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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 949/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1
o Galia, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura CP_1 ziana Delfanti e dall'Avv. Elena Macerelli, presso le quali ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. i quali Parte_2 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in data 27.09.2022 a Boves (CN).
Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori che Persona_1 potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nel preminente interesse della minore, quando la avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese pagina 1 di 5 concordemente dai genitori;
la figlia minore avrà residenza e dimora abituale presso l'abitazione Part della madre, in qualità di genitore prevalentemente collocatario, dandosi atto che la signora con il consenso del signor , si è già trasferita, a far data dal mese di novembre aprile 2024, CP_1 presso l'unità immobiliare sita in Cuneo, Via Cesare Vinaj 22; ogni futura variazione del recapito ed indirizzo di residenza della bambina dovrà essere previamente concordata da entrambi i genitori, salvo che si tratti del comune di Cuneo e/o zone limitrofe;
i coniugi concordano e stabiliscono fin d'ora che il padre trascorrerà con la figlia: i fine settimana alternati dalle ore
10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica dal compimento del quarto anno di età della bambina, mentre in precedenza la figlia trascorrerà con il padre o il sabato o la domenica, con alternanza ogni settimana, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 Due pomeriggi infrasettimanali indicativamente il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino alle ore
20,00. Per le vacanze estive si stabilisce che ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane non consecutive fino al quarto anno di età della bambina e 15 giorni, anche consecutivi, dopo il compimento dei 4 anni di età, compatibilmente agli impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici della minore, previo accordo tra gli stessi, da operare con un anticipo di almeno quindici giorni.
- Per quanto attiene le festività di Natale, ad anni alterni il 24.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 25.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00), oltre che il 31.12. (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 1.01
(dalle ore 10,00 alle ore 22,00); (il primo Natale verrà trascorso con la madre); dal compimento del 4 anno di età verrà incluso il pernottamento dal padre con rientro nell'abitazione materna alle ore 10 del giorno successivo. Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- Per quanto riguarda QU (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e AS (dalle ore 10,00 alle ore
20,00), ad anni alterni, QU con un genitore e AS con l'altro (la prima QU verrà trascorsa con la mamma e la AS invece verrà trascorsa con il papà). Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- In occasione di ponti e giorni di sospensione scolastica secondo il principio dell'alternanza; le festività dell'8 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre secondo il principio dell'alternanza; il giorno del compleanno della mamma con la stessa e quello del padre con quest'ultimo.
- Per quanto riguarda il compleanno della figlia, ad anni alterni, verrà trascorso con un genitore e l'anno successivo con l'altro, con diritto dell'altro genitore a trascorrere con la figlia almeno due ore (il primo compleanno verrà trascorso con la mamma).
pagina 2 di 5 - il Signor corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia CP_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00), importo da adeguarsi annualmente secondo gli Per_1
Part indici Istat, mediante bonifico bancario alla Sig.ra da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base di quanto regolato dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
- L'assegno unico versato dallo Stato Italiano per i figli minori verrà percepito integralmente al Part 100% dalla madre Sig.ra
- Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente
- Spese legali integralmente compensate fra le parti.”
All'udienza del 23.9.2025 le parti hanno integrato le condizioni con la rinuncia della ricorrente a costituirsi parte civile nel procedimento penale in cui è imputato il convenuto.
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio in Boves il 27.9.2022 e dalla relazione Parte_2 CP_1
è nata la figlia a Mondovì, il 13.7.2023. Per_1
Part Con ricorso del 28.4.2025, la ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento superesclusivo della minore, incontri con il padre in luogo neutro e un contributo al mantenimento di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla separazione, ma contestando i presupposti per l'addebito e chiedendo l'affidamento condiviso, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico di 250,00 euro mensili.
All'udienza di comparizione del 23.9.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni in conformità allo stesso. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni condivise.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati già da diverso tempo.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. La ricorrente ha infatti esaustivamente spiegato in udienza le pagina 3 di 5 ragioni per le quali ha deciso di non insistere nell'originaria domanda di affidamento esclusivo, dando atto che, successivamente alla presentazione del ricorso, il padre ha iniziato a prendersi cura della minore e a provvedere al suo mantenimento.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , matrimonio Parte_2 CP_1 celebrato a Boves il 27.9.2022 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 14, parte I anno 2022 alle seguenti condizioni:
Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori che Persona_1 potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nel preminente interesse della minore, quando la avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese concordemente dai genitori;
la figlia minore avrà residenza e dimora abituale presso l'abitazione Part della madre, in qualità di genitore prevalentemente collocatario, dandosi atto che la signora con il consenso del signor , si è già trasferita, a far data dal mese di novembre aprile 2024, CP_1 presso l'unità immobiliare sita in Cuneo, Via Cesare Vinaj 22; ogni futura variazione del recapito ed indirizzo di residenza della bambina dovrà essere previamente concordata da entrambi i genitori, salvo che si tratti del comune di Cuneo e/o zone limitrofe;
i coniugi concordano e stabiliscono fin d'ora che il padre trascorrerà con la figlia: i fine settimana alternati dalle ore
10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica dal compimento del quarto anno di età della bambina, mentre in precedenza la figlia trascorrerà con il padre o il sabato o la domenica, con alternanza ogni settimana, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 Due pomeriggi infrasettimanali indicativamente il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino alle ore
20,00. Per le vacanze estive si stabilisce che ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane non consecutive fino al quarto anno di età della bambina e 15 giorni, anche consecutivi, dopo il compimento dei 4 anni di età, compatibilmente agli impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici della minore, previo accordo tra gli stessi, da operare con un anticipo di almeno quindici giorni.
