Decreto cautelare 23 settembre 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2021, proposto da
RI TO LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Samo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “ Verbale di accertamento di inottemperanza dell’ingiunzione a demolire ”, emesso dal Comune di Samo il 30 settembre 2021, e notificato nella medesima data, con il quale alla ricorrente veniva comunicato che “ non si è ottemperato alla demolizione delle opere abusive di cui all’ordinanza n. 01/2014 ” e pertanto, “ si porta a conoscenza che […] il presente […] costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari della pro quota residua, pari al 50% dell’immobile meglio riportato al NCEU del Comune di Samo al foglio n° 22 particella n.428 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Samo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità del verbale del Comune di Samo recante accertamento della inottemperanza all’ingiunzione a demolire e contestuale disposizione circa la trascrizione presso l’Agenzia del territorio ai sensi dell’art.31, co. 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale.
2. Avverso tale atto è insorta la ricorrente, sulla base dei seguenti motivi:
2.1. “ Violazione di legge per difetto dei presupposti essenziali per la validità dell’atto amministrativo - – Omessa notifica del titolo esecutivo; Omessa notifica della Sentenza del TAR di Reggio Calabria n° 694/2008, – Omessa notifica dell’ordinanza di demolizione n. 01/2014 – Omessa notifica della Sentenza del Consiglio di Stato n° 5204/2017 e della Sentenza del Consiglio di Stato n° 01138/2020 - Eccesso di potere perché provvedimento emesso in attesa della decisione del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ”, con cui ha dedotto la illegittimità del verbale per la omessa notifica dell’ordinanza di demolizione ad esso presupposta;
2.2. “ Violazione di legge per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, mancata applicazione dell’art. 7, 8 e 10, legge 1990, n. 241. – Mancanza della delibera comunale e della sua comunicazione all’interessato ”, con il quale lamenta, in primo luogo, la omessa comunicazione di avvio del procedimento, in secondo luogo, l’assenza di una deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dell’acquisizione ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001;
2.3. “ Violazione di legge per difetto di motivazione e, in particolare, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 in quanto la stessa nel provvedimento risulta mancante e/o insufficiente ”, ove deduce il difetto di motivazione;
2.4. “ Mancanza dell’indicazione relativa al termine ed all’autorità cui fare ricorso ”.
3. Il Comune, ritualmente intimato, si è costituito, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso e contestandone, nel merito, la fondatezza.
4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 5 ottobre 2022, è stata respinta l’istanza di tutela interinale formulata dalla ricorrente.
5. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dal ricorrente, essendo il ricorso infondato nel merito.
6.1. Quanto, in particolare, al primo motivo, il Comune resistente ha dimostrato in giudizio di aver regolarmente provveduto alla notifica dell’ordine di demolizione in data 20 marzo 2014, sicché la censura si palesa infondata.
6.2. Del pari infondate si rivelano le censure dedotte con il secondo motivo.
6.2.1. Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, basti evidenziare, al netto di ogni altra considerazione, che, come già rilevato nella fase cautelare, l’atto gravato ha natura vincolata, configurandosi quale atto dovuto, sicché per esso vale la disciplina recata dall’art.21- octies , co. 1, primo alinea, della legge 7 agosto 1990, n.241, secondo cui “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
6.2.2. Quanto alla seconda censura dedotta con il motivo in esame, si rivela palesemente inconferente il richiamo all’acquisizione ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, che, dettato in materia di espropriazione, disciplina una fattispecie affatto diversa da quella oggetto del presente giudizio;
6.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione.
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere che, per la riferita natura vincolata del potere esercitato, siano sufficienti, ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale, il richiamo all’atto presupposto, id est , alla ordinanza di demolizione, e l’accertamento dell’inottemperanza a quest’ultima, dovendosi, al contempo, escludere che l’amministrazione sia chiamata ad operare valutazioni dell’interesse pubblico ed a renderne conto nell’atto.
6.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la mancanza, nel provvedimento, dell’indicazione relativa al termine entro il quale proporre ricorso ed all’autorità cui rivolgersi per ottenere tutela.
Anche tale censura è infondata, in quanto, come costantemente ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, l’omessa indicazione dei riferiti dati rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, quindi l'omessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell'atto, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'interessato abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente (cfr., da ultimo, Tar Umbria, I, 29 maggio 2024, n.397, e la giurisprudenza ivi citata).
7. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LA ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | CA NT |
IL SEGRETARIO