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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 947/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2307/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2788/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 17 e pubblicata il
08/03/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
27/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: la parte si oppone
Resistente/Appellato: l'agenzia chiede un termine per verificare l'integrale pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, ha chiesto l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questa C.G.T. n.2788/2022 di conferma della sentenza n. 8948/2015 della C.T.P. di Catania di condanna dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, al rimborso del 90% della imposta IRPEF versata nel triennio 1990 – 1992, oltre interessi e rivalutazione.
La intimata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, con nota prot. n. 152149/2024, ha ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio, avendo provveduto, a termini dell'art.16 octies Lg. 123/2017, al suddetto rimborso, applicando una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata e nulla dovendo a titolo di rivalutazione. Con successiva nota, depositata il g. 11.02.2025, ha comunicato e documentato l'avvenuto pagamento del residuo 50% .
Alla udienza del 21/02/2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T., in composizione monocratica a termini dell'art. 70, c.10bis, D.Lgs. 546/1992, osserva che non può essere accolta la tesi della resistente Agenzia delle Entrate che pretende contenuto, detto rimborso, a termini del citato art.16 octies Lg. 123/2017, nei limiti della spesa autorizzata, atteso che, detta norma, nel disporre che, nella ipotesi che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate dovesse eccedere le complessive risorse stanziate dalla cennata norma, i rimborsi siano effettuati con la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute e che non siano effettuati rimborsi se esaurite dette risorse, è norma che attiene al momento esecutivo del diritto al rimborso quale determinato in sede giudiziale e non incide, pertanto, nel momento del suo accertamento e dell'obbligo dell'Ufficio di ottemperare al comando giudiziale
.
La imposta da rimborsare, come determinata dal giudice di primo grado e confermato dal Giudice dell'appello, ammonta a complessivi € 19.111,73 , così come distinte nella cennata sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, voce questa, riconosciuta dal giudice dell'appello su domanda avanzata dal Ric._1 solo in sede di controdeduzioni all'appello dell'Ufficio e non nel giudizio di primo grado.
Ritenuto che l'Agenzia delle Entrate ha documentato di avere rimborsato, per ciascuno degli anni 1990,
1991 e 1992, la imposta di € 2.866,74, per il triennio, pari a complessivi € 8.600,22, nonché la somma di
€ 2.440,30 per interessi maturati, è ancora dovuta, dalla stessa, per rimborso della imposta del triennio la somma di € (19.111,73 – 8.600,25) = € 10.511,42 , oltre interessi maturati e maturandi, detratta la somma già versata a detto titolo di € 2.440,30 ed oltre rivalutazione a decorrere dalla sentenza d'appello e tenendo conto dei versamenti di imposta successivamente effettuati dall'Ufficio.
Ritenuto, pertanto, che l'Ufficio ha ottemperato solo in parte al giudicato formatosi all'esito della cennata sentenza di questa C.G.T. n. 2788/2022, va affermata la persistenza dell'obbligo, a suo carico, di versare quanto ancora dovuto al ricorrente per rimborso della imposta relativa al triennio 1900/1992, oltre accessori maturati e maturandi come sopra specificato.
Nei visti termini, va, pertanto, accolto il ricorso in esame e dichiarato l'obbligo della intimata Agenzia delle
Entrate di Catania, di adottare, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, i provvedimenti necessari al pagamento di quanto ancora dovuto in forza del suddetto giudicato, nonché, come in appresso, le spese resesi necessarie per l'attivazione del presente giudizio.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario ad acta, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catania o funzionario dallo stesso delegato, affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del sopradetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione intimata.
Le spese del presente giudizio, avendo in parte adempiuto, l'Ufficio, con il parziale rimborso del dovuto, agli obblighi nascenti dal predetto giudicato, si pongono a carico dello stesso nella misura della metà che si liquida come in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione di Catania, Sezione interna 17, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso di Ricorrente_1, dichiara, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, di adottare i dovuti provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del giudicato indicato in epigrafe, all'uopo assegnando al predetto Ufficio il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catania o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza della sopradetta data,
a dare esecuzione al giudicato a spese dell'Ufficio inadempiente. Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Catania al pagamento, in favore del ricorrente, della metà delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 450,00, comprensivo del rimborso del contributo unificato ed oltre accessori, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente .
