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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 30.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
), in qualità di eredi legittimi di (deceduto in data C.F._4 Persona_1
27.03.2021), con il patrocinio dell'avv. Antonio Tanza
ATTORI OPPONENTI
Contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con gli avv.ti Luigi Coluccino e Luca Polverino P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Christian Controparte_4 P.IVA_3
LA LL
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Come da note scritte depositate dalle difese delle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Persona_1 decreto ingiuntivo n. 3/2020 emesso dal Tribunale di Matera in data 07.01.2020, su istanza di con il quale gli è Controparte_5 stato ingiunto di pagare la somma di € 12.296,94 oltre interessi come da domanda, dovuti in relazione al c/c n. n. 000002813863 [già c/c n. 20608] e spese della procedura monitoria, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. DICHIARARE LA NULLITA', L'INAMMISSIBILITA' e L'IMPROPONIBILITA' del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la non veridicità della somma ingiunta;
Nel merito:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 000002813863 (già c/c n. 20608), intestato ad Per_1
ed acceso presso la banca (già -
[...] Controparte_6 Controparte_7
Agenzia di Bologna (Bo), per cui vi è decreto ingiuntivo, relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 000002813863 (già c/c n. 20608), intestato ad Per_1
ed acceso presso la banca (già -
[...] Controparte_6 Controparte_7
Agenzia di Bologna (Bo), relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul pagina 2 di 9 massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325
e 1418 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del
1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n.
385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8. DETERMINARE, nell'ipotesi di apercredito ancora in essere, il saldo “ricalcolato” alla data dell'accertamento peritale (come da CTP o CTU) CONDANNANDO la banca ad attenersi per il proseguo del rapporto alle nullità parziali rilevate;
mentre
DETERMINARE e CONDANNARE, nell'ipotesi di chiusura dell'apercredito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino
pagina 3 di 9 all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
9. CONDANNARE la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo dell'esposizione falsamente qualificata e quantificata, riservando domanda per il risarcimento dei danni all'esito dell'accoglimento della presente domanda;
10. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L'opposta ritualmente costituitasi, ha domandato di rigettare Controparte_1
l'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita con l'espletamento di CTU contabile, affidata al dott. Per_2
.
[...]
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 19.04.2023, si è costituita la
[...]
e per essa la mandataria in qualità di Controparte_3 Controparte_4 cessionaria del credito.
Con comparsa del 23.09.2023 si sono costituiti in giudizio Parte_1
, e in qualità
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di , deceduto in data 27.03.2021. Persona_1
Quindi, il G.I. ha fissato l'udienza per precisazione delle conclusioni e rinviato la causa all'udienza del 30.09.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente, va dato atto che la e per essa, la Controparte_3 mandataria è intervenuta nel giudizio in qualità di Controparte_4 cessionaria del credito, sicchè il procedimento deve essere definito tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in difetto di concorde richiesta di estromissione del cedente.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata solo in parte e va accolta nei limiti di cui in motivazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti al pagamento delle somme risultate dovute.
Ricordato che l'art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione finalizzato alla valutazione della fondatezza della pretesa dell'opposta, si rileva che il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 12.296,94, oltre interessi e spese, in virtù di rapporto di conto corrente n. 000002813863 [già c/c n. 20608] intrattenuto da Per_1
pagina 4 di 9 presso la banca (già - Agenzia di Per_1 Controparte_6 Controparte_7
Bologna dal 18.07.1996 al 30.06.2011.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito: i) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
ii) l'illegittimità della commissione di massimo scoperto;
iii) l'illegittimità del computo dei cd. giorni-valuta; iv) l'illegittimità del superamento del tasso soglia ex L. 108/1996.
Le doglianze dell'opponente sono state efficacemente indagate dalla disamina del CTU, dott. , i cui esiti sono pienamente condivisibili poiché lineari e coerenti Persona_2 con le disposizioni normative.
3.1. La capitalizzazione degli interessi.
È noto che, a far data dalla fondamentale Cass. civ. n. 21094 del 2004, qualsiasi capitalizzazione applicata ai rapporti bancari ante 2000 è nulla ex art. 1283 cod. civ. e che, a far data dal 2000, ai sensi della delibera CICR 20 aprile 2000, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.lgs. n.
342/1999, la capitalizzazione è legittima solo se è prevista la pari periodicità (art. 2 comma 2 delibera cit.) della capitalizzazione degli interessi e, per i contratti già stipulati prima della entrata in vigore della delibera CICR, è necessario altresì che della capitalizzazione con pari periodicità sia data “opportuna notizia per iscritto alla clientela”
(art. 7, co. 2 delibera cit.), mentre per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della delibera è necessario che la pattuizione sulla pari capitalizzazione sia prevista per iscritto in contratto.
Con riferimento al rapporto in esame, non essendo stata riscontrata dal CTU la previsione contrattuale della clausola di periodicità di capitalizzazione degli interessi ove è prevista la reciproca capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, gli interessi sia attivi che passivi non sono stati capitalizzati trimestralmente.
