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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2785/2023 promossa da:
(C.F: ), posto in Via Longo n. 18, Sesto Fiorentino in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amm.tore pt Promis S.r.l. (p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA_2
Sig. (c.f. ), elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza San Parte_2 C.F._1
Jacopino n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Vincenza Buscema (c. f. , che lo C.F._2
rappresenta e lo difende come da mandato allegato
PARTE ATTRICE
Contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA RIMASTA CONTUMACE
OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
CONCLUSIONI
Per parte attrice;
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato che il convenuto
Geometra per le ragioni tutte esposte e documentate, è risultato inadempiente agli Controparte_1
obblighi gestori ed al mandato ricevuto dal , condannare lo stesso al pagamento in Parte_1 favore dell'attore dell'importo di € 53.484,43, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta e di giustizia. Con vittoria di competenze e spese.”
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio il Parte_1
Geometra chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni pari a € Controparte_1
53.484,43, a titolo di inadempimento degli obblighi professionali in qualità di amministratore del medesimo. L'attore, a sostegno della propria pretesa, deduceva che il aveva Parte_1 CP_1
amministrato il Condominio fino al 2.12.2020, data in cui era stato sostituito dalla per le CP_2 numerose violazioni dell'obbligo di diligenza nell'espletamento delle funzioni di amministratore, consistenti, sostanzialmente, nel non aver pagato le forniture di acqua e altre spese del Condominio e nel non aver formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2020, emesso dal Tribunale di
Firenze per la somma di €11.120,71 in favore dell'Avv. Ricci a titolo di pagamento dei propri compensi professionali. Infatti, il in merito al contenzioso con l'Avv. Ricci, Parte_1
affermava che l'incarico era stato conferito a quest'ultimo dal convenuto in assenza di una CP_1 delibera da parte dei condomini, che ritenevano del tutto superflua l'assistenza, visto che la controversia per cui era stato assunto non riguardava il citato. Parte_1
La difesa di parte attrice allegava poi che, in ogni caso, poco dopo che la aveva assunto la CP_2 gestione del Condominio, quest'ultimo riceveva numerose domande di pagamento da parte dei fornitori per i servizi resi al Condominio, tra cui vi erano la richiesta di pagamento da parte dell'impresa Santini per € 16.792,68 (doc. 5), da parte della ditta CC Restauri per l'importo di € 3.313,52, da parte dell'impresa Flash Cleaner disinfestazioni per € 1.500,00, nonché da parte di che aveva CP_3
ottenuto dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo n. 5686/2019 per € 17.130,31, emesso per il mancato pagamento della fornitura di acqua del Condominio relativamente agli anni 2018, 2019, 2020 oltre che per gli importi di cui alle fatture nn. 7020011000867373, 7020011001280091,
7019011001302203, 7020011000044131, 7020011000436139 (doc.6). L'attore evidenziava altresì che, in punto di mancato pagamento di quest'ultima aveva interrotto la fornitura idrica al CP_3
riattivata solo a seguito del pagamento della somma di cui al decreto, attraverso un piano Parte_1
di rientro (doc.7). L'attore deduceva altresì che il convenuto, a dimostrazione della sua negligenza, non aveva trasferito tutta la documentazione del al nuovo amministratore Parte_1 CP_2
contravvenendo agli obblighi previsti dal suo incarico. Pertanto, alla luce dell'imperizia dell'ammini- stratore in violazione della diligenza richiesta dall'art 1710 c.c. e, in via generale, dall'art CP_1
1176 c.c., secondo il quale il professionista deve svolgere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, l'attore chiedeva di essere risarcito del danno patrimoniale, ammontante complessivamente a € 53.484,43, di cui €41.001,36 a titolo di pagamento dei fornitori del Condominio
pagina 2 di 5 e della restante parte a titolo di pagamento dei compensi dell'Avv. Ricci. In via istruttoria, chiedeva di ammettersi CTU contabile.
***
Assegnato il fascicolo allo scrivente Magistrato, all'udienza del 04.10.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, rinviando la causa all'udienza cartolare del 23.1.2024. Con ordinanza del
27.1.2024, il giudice riteneva la causa sufficientemente istruita in via documentale e pertanto fissava l'udienza del 19.9.2024 per la rimessione della causa in decisione, rispetto ai quali decorrevano i termini per le conclusionali e le memorie di replica.