Catania lì 21.02.2025 Il Giudice Unico
GiambattistaSchininà
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2307/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2788/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 17 e pubblicata il
08/03/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
27/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: la parte si oppone
Resistente/Appellato: l'agenzia chiede un termine per verificare l'integrale pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, ha chiesto l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questa C.G.T. n.2788/2022 di conferma della sentenza n. 8948/2015 della C.T.P. di Catania di condanna dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, al rimborso del 90% della imposta IRPEF versata nel triennio 1990 – 1992, oltre interessi e rivalutazione.
La intimata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, con nota prot. n. 152149/2024, ha ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio, avendo provveduto, a termini dell'art.16 octies Lg. 123/2017, al suddetto rimborso, applicando una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata e nulla dovendo a titolo di rivalutazione. Con successiva nota, depositata il g. 11.02.2025, ha comunicato e documentato l'avvenuto pagamento del residuo 50% .
Alla udienza del 21/02/2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T., in composizione monocratica a termini dell'art. 70, c.10bis, D.Lgs. 546/1992, osserva che non può essere accolta la tesi della resistente Agenzia delle Entrate che pretende contenuto, detto rimborso, a termini del citato art.16 octies Lg. 123/2017, nei limiti della spesa autorizzata, atteso che, detta norma, nel disporre che, nella ipotesi che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate dovesse eccedere le complessive risorse stanziate dalla cennata norma, i rimborsi siano effettuati con la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute e che non siano effettuati rimborsi se esaurite dette risorse, è norma che attiene al momento esecutivo del diritto al rimborso quale determinato in sede giudiziale e non incide, pertanto, nel momento del suo accertamento e dell'obbligo dell'Ufficio di ottemperare al comando giudiziale
.
La imposta da rimborsare, come determinata dal giudice di primo grado e confermato dal Giudice dell'appello, ammonta a complessivi € 19.111,73 , così come distinte nella cennata sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, voce questa, riconosciuta dal giudice dell'appello su domanda avanzata dal Ric._1 solo in sede di controdeduzioni all'appello dell'Ufficio e non nel giudizio di primo grado.
Ritenuto che l'Agenzia delle Entrate ha documentato di avere rimborsato, per ciascuno degli anni 1990,
1991 e 1992, la imposta di € 2.866,74, per il triennio, pari a complessivi € 8.600,22, nonché la somma di
€ 2.440,30 per interessi maturati, è ancora dovuta, dalla stessa, per rimborso della imposta del triennio la somma di € (19.111,73 – 8.600,25) = € 10.511,42 , oltre interessi maturati e maturandi, detratta la somma già versata a detto titolo di € 2.440,30 ed oltre rivalutazione a decorrere dalla sentenza d'appello e tenendo conto dei versamenti di imposta successivamente effettuati dall'Ufficio.
Ritenuto, pertanto, che l'Ufficio ha ottemperato solo in parte al giudicato formatosi all'esito della cennata sentenza di questa C.G.T. n. 2788/2022, va affermata la persistenza dell'obbligo, a suo carico, di versare quanto ancora dovuto al ricorrente per rimborso della imposta relativa al triennio 1900/1992, oltre accessori maturati e maturandi come sopra specificato.
Nei visti termini, va, pertanto, accolto il ricorso in esame e dichiarato l'obbligo della intimata Agenzia delle
Entrate di Catania, di adottare, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, i provvedimenti necessari al pagamento di quanto ancora dovuto in forza del suddetto giudicato, nonché, come in appresso, le spese resesi necessarie per l'attivazione del presente giudizio.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario ad acta, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catania o funzionario dallo stesso delegato, affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del sopradetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione intimata.
Le spese del presente giudizio, avendo in parte adempiuto, l'Ufficio, con il parziale rimborso del dovuto, agli obblighi nascenti dal predetto giudicato, si pongono a carico dello stesso nella misura della metà che si liquida come in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione di Catania, Sezione interna 17, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso di Ricorrente_1, dichiara, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, di adottare i dovuti provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del giudicato indicato in epigrafe, all'uopo assegnando al predetto Ufficio il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catania o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza della sopradetta data,
a dare esecuzione al giudicato a spese dell'Ufficio inadempiente. Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Catania al pagamento, in favore del ricorrente, della metà delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 450,00, comprensivo del rimborso del contributo unificato ed oltre accessori, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente .
Catania lì 21.02.2025 Il Giudice Unico
GiambattistaSchininà