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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
NT DI, TO
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2529/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0022075.25-01-2024.U ANNO 2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 230-2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettava il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso richiesto dalla stessa con la dichiarazione dei redditi 2023 (anno di imposta 2022) avente ad oggetto la somma di euro 36.4141, rimborso che l'Ufficio aveva concesso nella misura di euro 663, non riconoscendo l'applicabilità del regime speciale impatriati di cui all'art. 16 del
Dlgs 147/2015.
Proponeva appello la contribuente per i seguenti motivi:
1. Illegittimità della sentenza impugnata in quanto il precedente diniego di rimborso per l'annualità 2020, avente ad oggetto la medesima fattispecie, è stato annullato con sentenza di secondo grado passata in giudicato (Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Milano n. 2343/24).
2. Illegittimità della sentenza impugnata che ha respinto il motivo di ricorso relativo all'illegittimità del diniego di rimborso dedotto in giudizio, per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
In particolare, Ricorrente_1 deduceva che la stessa, al rientro in Italia, dopo quasi otto anni consecutivi di permanenza all'estero, ha ricevuto un trattamento economico nonché un inquadramento lavorativo differente e migliore rispetto al passato, come peraltro esplicitamente riconosciuto dagli stessi Giudici, in virtù della preziosa esperienza lavorativa maturata all'estero; chiedeva la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo che in virtù del principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria il precedente giudicato non poteva estendersi agli anni successivi;
che come ulteriormente chiarito nella Circolare n. 33/2020, non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro;
deduceva che diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello in essere in Italia prima del distacco (quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario), lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia;
chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene ragione decisionale assorbente il fatto che è applicabile a Ricorrente_1, lavoratrice dipendente in distacco, il regime della tassazione agevolata per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 dlgs
147/2015, così come modificato dall'art. 5 DL 34/2019.
Nel caso di specie, è pacifico che sussistano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 16 c. 1 cit. ed in particolare che la lavoratrice:
-aveva avviato, in data 01/12/2011, un rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo multinazionale Società_1, rapporto poi prorogato ed interrotto in data 12/06/2012;
-aveva sottoscritto, con decorrenza dal 13/06/2012, un contratto di lavoro subordinato di diritto estero con la consociata singaporiana di Società_2 , di conseguenza iscrivendosi all'AIRE e permanendo a Singapore fino a dicembre 2015, allorché essa risolveva il rapporto subordinato poc'anzi citato per intraprendere una nuova esperienza in Cina;
- aveva siglato un rapporto di lavoro dipendente con Società_1 con efficacia dal 01/01/2016, essendo stata contestualmente distaccata dal datore di lavoro italiano presso la consociata cinese di Società_2 con sede in Shangai, della cui organizzazione aveva fatto parte dal 2016 al 2020 (in virtù di varie proroghe del distacco);
- essere rientrata in Italia nel mese di febbraio 2020 a causa dell'intensificarsi della pandemia da COVID 19 ed avere nel frattempo avuto delle interlocuzioni con Società_1 concernenti la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in Italia, assumendo un ruolo di rango elevato, ed aver avviato delle trattative che hanno avuto esito positivo nel mese di settembre 2020, allorché essa ha ricevuto un'offerta di impiego con inquadramento mansionale e retributivo medio- alto, migliorativo rispetto al precedente, con conseguente venir meno dell'ipotesi di un'ulteriore proroga del distacco in Cina;
- essere di conseguenza rientrata in Italia, iscrivendosi all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Milano.
La norma non richiede, come sostenuto dalla parte appellata, che il rientro in Italia del lavoratore sia caratterizzato da una nuova attività lavorativa in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.
Consegue che, in presenza dei presupposti di legge di cui al cit. art. 16, non vi sono ragioni ostative all'applicazione del regime agevolativo ai lavoratori distaccati all'estero, poiché la ratio della norma è proprio quella di favorire il rimpatrio dei lavoratori all'estero senza richiedere al rientro in Italia una diversa attività lavorativa con un nuovo contratto.
Nel caso di specie, la ratio della norma è pienamente soddisfatta dal fatto che, come affermato dai primi
Giudici, dopo il distacco della lavoratrice a Shangai la stessa ha continuato a lavorare in Italia sempre presso la stessa società, beneficando dell'esperienza e delle competenze acquisiste durante il periodo di distacco, esperienza e competenze di cui la Società_1 ha tenuto conto nell'assegnare alla ricorrente maggiore responsabilità con miglioramento nelle mansioni e nella retribuzione, costituendo ciò circostanze pacifiche tra le parti.
A ben vedere, sussistono tutti gli elementi richiamati dalla circolare 76/E del 5.10.2018 dell'Agenzia delle
Entrate, che ha individuato elementi funzionali alla ratio della norma nelle ipotesi in cui:
-il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero, come avvenuto nel caso in esame;
l'appellante ha infatti prodotto documentazione attestante il proprio radicamento nella città di Singapore (contratto di apertura di conto corrente bancario, permesso lavorativo di volta in volta rinnovato, computo delle imposte pagate a Singapore, rinnovo documenti presso il consolato;
Docc.
7-10 dell'atto di appello);
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero, come sopra già detto.
Del resto, è significativo il fatto che l'Ufficio non ha impugnato la sentenza favorevole alla lavoratrice per l'annualità 2020, passata in giudicato ed il cui principio di diritto deve ritenersi vincolante anche nel presente giudizio in virtù degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. S.U. 13916-2006):
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata, essendo illegittimo il diniego di rimborso impugnato.
