fornito la prova dell'ammontare dei due pro rata per il periodo successivo alla data del 10 settembre 1982, a decorrere dalla quale, secondo l'ente previdenziale, non si sarebbe verificato superamento del trattamento minimo.
Il ME chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un motivo. L'ente intimato non si è costituito.
Motivi della decisione:
Il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 numero 160, 2697 del codice civile, 421 e 437 del codice di procedura civile, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria - deduce che: a) l'onere della prova circa l'asserito mutamento della situazione incombeva sull'ente che aveva formulato la relativa eccezione;
b) il tribunale avrebbe dovuto, indipendentemente da ciò, disporre anche d'ufficio la assunzione di mezzi di prova, ivi compresa una consulenza tecnica;
c) contraddittoriamente, il tribunale, dopo avere affermato che, in linea generale, "il beneficio di cui all'art. 10 va applicato solo se risulti al momento della perequazione della pensione all'inizio di ciascun anno", ha poi fissato nella specie la cessazione del diritto alla percezione alla data del 10 settembre 1982, così illogicamente interrompendolo nel corso dell'anno; d) in ogni caso, avendo voluto il legislatore garantire comunque la perequazione in questione ai titolari di pensioni superiori ai minimi, una volta che il diritto sia stato riconosciuto nel suo momento genetico, non si rendono operazioni successive di ricalcolo, come emerge dal disposto dell'articolo 8 della legge numero 153 del 1969. Le censure sono infondate.
Al proposito, deve anzitutto osservarsi, con riferimento all'ultimo dei quattro rilievi formulati, che, come da questa Corte più volte affermato, il diritto all'aumento annuale dell'importo delle pensioni per effetto della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 30 giugno 1975 numero 160, ove la pensione sia superiore al trattamento minimo, è subordinato - diversamente da quanto è per quelle che siano inferiori al trattamento minimo per le quali vige il precedente meccanismo di perequazione automatica - al fatto che l'importo della stessa risulti superiore, al momento temporale annuale al momento temporale annuale in cui deve operarsi la perequazione, restando irrilevante l'importo originariamente liquidato (Cass., 22 gennaio 1987, n. 627; Cass., 28 dicembre 1991 n. 13972). Va poi aggiunto che il diritto, una volta che sussistano le condizioni che la legittimano, se anche sorge con decorrenza iniziale il 10 gennaio di ciascun anno, cessa evidentemente di esistere nel momento in cui vengono meno le condizioni stesse, con la naturale conseguenza che ciò ben puo verificarsi nel corso di anno. Quanto alle altre critiche, è necessario ribadire che l'esercizio dei poteri officiosi di indagine è riservato al potere discrezionale del giudice di merito, sottraendosi la decisione dello stesso a sindacato di legittimità. Del resto, non risulta dal testo della sentenza impugnata - ne' sul punto si rinviene un qualche riferimento nell'atto di ricorso - che il tribunale sia stato sollecitato in tale senso, sicché nessun obbligo di motivazione poteva al proposito gravare sul tribunale.
Infine, non è contestabile che - costituendo il superamento del trattamento minimo lo stesso presupposto a fondamento della domanda di perequazione - l'onere di fornirne la prova in positivo incombe su colui che del diritto in questione affermi la sussistenza ed eserciti l'azione diretta a farlo valere, una volta che, come nella specie, l'ente previdenziale controdeduca opponendo che la situazione, che originariamente legittimava la pretesa, si è modificata a una certa data, a partire dalla quale era venuto a mancare, in concreto, la condizione normativamente richiesta.
Non deve provvedersi sulle spese per non essersi costituito nel giudizio l'ente previdenziale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla in punto di spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001