- Per quanto attiene le festività di Natale, ad anni alterni il 24.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 25.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00), oltre che il 31.12. (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 1.01
pagina 4 di 5 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00); (il primo Natale verrà trascorso con la madre); dal compimento del 4 anno di età verrà incluso il pernottamento dal padre con rientro nell'abitazione materna alle ore 10 del giorno successivo. Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- Per quanto riguarda QU (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e AS (dalle ore 10,00 alle ore
20,00), ad anni alterni, QU con un genitore e AS con l'altro (la prima QU verrà trascorsa con la mamma e la AS invece verrà trascorsa con il papà). Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- In occasione di ponti e giorni di sospensione scolastica secondo il principio dell'alternanza; le festività dell'8 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre secondo il principio dell'alternanza; il giorno del compleanno della mamma con la stessa e quello del padre con quest'ultimo.
- Per quanto riguarda il compleanno della figlia, ad anni alterni, verrà trascorso con un genitore e l'anno successivo con l'altro, con diritto dell'altro genitore a trascorrere con la figlia almeno due ore (il primo compleanno verrà trascorso con la mamma).
- il Signor corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia CP_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00), importo da adeguarsi annualmente secondo gli Per_1
Part indici Istat, mediante bonifico bancario alla Sig.ra da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base di quanto regolato dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
- L'assegno unico versato dallo Stato Italiano per i figli minori verrà percepito integralmente al Part 100% dalla madre Sig.ra
- Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente
- Rinuncia della ricorrente a costituirsi parte civile nel procedimento in cui il convenuto è imputato”,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 949/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1
o Galia, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura CP_1 ziana Delfanti e dall'Avv. Elena Macerelli, presso le quali ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. i quali Parte_2 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in data 27.09.2022 a Boves (CN).
Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori che Persona_1 potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nel preminente interesse della minore, quando la avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese pagina 1 di 5 concordemente dai genitori;
la figlia minore avrà residenza e dimora abituale presso l'abitazione Part della madre, in qualità di genitore prevalentemente collocatario, dandosi atto che la signora con il consenso del signor , si è già trasferita, a far data dal mese di novembre aprile 2024, CP_1 presso l'unità immobiliare sita in Cuneo, Via Cesare Vinaj 22; ogni futura variazione del recapito ed indirizzo di residenza della bambina dovrà essere previamente concordata da entrambi i genitori, salvo che si tratti del comune di Cuneo e/o zone limitrofe;
i coniugi concordano e stabiliscono fin d'ora che il padre trascorrerà con la figlia: i fine settimana alternati dalle ore
10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica dal compimento del quarto anno di età della bambina, mentre in precedenza la figlia trascorrerà con il padre o il sabato o la domenica, con alternanza ogni settimana, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 Due pomeriggi infrasettimanali indicativamente il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino alle ore
20,00. Per le vacanze estive si stabilisce che ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane non consecutive fino al quarto anno di età della bambina e 15 giorni, anche consecutivi, dopo il compimento dei 4 anni di età, compatibilmente agli impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici della minore, previo accordo tra gli stessi, da operare con un anticipo di almeno quindici giorni.
- Per quanto attiene le festività di Natale, ad anni alterni il 24.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 25.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00), oltre che il 31.12. (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 1.01
(dalle ore 10,00 alle ore 22,00); (il primo Natale verrà trascorso con la madre); dal compimento del 4 anno di età verrà incluso il pernottamento dal padre con rientro nell'abitazione materna alle ore 10 del giorno successivo. Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- Per quanto riguarda QU (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e AS (dalle ore 10,00 alle ore
20,00), ad anni alterni, QU con un genitore e AS con l'altro (la prima QU verrà trascorsa con la mamma e la AS invece verrà trascorsa con il papà). Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- In occasione di ponti e giorni di sospensione scolastica secondo il principio dell'alternanza; le festività dell'8 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre secondo il principio dell'alternanza; il giorno del compleanno della mamma con la stessa e quello del padre con quest'ultimo.
