TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 106
TAR
Decreto cautelare 23 settembre 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto dei presupposti essenziali: omessa notifica del titolo esecutivo, dell'ordinanza di demolizione e delle sentenze, nonché eccesso di potere per provvedimento emesso in attesa della decisione del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

    Il Comune resistente ha dimostrato la regolare notifica dell'ordine di demolizione alla ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e mancanza della delibera comunale di approvazione dell'acquisizione

    L'atto gravato ha natura vincolata, configurandosi come atto dovuto, pertanto non è annullabile per violazione di norme sul procedimento. Il richiamo all'acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 è inconferente, trattandosi di fattispecie diversa.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione

    La motivazione è ritenuta sufficiente, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto (ordinanza di demolizione) e l'accertamento dell'inottemperanza, data la natura vincolata del potere esercitato.

  • Rigettato
    Mancanza dell'indicazione relativa al termine ed all'autorità cui fare ricorso

    L'omessa indicazione di tali dati rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità dell'atto, soprattutto quando l'interessato ha comunque proposto rituale ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 106
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 106
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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