Art. 23.
Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e le necessita' della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all' articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 .
Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e le necessita' della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all' articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 .