***
La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In primis, il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al contratto di amministrazione di condominio, al di là dei poteri e degli obblighi previsti espressamente dagli artt.
1129, 1130 e 1131 c.c., trova applicazione la disciplina in tema di mandato, di cui agli articoli 1710 c.c.
e ss. (cfr., ex multis, Cass n. 7874/2021 Cass. n.20137/2017, Cass. n.12678/2014, Cass. 36430/2021); alla luce di tale richiamo normativo, per valutare se sussista o meno la responsabilità dell' amministratore di condominio per violazioni degli obblighi concernenti il suo incarico, esattamente come quella di ogni professionista, occorre rilevare in primo luogo se sussiste o meno la negligenza, e, in secondo luogo, se tra la condotta ed il danno vi sia un nesso di causalità, inteso nel senso che ove il professionista avesse tenuto la condotta diligente il cliente non avrebbe subito il pregiudizio.
Per quanto riguarda il parametro della diligenza richiesta al professionista, la condotta di quest'ultimo deve essere valutata con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1710 c.c. (e in via generale ai sensi dell'art 1176 comma 2, c.p.c.), da commisurare sia a quella svolta da un professionista di preparazione e attenzione medie, inteso come sufficientemente preparato, zelante e solerte (Cass.
13777/2018; ma vedi anche Cass. n. 24213/2015; Cass. 10289/2015; Cass. n. 10431/2000 nonché, in tema di mandato anche Cass 19778/2003), sia alla natura e la portata del suo incarico (cfr. Cass.
n.13007/2016). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'amministratore non abbia assolto CP_1 all'onere di diligenza a cui era obbligato. Infatti, dal carteggio di causa è emersa l'imperizia dell'amministratore nella gestione del sia in punto di rendicontazione del patrimonio Parte_1
condominiale, vista l'incapienza di quest'ultimo a far fronte alle obbligazioni a cui era tenuto nonostante i puntuali pagamenti dei singoli condomini (doc.9-17), sia in punto di rappresentanza del dato la richiesta di assistenza legale all'Avv. Ricci mai approvata dal come Parte_1 Parte_1 per stessa ammissione del convenuto in sede di invio dell'elenco dei documenti del al Parte_1 nuovo amministratore (doc.2) e in occasione della risposta alla diffida all'Avv. Buscema (doc. 4), sia,
pagina 3 di 5 infine, per le lacune nella trasmissione della documentazione concernente il Condominio (doc.2), lacune che, peraltro, come si evince dagli atti di causa, non sono mai state colmate nemmeno a seguito di invio della diffida da parte dell'Avv. Buscema. Tali imperizie costituiscono espressa violazione degli obblighi di legge dell'amministratore, secondo quanto previsto dagli artt. 1129, art 1130 c.c., nonché dall'art 1713 c.c.
In punto di prova del danno e del nesso eziologico tra quest'ultimo e la negligenza del Geom. CP_1
l'onere probatorio risulta altresì soddisfatto. Infatti, per quanto riguarda il contezioso con l'Avv. Ricci,
l'assistenza legale -mai richiesta- ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo a favore del medesimo nonché del successivo atto di precetto, maggiorato degli interessi di mora (doc.21). Risulta altresì provato, in merito, anche il nesso di causalità, visto che l'imperizia del circa la non necessaria CP_1
assistenza legale e la mancata opposizione nei tempi del decreto emesso a favore dell'Avv. Ricci, è stata ammessa dallo stesso convenuto sia in sede di invio dell'elenco dei documenti inviati alla nuova amministrazione (doc. 2 punto 17) sia in occasione della mail di risposta alla diffida inviata dall'Avv.
Buscema (doc.4). E la attuale contumacia del convenuto non consente di effettuare valutazioni ulteriori e diverse in ordine a tali circostanze.