- Per quanto riguarda il compleanno della figlia, ad anni alterni, verrà trascorso con un genitore e l'anno successivo con l'altro, con diritto dell'altro genitore a trascorrere con la figlia almeno due ore (il primo compleanno verrà trascorso con la mamma).
pagina 2 di 5 - il Signor corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia CP_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00), importo da adeguarsi annualmente secondo gli Per_1
Part indici Istat, mediante bonifico bancario alla Sig.ra da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base di quanto regolato dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
- L'assegno unico versato dallo Stato Italiano per i figli minori verrà percepito integralmente al Part 100% dalla madre Sig.ra
- Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente
- Spese legali integralmente compensate fra le parti.”
All'udienza del 23.9.2025 le parti hanno integrato le condizioni con la rinuncia della ricorrente a costituirsi parte civile nel procedimento penale in cui è imputato il convenuto.
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio in Boves il 27.9.2022 e dalla relazione Parte_2 CP_1
è nata la figlia a Mondovì, il 13.7.2023. Per_1
Part Con ricorso del 28.4.2025, la ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento superesclusivo della minore, incontri con il padre in luogo neutro e un contributo al mantenimento di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla separazione, ma contestando i presupposti per l'addebito e chiedendo l'affidamento condiviso, la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico di 250,00 euro mensili.
All'udienza di comparizione del 23.9.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e hanno precisato le conclusioni in conformità allo stesso. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni condivise.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati già da diverso tempo.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. La ricorrente ha infatti esaustivamente spiegato in udienza le pagina 3 di 5 ragioni per le quali ha deciso di non insistere nell'originaria domanda di affidamento esclusivo, dando atto che, successivamente alla presentazione del ricorso, il padre ha iniziato a prendersi cura della minore e a provvedere al suo mantenimento.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , matrimonio Parte_2 CP_1 celebrato a Boves il 27.9.2022 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 14, parte I anno 2022 alle seguenti condizioni:
Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori che Persona_1 potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nel preminente interesse della minore, quando la avranno con sé. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese concordemente dai genitori;
la figlia minore avrà residenza e dimora abituale presso l'abitazione Part della madre, in qualità di genitore prevalentemente collocatario, dandosi atto che la signora con il consenso del signor , si è già trasferita, a far data dal mese di novembre aprile 2024, CP_1 presso l'unità immobiliare sita in Cuneo, Via Cesare Vinaj 22; ogni futura variazione del recapito ed indirizzo di residenza della bambina dovrà essere previamente concordata da entrambi i genitori, salvo che si tratti del comune di Cuneo e/o zone limitrofe;
i coniugi concordano e stabiliscono fin d'ora che il padre trascorrerà con la figlia: i fine settimana alternati dalle ore
10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica dal compimento del quarto anno di età della bambina, mentre in precedenza la figlia trascorrerà con il padre o il sabato o la domenica, con alternanza ogni settimana, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 Due pomeriggi infrasettimanali indicativamente il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino alle ore
20,00. Per le vacanze estive si stabilisce che ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane non consecutive fino al quarto anno di età della bambina e 15 giorni, anche consecutivi, dopo il compimento dei 4 anni di età, compatibilmente agli impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici della minore, previo accordo tra gli stessi, da operare con un anticipo di almeno quindici giorni.
- Per quanto attiene le festività di Natale, ad anni alterni il 24.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 25.12 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00), oltre che il 31.12. (dalle ore 10,00 alle ore 22,00) o il 1.01
pagina 4 di 5 (dalle ore 10,00 alle ore 22,00); (il primo Natale verrà trascorso con la madre); dal compimento del 4 anno di età verrà incluso il pernottamento dal padre con rientro nell'abitazione materna alle ore 10 del giorno successivo. Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- Per quanto riguarda QU (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e AS (dalle ore 10,00 alle ore
20,00), ad anni alterni, QU con un genitore e AS con l'altro (la prima QU verrà trascorsa con la mamma e la AS invece verrà trascorsa con il papà). Per ciò che concerne gli altri giorni verrà adottato il calendario ordinario.
- In occasione di ponti e giorni di sospensione scolastica secondo il principio dell'alternanza; le festività dell'8 dicembre, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre secondo il principio dell'alternanza; il giorno del compleanno della mamma con la stessa e quello del padre con quest'ultimo.
- Per quanto riguarda il compleanno della figlia, ad anni alterni, verrà trascorso con un genitore e l'anno successivo con l'altro, con diritto dell'altro genitore a trascorrere con la figlia almeno due ore (il primo compleanno verrà trascorso con la mamma).
- il Signor corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia CP_1 la somma di euro 300,00 (trecento/00), importo da adeguarsi annualmente secondo gli Per_1
Part indici Istat, mediante bonifico bancario alla Sig.ra da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base di quanto regolato dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
- L'assegno unico versato dallo Stato Italiano per i figli minori verrà percepito integralmente al Part 100% dalla madre Sig.ra
- Le parti non avanzano pretese reciproche di mantenimento personale essendo indipendenti economicamente
- Rinuncia della ricorrente a costituirsi parte civile nel procedimento in cui il convenuto è imputato”,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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