La complessità delle questioni giuridiche trattate ed i contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello della contribuente.Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
NT DI, TO
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2529/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0022075.25-01-2024.U ANNO 2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 230-2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettava il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso richiesto dalla stessa con la dichiarazione dei redditi 2023 (anno di imposta 2022) avente ad oggetto la somma di euro 36.4141, rimborso che l'Ufficio aveva concesso nella misura di euro 663, non riconoscendo l'applicabilità del regime speciale impatriati di cui all'art. 16 del
Dlgs 147/2015.
Proponeva appello la contribuente per i seguenti motivi:
1. Illegittimità della sentenza impugnata in quanto il precedente diniego di rimborso per l'annualità 2020, avente ad oggetto la medesima fattispecie, è stato annullato con sentenza di secondo grado passata in giudicato (Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Milano n. 2343/24).
2. Illegittimità della sentenza impugnata che ha respinto il motivo di ricorso relativo all'illegittimità del diniego di rimborso dedotto in giudizio, per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
In particolare, Ricorrente_1 deduceva che la stessa, al rientro in Italia, dopo quasi otto anni consecutivi di permanenza all'estero, ha ricevuto un trattamento economico nonché un inquadramento lavorativo differente e migliore rispetto al passato, come peraltro esplicitamente riconosciuto dagli stessi Giudici, in virtù della preziosa esperienza lavorativa maturata all'estero; chiedeva la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo che in virtù del principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria il precedente giudicato non poteva estendersi agli anni successivi;
che come ulteriormente chiarito nella Circolare n. 33/2020, non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro;
deduceva che diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello in essere in Italia prima del distacco (quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario), lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia;
chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene ragione decisionale assorbente il fatto che è applicabile a Ricorrente_1, lavoratrice dipendente in distacco, il regime della tassazione agevolata per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 dlgs
147/2015, così come modificato dall'art. 5 DL 34/2019.
Nel caso di specie, è pacifico che sussistano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 16 c. 1 cit. ed in particolare che la lavoratrice:
-aveva avviato, in data 01/12/2011, un rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo multinazionale Società_1, rapporto poi prorogato ed interrotto in data 12/06/2012;
-aveva sottoscritto, con decorrenza dal 13/06/2012, un contratto di lavoro subordinato di diritto estero con la consociata singaporiana di Società_2 , di conseguenza iscrivendosi all'AIRE e permanendo a Singapore fino a dicembre 2015, allorché essa risolveva il rapporto subordinato poc'anzi citato per intraprendere una nuova esperienza in Cina;
- aveva siglato un rapporto di lavoro dipendente con Società_1 con efficacia dal 01/01/2016, essendo stata contestualmente distaccata dal datore di lavoro italiano presso la consociata cinese di Società_2 con sede in Shangai, della cui organizzazione aveva fatto parte dal 2016 al 2020 (in virtù di varie proroghe del distacco);
- essere rientrata in Italia nel mese di febbraio 2020 a causa dell'intensificarsi della pandemia da COVID 19 ed avere nel frattempo avuto delle interlocuzioni con Società_1 concernenti la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in Italia, assumendo un ruolo di rango elevato, ed aver avviato delle trattative che hanno avuto esito positivo nel mese di settembre 2020, allorché essa ha ricevuto un'offerta di impiego con inquadramento mansionale e retributivo medio- alto, migliorativo rispetto al precedente, con conseguente venir meno dell'ipotesi di un'ulteriore proroga del distacco in Cina;
- essere di conseguenza rientrata in Italia, iscrivendosi all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Milano.
La norma non richiede, come sostenuto dalla parte appellata, che il rientro in Italia del lavoratore sia caratterizzato da una nuova attività lavorativa in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.
Consegue che, in presenza dei presupposti di legge di cui al cit. art. 16, non vi sono ragioni ostative all'applicazione del regime agevolativo ai lavoratori distaccati all'estero, poiché la ratio della norma è proprio quella di favorire il rimpatrio dei lavoratori all'estero senza richiedere al rientro in Italia una diversa attività lavorativa con un nuovo contratto.
Nel caso di specie, la ratio della norma è pienamente soddisfatta dal fatto che, come affermato dai primi
Giudici, dopo il distacco della lavoratrice a Shangai la stessa ha continuato a lavorare in Italia sempre presso la stessa società, beneficando dell'esperienza e delle competenze acquisiste durante il periodo di distacco, esperienza e competenze di cui la Società_1 ha tenuto conto nell'assegnare alla ricorrente maggiore responsabilità con miglioramento nelle mansioni e nella retribuzione, costituendo ciò circostanze pacifiche tra le parti.
A ben vedere, sussistono tutti gli elementi richiamati dalla circolare 76/E del 5.10.2018 dell'Agenzia delle
Entrate, che ha individuato elementi funzionali alla ratio della norma nelle ipotesi in cui:
-il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero, come avvenuto nel caso in esame;
l'appellante ha infatti prodotto documentazione attestante il proprio radicamento nella città di Singapore (contratto di apertura di conto corrente bancario, permesso lavorativo di volta in volta rinnovato, computo delle imposte pagate a Singapore, rinnovo documenti presso il consolato;
Docc.
7-10 dell'atto di appello);
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero, come sopra già detto.
Del resto, è significativo il fatto che l'Ufficio non ha impugnato la sentenza favorevole alla lavoratrice per l'annualità 2020, passata in giudicato ed il cui principio di diritto deve ritenersi vincolante anche nel presente giudizio in virtù degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. S.U. 13916-2006):
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata, essendo illegittimo il diniego di rimborso impugnato.
La complessità delle questioni giuridiche trattate ed i contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello della contribuente.Spese compensate.