In merito invece al danno subito per il mancato pagamento dei fornitori, occorrono alcune considerazioni. Il Tribunale ritiene che siano provati sia il danno sia il nesso eziologico per quanto concerne il contenzioso con nonché quello con l' gli altri danni assunti dal CP_3 Parte_3
invece non risultano provati. Infatti, per quanto concerne il contenzioso con Parte_1 CP_3 risulta provato sia il danno, consistente nell'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del per il mancato pagamento dei consumi idrici riferiti a diverse annualità e la conseguente Parte_1
mancata fornitura idrica subita dal , riattivata solo a seguito del versamento degli importi Parte_1 di cui al decreto e altre fatture (doc.6), sia il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'imperizia di CP_1
che non ha tenuto correttamente il conto condominiale. Per quanto, invece, concerne il mancato pagamento del fornitore Santini, risulta provato sia il danno, consistente nella diffida di pagamento inviata tramite il proprio avvocato (doc.5), nonché il nesso eziologico tra questo e la condotta del per le stesse considerazioni di cui sopra. Per quanto invece concerne il mancato pagamento CP_1
degli altri fornitori, diversamente, non risulta raggiunta la prova in punto di danno e di conseguenza in punto di nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta dell'Amministratore visto che dal CP_1
carteggio di causa non risulta che né CC Restauri né l'impresa Flash Cleaner disinfestazioni abbiano richiesto gli importi richiesti dall'attore; il danno lamentato è quindi solo allegato ma non provato.
Pertanto, dalla somma richiesta a titolo di risarcimento, pari a € 53.484,43, deve essere detratto pagina 4 di 5 l'importo di € 4.813,52, risultante dalla somma presuntivamente dovuta a Flash Cleaner disinfestazioni, pari a €1.500 (doc.18) e a CC Restauri, pari a €3.313,52 (doc.18).
Per tutto quanto sopra esposto, quindi, il Tribunale accoglie la domanda attorea per la somma di €
52.266,83 risultante dalla somma di: €16.792,68 corrispondente all'importo richiesto per i propri servizi dall' €19.577,16 per le forniture di;
nonché di € 15.896,99 a titolo Parte_3 CP_3 di importo dovuto all'Avv. Ricci.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022 come da NIR (scaglione da €52.001 a €260.000) nei valori minimi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e della contumacia del convenuto, con correlativa minor attività difensiva attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento della domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
CONDANNA al pagamento della somma di € 52.266,83 oltre interessi dal dì del Controparte_1
dovuto sino al saldo in favore del condominio attore;
CONDANNA altresì alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1
della difesa del attore, che vengono liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
spese al 15 %, IVA e CAP di legge se dovuti.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2785/2023 promossa da:
(C.F: ), posto in Via Longo n. 18, Sesto Fiorentino in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amm.tore pt Promis S.r.l. (p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA_2
Sig. (c.f. ), elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza San Parte_2 C.F._1
Jacopino n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Vincenza Buscema (c. f. , che lo C.F._2
rappresenta e lo difende come da mandato allegato
PARTE ATTRICE
Contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA RIMASTA CONTUMACE
OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
CONCLUSIONI
Per parte attrice;
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato che il convenuto
Geometra per le ragioni tutte esposte e documentate, è risultato inadempiente agli Controparte_1
obblighi gestori ed al mandato ricevuto dal , condannare lo stesso al pagamento in Parte_1 favore dell'attore dell'importo di € 53.484,43, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta e di giustizia. Con vittoria di competenze e spese.”
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio il Parte_1
Geometra chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni pari a € Controparte_1
53.484,43, a titolo di inadempimento degli obblighi professionali in qualità di amministratore del medesimo. L'attore, a sostegno della propria pretesa, deduceva che il aveva Parte_1 CP_1
