Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8742 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O I 1 5 / Z 4 . / A 067777 N 6 R A 2 I - T . S R B I R . . A G P . L E T L D R U A L B . E A I B D D R A I T S T 08 74 2 / 0 2 E A N I 1 T E 3 S R N 1 RE I E E getto: Imposta sui redditi - Con- . S A T E N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 1020/2000 Cron. 24002 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep.Dott. Bruno Saccucci Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Ud. 28.03.2002 Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere COPTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 1. 67777 K sul ricorso proposto: dal signor RA FE, rappresentato e difeso dagli avvocati Mas- simo Rossi e Alessandro Terenzio, giusta procura speciale in calce al ricor- so, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avvocato Alessandra Te- renzio, via Pierluigi da Palestrina 19;
- ricorrente -
contro l'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI COMO;
- intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 23 settembre 1998, n. 195/02/98, depositata il 30 novembre 1998; 1 M 8 3 1 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 28 marzo 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Massimo Rossi per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 12 gennaio 2000 il signor RA FE notifica all'Ammi- nistrazione finanziaria dello Stato, nella persona del Ministro in carica pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Porto- ghesi 12, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tri- butaria regionale di Milano 23 settembre 1998, n. 195/02/98, depositata il 30 novembre 1998, che ha accolto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Como avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Como n. 178/02/96, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento n. 5805059 in tema di IRPEF 1989. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il mag-· l'Ufficio delle imposte dirette di Como iscrive a ruolo l'IRPEF per giore imponibile dichiarato dal contribuente, croupier presso il Casinò di Campione d'Italia, ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 381, per le mance percepite nel 1989; - la relativa cartella esattoriale è impugnata dal signor RA FE;
il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con la sentenza n. 178/02/96; तर 2 - l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Como è, poi, accolto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano ora impugnata per cassazione.
2.1. Il ricorso per cassazione del contribuente, integrato con memo- ria, è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza im- pugnata e che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in re- lazione agli anni 1978, 1979, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990. Spese del giudizio rifuse.
3.1. L'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Mini- stro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Sta- to, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata per leg- ge, resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che sia rigettato il ricor- so per cassazione, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Motivi della decisione 4.1. In via preliminare si rileva che il ricorso per cassazione del si- gnor RA FE è indirizzato contro l'Ufficio delle imposte dirette di Como.
4.2. Il ricorso è inammissibile. Infatti, non è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che sia proposto nei confronti di un ufficio finanziario periferico, perché esso è pri- vo di soggettività esterna per quanto riguarda il giudizio di cassazione in materia tributaria. Lo si desume dalla norma che si ricava dalla combinazio- ताप 3 ne delle disposizioni contenute nell'art. 62.2 e nell'art. 52.2. DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546. Nel caso di specie, poi, il ricorso per cassazione stato notificato all'Amministrazione finanziaria dello Stato nella persona del Ministro in ca- rica pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in per- sona del Ministro pro tempore, si è costituita in giudizio e ha resistito con controricorso. I due fatti appena ricordati non valgono a rendere ammissibile il ri- corso: non il primo, perché il vizio dell'atto d'impugnazione riguarda il de- stinatario del ricorso e non la sua notificazione;
non il secondo, perché il vi- zio del ricorso per cassazione deriva dall'errata individuazione della parte, che comporta l'insanabilità dell'atto anche ad opera della costituzione in giudizio del soggetto che avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio.
5. L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei due motivi con esso adotti, con i quali si denuncia rispettivamente la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 L. 11 dicembre 1990, n. 381, e l'omessa motivazione E N O 6 I 8 Z su un punto decisivo della controversia. 9 1 A / 5 R 4 T .
6. Sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative al / S 6 N I 2 - G . A E R B I . R . .P R giudizio di cassazione siano compensate tra le parti. L D L A A A L T D E . U D B E B I A T
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I S T N N A R E 1 E I T S S 3 la Corte dichiara inammissibile ricorso. Spese compensate. E R 1 I E A . T N Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2002. A M Il Presidente to facener Ви مد Il relatore ed estensore DEPOSITATON CANCELLERIA 18 GIU. 2002 Meltucell IL CANCELERE C1 Oggi IL CAL RE C1 IN BA IS