Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 262
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della sentenza impugnata per precedente giudicato

    La Corte ritiene che il principio di diritto affermato nella sentenza favorevole alla contribuente per l'annualità 2020, passata in giudicato, debba ritenersi vincolante anche nel presente giudizio, in virtù degli insegnamenti della Suprema Corte in materia di efficacia espansiva del giudicato nei rapporti di durata, anche in materia tributaria, superando il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego di rimborso per violazione art. 16 D.Lgs. 147/2015

    La Corte ritiene applicabile il regime della tassazione agevolata per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, poiché sussistono i requisiti soggettivi richiesti. La norma non richiede che il rientro in Italia sia caratterizzato da una nuova attività lavorativa in virtù di un nuovo contratto. La ratio della norma, volta a favorire il rimpatrio dei lavoratori, è soddisfatta dal fatto che la lavoratrice ha beneficiato dell'esperienza acquisita all'estero, che ha portato a un miglioramento delle mansioni e della retribuzione in Italia. Sono stati riscontrati tutti gli elementi funzionali alla ratio della norma richiamati dalla circolare 76/E del 5.10.2018 dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 262
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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