amministrato il Condominio fino al 2.12.2020, data in cui era stato sostituito dalla per le CP_2 numerose violazioni dell'obbligo di diligenza nell'espletamento delle funzioni di amministratore, consistenti, sostanzialmente, nel non aver pagato le forniture di acqua e altre spese del Condominio e nel non aver formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2020, emesso dal Tribunale di
Firenze per la somma di €11.120,71 in favore dell'Avv. Ricci a titolo di pagamento dei propri compensi professionali. Infatti, il in merito al contenzioso con l'Avv. Ricci, Parte_1
affermava che l'incarico era stato conferito a quest'ultimo dal convenuto in assenza di una CP_1 delibera da parte dei condomini, che ritenevano del tutto superflua l'assistenza, visto che la controversia per cui era stato assunto non riguardava il citato. Parte_1
La difesa di parte attrice allegava poi che, in ogni caso, poco dopo che la aveva assunto la CP_2 gestione del Condominio, quest'ultimo riceveva numerose domande di pagamento da parte dei fornitori per i servizi resi al Condominio, tra cui vi erano la richiesta di pagamento da parte dell'impresa Santini per € 16.792,68 (doc. 5), da parte della ditta CC Restauri per l'importo di € 3.313,52, da parte dell'impresa Flash Cleaner disinfestazioni per € 1.500,00, nonché da parte di che aveva CP_3
ottenuto dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo n. 5686/2019 per € 17.130,31, emesso per il mancato pagamento della fornitura di acqua del Condominio relativamente agli anni 2018, 2019, 2020 oltre che per gli importi di cui alle fatture nn. 7020011000867373, 7020011001280091,
7019011001302203, 7020011000044131, 7020011000436139 (doc.6). L'attore evidenziava altresì che, in punto di mancato pagamento di quest'ultima aveva interrotto la fornitura idrica al CP_3
riattivata solo a seguito del pagamento della somma di cui al decreto, attraverso un piano Parte_1
di rientro (doc.7). L'attore deduceva altresì che il convenuto, a dimostrazione della sua negligenza, non aveva trasferito tutta la documentazione del al nuovo amministratore Parte_1 CP_2
contravvenendo agli obblighi previsti dal suo incarico. Pertanto, alla luce dell'imperizia dell'ammini- stratore in violazione della diligenza richiesta dall'art 1710 c.c. e, in via generale, dall'art CP_1
1176 c.c., secondo il quale il professionista deve svolgere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, l'attore chiedeva di essere risarcito del danno patrimoniale, ammontante complessivamente a € 53.484,43, di cui €41.001,36 a titolo di pagamento dei fornitori del Condominio
pagina 2 di 5 e della restante parte a titolo di pagamento dei compensi dell'Avv. Ricci. In via istruttoria, chiedeva di ammettersi CTU contabile.
***
Assegnato il fascicolo allo scrivente Magistrato, all'udienza del 04.10.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, rinviando la causa all'udienza cartolare del 23.1.2024. Con ordinanza del
27.1.2024, il giudice riteneva la causa sufficientemente istruita in via documentale e pertanto fissava l'udienza del 19.9.2024 per la rimessione della causa in decisione, rispetto ai quali decorrevano i termini per le conclusionali e le memorie di replica.
***
La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In primis, il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al contratto di amministrazione di condominio, al di là dei poteri e degli obblighi previsti espressamente dagli artt.
1129, 1130 e 1131 c.c., trova applicazione la disciplina in tema di mandato, di cui agli articoli 1710 c.c.
e ss. (cfr., ex multis, Cass n. 7874/2021 Cass. n.20137/2017, Cass. n.12678/2014, Cass. 36430/2021); alla luce di tale richiamo normativo, per valutare se sussista o meno la responsabilità dell' amministratore di condominio per violazioni degli obblighi concernenti il suo incarico, esattamente come quella di ogni professionista, occorre rilevare in primo luogo se sussiste o meno la negligenza, e, in secondo luogo, se tra la condotta ed il danno vi sia un nesso di causalità, inteso nel senso che ove il professionista avesse tenuto la condotta diligente il cliente non avrebbe subito il pregiudizio.
Per quanto riguarda il parametro della diligenza richiesta al professionista, la condotta di quest'ultimo deve essere valutata con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1710 c.c. (e in via generale ai sensi dell'art 1176 comma 2, c.p.c.), da commisurare sia a quella svolta da un professionista di preparazione e attenzione medie, inteso come sufficientemente preparato, zelante e solerte (Cass.
13777/2018; ma vedi anche Cass. n. 24213/2015; Cass. 10289/2015; Cass. n. 10431/2000 nonché, in tema di mandato anche Cass 19778/2003), sia alla natura e la portata del suo incarico (cfr. Cass.
