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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3852/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BEATRICE Parte_1 C.F._1
LUCINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 478, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BARBARA Parte_2 C.F._2
RR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Urbiciani n. 240, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
la sig.ra
rilascia al sig. , che le accetta, le chiavi dell'immobile adibito a casa Parte_1 Parte_2 familiare sito in via Lucca, fraz. San Marco, Via Barsanti e Matteucci n. 27 e di proprietà esclusiva di quest'ultimo che le accetta e con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ricevuta, dichiarando di aver visionato l'immobile e di non avere niente da eccepire in ordine al rilascio effettuato da parte della sig.ra Pt_1
2) La sig.ra si è trasferita in un immobile sito in via delle Tagliate 617 San Marco, Parte_1
Lucca, recentemente acquistato con denaro proveniente dalla successione ereditaria del padre della
1 stessa.
3) Per espresso accordo tra le parti, la sig.ra non percepirà alcun contributo al Parte_1 mantenimento da parte del signor il quale si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 unicamente la somma omnicomprensiva di €.25.000,00 (euro venticinquemila/00) a saldo Pt_1 stralcio e transazione e definizione di ogni pendenza tra i coniugi;
l'importo sopra indicato verrà corrisposto dal sig. in due rate di €.12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) ciascuna, Pt_2 la prima alla data odierna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico istantaneo sul c/c della sig.ra (IBAN: [...]) e la seconda, del Pt_1 medesimo importo, alla data dell'emissione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Lucca con le stesse modalità di pagamento.
4) Con la sottoscrizione del presente atto ed il saldo della seconda rata di cui al punto 3) i coniugi dichiarano di aver composto ogni altra questione di ordine economico e/o patrimoniale e di non aver altro a pretendere gli uni dagli altri.
5) I coniugi concordano di voler dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati e chiedono congiuntamente di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma II, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 5/7/2008, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la
2 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 5/7/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 2, Parte 2, Serie C, Ufficio 2, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BEATRICE Parte_1 C.F._1
LUCINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 478, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BARBARA Parte_2 C.F._2
RR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Urbiciani n. 240, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
la sig.ra
rilascia al sig. , che le accetta, le chiavi dell'immobile adibito a casa Parte_1 Parte_2 familiare sito in via Lucca, fraz. San Marco, Via Barsanti e Matteucci n. 27 e di proprietà esclusiva di quest'ultimo che le accetta e con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ricevuta, dichiarando di aver visionato l'immobile e di non avere niente da eccepire in ordine al rilascio effettuato da parte della sig.ra Pt_1
2) La sig.ra si è trasferita in un immobile sito in via delle Tagliate 617 San Marco, Parte_1
Lucca, recentemente acquistato con denaro proveniente dalla successione ereditaria del padre della
1 stessa.
3) Per espresso accordo tra le parti, la sig.ra non percepirà alcun contributo al Parte_1 mantenimento da parte del signor il quale si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 unicamente la somma omnicomprensiva di €.25.000,00 (euro venticinquemila/00) a saldo Pt_1 stralcio e transazione e definizione di ogni pendenza tra i coniugi;
l'importo sopra indicato verrà corrisposto dal sig. in due rate di €.12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) ciascuna, Pt_2 la prima alla data odierna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico istantaneo sul c/c della sig.ra (IBAN: [...]) e la seconda, del Pt_1 medesimo importo, alla data dell'emissione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Lucca con le stesse modalità di pagamento.
4) Con la sottoscrizione del presente atto ed il saldo della seconda rata di cui al punto 3) i coniugi dichiarano di aver composto ogni altra questione di ordine economico e/o patrimoniale e di non aver altro a pretendere gli uni dagli altri.
5) I coniugi concordano di voler dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati e chiedono congiuntamente di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma II, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 5/7/2008, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la
2 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 5/7/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 2, Parte 2, Serie C, Ufficio 2, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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