Decreto cautelare 14 agosto 2025
Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9303 del 2025, proposto da:
UI UR, GL Di AN, NC ZI, LO LÈ, MA UC, SA PE, ON NO, RI RO, NG DE, AN SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito De Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del bando di indizione della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, pubblicato in data 11/7/2025, prot. n. 290773/2025;
- nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate a mezzo pec in data 11.8.2025 e tempestivamente depositato il 14.8.2025, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del bando di indizione della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, pubblicato in data 11/7/2025, prot. n. 290773/2025;
- nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio, in data 18.8.2025, dell’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso;
Vista l’ordinanza collegiale n.4767/2025, pubblicata il 5.9.2025, di rigetto della domanda cautelare;
Rilevata la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Avvocatura erariale nella memoria difensiva versata in atti in data 3.2.2026, posto che:
- la presente vertenza concerne l’impugnazione del bando di concorso, pubblicato in data 11.7.2025, per l’assunzione di 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali;
- come ex adverso rilevato, e in verità incontestato, parte ricorrente non ha impugnato le graduatorie definitive del concorso, nelle more sopravvenute. Tale circostanza rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione promossa avverso il bando, non essendo più utilmente censurabile l’atto di conclusione del concorso. E ciò, in conformità al consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondi cui “In caso di procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, giudizi di non idoneità, provvedimenti di esclusione o provvedimenti di non ammissione a successive prove d'esame, deve necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l'approvazione della graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto” (da Tar Roma, 7.2.2022, n.1405; v. anche, quam multis, Consiglio di Stato, 10.5.2022, n.3656; Tar Roma, 13.12.2022, n.16731), atteso che la graduatoria (rispetto al bando) “pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso” (da Tar Roma, 21.11.2022, n.153959). L’assunto che precede rende irrilevante l’obiezione di parte ricorrente in merito al fatto che, nella presente circostanza, i ricorrenti non hanno potuto presentare la domanda di partecipazione, posto che, come detto, l’ipotetica caducazione del bando non potrebbe travolgere le graduatorie definitivamente adottate, non essendo quindi applicabile il meccanismo dell’invalidità caducante per l’atto successivamente adottato. Né merita condivisione l’ulteriore osservazione resa dalla difesa di parte ricorrente in base alla quale la pluralità delle graduatorie, afferenti alle diverse Direzioni regionali in coerenza con il tenore dell’art.7 del bando di concorso, avrebbe reso impossibile od oltremodo difficoltosa, per i ricorrenti, interessati in ipotesi a graduatorie differenti, la proposizione di una rituale impugnazione. Al riguardo, si osserva che le graduatorie, precedute dagli avvisi, sono state pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione (come previsto in bando) e quindi non era affatto difficoltosa la conoscenza dei relativi atti;
Ritenuto altresì opportuno evidenziare che il gravame sarebbe comunque infondato nel merito, considerato che:
a) il possesso della laurea quinquennale è previsto, quale condizione di accesso alla qualifica messa a bando, dal ccnl di riferimento (ccnl “funzioni centrali triennio 2019-2021”- all.A- pag.74), in alternativa a quella triennale e la fissazione dei requisiti di accesso rientra nella piena discrezionalità dell’ente pubblico che indice il concorso, non sindacabile dal g.a. se non in caso di manifesta irragionevolezza (cfr.., sul tema, quam multis, Tar Roma, 29.11.2024, n.215209);
b) nella circostanza in esame, il profilo messo a concorso implica l’esercizio di significative responsabilità e gradi di autonomia, che richiedono il possesso di notevoli conoscenze in campo giuridico ed economico. Non può pertanto essere censurata, né reputarsi avvinta da illogicità, in presenza della possibile alternativa, la scelta dell’ente di cambiare rotta o strategia rispetto al passato, anche recente, pretendendo il requisito della laurea quinquennale, proprio in ragione della sempre crescente complessità delle materie trattate e dei compiti istituzionali richiesti ai funzionari dell’Agenzia; piuttosto, la censura prospettata impinge in definitiva nel merito amministrativo, mirando a contestare la scelta dell’ente fra più alternative possibili e legittime. Peraltro, non è stata smentita l’osservazione contenuta negli scritti difensivi dell’Avvocatura erariale, secondo cui la procedura in esame presenta un’innovazione rispetto alla precedente edizione del concorso nazionale (3900 posti), nella misura in cui, rispetto alla precedente, è “richiesta la conoscenza approfondita della normativa comunitaria, nonché del diritto fallimentare e della crisi e dell’insolvenza d’impresa (cfr. art. 6.1. del bando)”, mentre, con riguardo al più recente bando per 20 unità dipendenti dalla Direzione provinciale di Bolzano, è evidente che tale procedura, inerendo ad un’articolazione territoriale che deve necessariamente garantire il bilinguismo (italiano-tedesco), presenta oggettive peculiarità rispetto a quella in contestazione, risultando poi non illogica, per tale profilo, la scelta di non restringere ulteriormente, nella procedura per la Direzione provinciale di Bolzano, i requisiti di accesso da parte dei candidati;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e per l’effetto dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano seguire l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti dell’Amministrazione resistente, per essere liquidate come indicato in dispositivo, con attribuzione ex lege all’Avvocatura Generale dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna altresì i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avvocatura Generale dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
GO BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO BI | ER AN |
IL SEGRETARIO