n.13007/2016). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'amministratore non abbia assolto CP_1 all'onere di diligenza a cui era obbligato. Infatti, dal carteggio di causa è emersa l'imperizia dell'amministratore nella gestione del sia in punto di rendicontazione del patrimonio Parte_1
condominiale, vista l'incapienza di quest'ultimo a far fronte alle obbligazioni a cui era tenuto nonostante i puntuali pagamenti dei singoli condomini (doc.9-17), sia in punto di rappresentanza del dato la richiesta di assistenza legale all'Avv. Ricci mai approvata dal come Parte_1 Parte_1 per stessa ammissione del convenuto in sede di invio dell'elenco dei documenti del al Parte_1 nuovo amministratore (doc.2) e in occasione della risposta alla diffida all'Avv. Buscema (doc. 4), sia,
pagina 3 di 5 infine, per le lacune nella trasmissione della documentazione concernente il Condominio (doc.2), lacune che, peraltro, come si evince dagli atti di causa, non sono mai state colmate nemmeno a seguito di invio della diffida da parte dell'Avv. Buscema. Tali imperizie costituiscono espressa violazione degli obblighi di legge dell'amministratore, secondo quanto previsto dagli artt. 1129, art 1130 c.c., nonché dall'art 1713 c.c.
In punto di prova del danno e del nesso eziologico tra quest'ultimo e la negligenza del Geom. CP_1
l'onere probatorio risulta altresì soddisfatto. Infatti, per quanto riguarda il contezioso con l'Avv. Ricci,
l'assistenza legale -mai richiesta- ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo a favore del medesimo nonché del successivo atto di precetto, maggiorato degli interessi di mora (doc.21). Risulta altresì provato, in merito, anche il nesso di causalità, visto che l'imperizia del circa la non necessaria CP_1
assistenza legale e la mancata opposizione nei tempi del decreto emesso a favore dell'Avv. Ricci, è stata ammessa dallo stesso convenuto sia in sede di invio dell'elenco dei documenti inviati alla nuova amministrazione (doc. 2 punto 17) sia in occasione della mail di risposta alla diffida inviata dall'Avv.
Buscema (doc.4). E la attuale contumacia del convenuto non consente di effettuare valutazioni ulteriori e diverse in ordine a tali circostanze.
In merito invece al danno subito per il mancato pagamento dei fornitori, occorrono alcune considerazioni. Il Tribunale ritiene che siano provati sia il danno sia il nesso eziologico per quanto concerne il contenzioso con nonché quello con l' gli altri danni assunti dal CP_3 Parte_3
invece non risultano provati. Infatti, per quanto concerne il contenzioso con Parte_1 CP_3 risulta provato sia il danno, consistente nell'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del per il mancato pagamento dei consumi idrici riferiti a diverse annualità e la conseguente Parte_1
mancata fornitura idrica subita dal , riattivata solo a seguito del versamento degli importi Parte_1 di cui al decreto e altre fatture (doc.6), sia il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'imperizia di CP_1
che non ha tenuto correttamente il conto condominiale. Per quanto, invece, concerne il mancato pagamento del fornitore Santini, risulta provato sia il danno, consistente nella diffida di pagamento inviata tramite il proprio avvocato (doc.5), nonché il nesso eziologico tra questo e la condotta del per le stesse considerazioni di cui sopra. Per quanto invece concerne il mancato pagamento CP_1
degli altri fornitori, diversamente, non risulta raggiunta la prova in punto di danno e di conseguenza in punto di nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta dell'Amministratore visto che dal CP_1
carteggio di causa non risulta che né CC Restauri né l'impresa Flash Cleaner disinfestazioni abbiano richiesto gli importi richiesti dall'attore; il danno lamentato è quindi solo allegato ma non provato.
Pertanto, dalla somma richiesta a titolo di risarcimento, pari a € 53.484,43, deve essere detratto pagina 4 di 5 l'importo di € 4.813,52, risultante dalla somma presuntivamente dovuta a Flash Cleaner disinfestazioni, pari a €1.500 (doc.18) e a CC Restauri, pari a €3.313,52 (doc.18).
Per tutto quanto sopra esposto, quindi, il Tribunale accoglie la domanda attorea per la somma di €
52.266,83 risultante dalla somma di: €16.792,68 corrispondente all'importo richiesto per i propri servizi dall' €19.577,16 per le forniture di;
nonché di € 15.896,99 a titolo Parte_3 CP_3 di importo dovuto all'Avv. Ricci.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022 come da NIR (scaglione da €52.001 a €260.000) nei valori minimi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e della contumacia del convenuto, con correlativa minor attività difensiva attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento della domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
CONDANNA al pagamento della somma di € 52.266,83 oltre interessi dal dì del Controparte_1
dovuto sino al saldo in favore del condominio attore;
CONDANNA altresì alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1
della difesa del attore, che vengono liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
spese al 15 %, IVA e CAP di legge se dovuti.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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