3.2. Le somme addebitate a titolo di CMS.
Va premesso che la commissione di massimo è legittima solo per i conti correnti affidati, ossia sui quali è stata stipulata un'apertura di credito (contratto di finanziamento bancario). La CMS, infatti, è il corrispettivo previsto dalla banca per l'apertura del credito al correntista, sicché sui conti correnti ordinari, sui quali non sia offerto nessun credito al correntista, la CMS è di per sé illegittima, in quanto configura un corrispettivo di una prestazione non eseguita.
pagina 5 di 9 Senonché, la CMS, a far data 1992 (data di introduzione della forma scritta per i contratti bancari), va pattuita, come ogni altra clausola in forma scritta, a pena la nullità. Peraltro, non solo occorre che detta clausola sia pattuita per iscritto, ma è altresì necessario che la stessa sia determinata, ossia pattuita in maniera specifica in merito alla misura, alla base di calcolo ed alla durata dello scoperto (è specifica, ad esempio, CMS del 3% sul picco di massimo utilizzo nel trimestre di riferimento, pena altrimenti la nullità per indeterminatezza dell'oggetto (da ultimo, Cass. civ. n. 19825/2022).
Con riferimento al rapporto in esame, le commissioni di massimo scoperto sono state escluse dal conteggio del CTU perché non previste contrattualmente.
3.3. Antergazione e postergazione delle valute.
Ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, in mancanza di diversa pattuizione delle parti, gli interessi sui versamenti e sui prelievi vanno calcolati dal giorno coincidente con la data delle operazioni. Tuttavia, accade che nei contratti bancari sia prevista la postergazione delle poste in accredito, che comporta minori interessi a credito del correntista e l'antergazione delle poste in addebito, che comporta maggiori interessi a debito a carico del correntista. Tale prassi, sempre in ossequio della forma scritta dei contratti bancari, a far data dal 1992, se non è pattuita per iscritto, è nulla e le valute vanno pertanto ricalcolate secondo il dettato di legge.
Con riferimento al rapporto in esame, il CTU ha riferito che le spese riscontrate nel conto corrente sono state escluse perché non previste contrattualmente.
3.4. L'usura c.d. sopravvenuta.
Quanto alla sollevata eccezione di usura, si osserva, in diritto, che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nell'ambito di un rapporto di mutuo viene in rilievo unicamente l'usura "originaria" (quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella sopravvenuta: ed invero, secondo Cassazione civile, sez. un.,
19.10.2017 n. 24675, "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto pagina 6 di 9 superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
Secondo la giurisprudenza prevalente, condivisa da questo Tribunale, i principi sopra richiamati sono applicabili anche ai rapporti di conto corrente, come quello oggetto di causa.
Ne consegue che la valutazione della contestazione in esame deve essere limitata al tasso corrispettivo e moratorio pattuito in sede di stipula del mutuo rispetto al tasso - soglia vigente in quel momento.
Pertanto, condividendosi sul punto le osservazioni del Ctp di parte opposta, ritiene il decidente che nell'accertamento del rapporto dare – avere tra le parti, non debba tenersi conto, perchè irrilevante, della valutazione del CTU, nella parte in cui ha accertato la presenza di usura sopravvenuta “nel terzo e nel quarto trimestre dell'esercizio 2010”.
3.5. Il ricalcolo del saldo nei rapporti di dare ed avere tra le parti.
Alla luce delle decurtazioni il CTU ha operato un ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti formulando due ipotesi alternative, e precisamente: 1) un saldo a debito del correntista a seguito ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente alla data del
30/06/2011 di € 1.595,00; 2) un saldo a debito del correntista, a seguito dello scorporo degli interessi non dovuti per il superamento del tasso soglia ex art. 1815 c.c. (c.d. usura sopravvenuta), di € 1.416,31 (1.595,00 - 178,69).
Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Tribunale che tra le ipotesi di ricalcolo prospettate dal Ctu la più corretta sia la prima, che riduce l'esposizione debitoria del correntista a €
1.595,00 a debito del correntista senza tenere conto della usura sopravvenuta.
In definitiva, il saldo del conto corrente oggetto di causa va accertato nella misura di €
1.595,00 a debito del correntista.
4. Conclusioni.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, d'importo superiore, e gli opponenti vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 1.595,00 per saldo debitore del conto corrente n. 000002813863 [già c/c n. 20608], oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dal giorno della proposizione della domanda fino al soddisfo.
5. Infine, parte opponente ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia,
pagina 7 di 9 riservando domanda per il risarcimento dei danni all'esito dell'accoglimento della presente domanda.
La domanda è infondata e va rigettata, non essendo stata provata l'illegittima segnalazione del nominativo del correntista alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia.
6. Sulle spese di lite.
Il parziale accoglimento della spiegata opposizione giustifica la compensazione dei due terzi delle spese processuali e la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento del rimanente terzo delle spese processuali, che va liquidato come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, in relazione al valore liquidato all'esito del giudizio.
Vanno di contro compensate le spese tra gli opponenti e la società
[...]
e per essa, la mandataria intervenuta Controparte_3 Controparte_4 in corso di giudizio, ai sensi dell'art. 111 cpc, non essendo stata autorizzata l'estromissione della cedente.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste per due terzi a carico della banca opposta e per il restante terzo a carico degli opponenti in via solidale.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della parte opposta, della somma complessiva di € 1.595,00, oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dal giorno della proposizione della domanda fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna della banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia;
4) compensa i due terzi delle spese processuali tra gli opponenti e la parte opposta;
5) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso di un terzo delle spese processuali in favore della parte opposta, liquidato in € 800,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
compensa la restante metà delle spese processuali;
6) compensa integralmente le spese processuali tra gli opponenti e la
[...]
e per essa, la mandataria Controparte_3 Controparte_4
pagina 8 di 9 7) pone definitivamente le spese di ctu per due terzi a carico della banca opposta e per il restante terzo a carico degli opponenti in via solidale.
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 9 di 9