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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNL-19000368 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2877/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, impugna l'avviso di accertamento n. TNL-19000368 emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, con il quale l'Ufficio procede per l'omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c. d. “ecotassa”) relativa all'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Il Ricorrente precisa di avere acquistato il veicolo targato Targa_1 in data 19/02/2019 e che lo stesso è stato immatricolato in data 23/04/2019, come documentato dal contratto di acquisto, dal libretto di circolazione e relativo certificato di proprietà che produce.
Rappresenta di avere presentato richiesta di annullamento dell'atto in autotutela in data 27/11/2024, senza ottenere risposta.
Richiama l'articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e la
Risoluzione n. 32/E del 28/02/2019 dell'Agenzia delle Entrate dai quali emerge che l'imposta oggetto di contestazione è “dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021." Per tale motivo ritiene che il veicolo non sia oggetto di imposizione ai fini della c.d. ecotassa.
Conclude chiedendo l'accoglimento della richiesta di annullamento totale dell'atto di accertamento, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva che il ricorso merita accoglimento.
L'imposta cosidetta "ecotassa" è prevista dall'articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce come “A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre
2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta ...."
Regolamenta altresì l'assoggettamento a tale imposta la Risoluzione n. 32/E del 28/02/2019 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, di detrazioni fiscali per le spese per le infrastrutture di ricarica e d'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi più inquinanti (c.d. ECOTASSA) di cui articolo 1, commi da
1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ai fini della c.d. ECOTASSA, la risoluzione individua i soggetti passivi dell'imposta e la necessità che i due presupposti dell'imposta (acquisto e immatricolazione dell'autovettura) debbano avvenire necessariamente nell'arco temporale individuato dal legislatore ( 1 marzo 2019- 31 dicembre 2019)
Detta risoluzione chiarisce espressamente che l'imposta oggetto di contestazione è “dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. […] di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28/02/2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 01/03/2019”.
Rilevato che il ricorrente ha acquistato l'autovettura in data 19/02/2019 e che il veicolo è stato immatricolato in data 23/04/2019, ritiene questa Corte che l'autovettura tg Targa_1 non debba essere assoggettata alla imposta in oggetto.
Il ricorso va quindi accolto e l'atto impugnato deve essere annullato. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNL-19000368 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2877/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, impugna l'avviso di accertamento n. TNL-19000368 emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, con il quale l'Ufficio procede per l'omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c. d. “ecotassa”) relativa all'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Il Ricorrente precisa di avere acquistato il veicolo targato Targa_1 in data 19/02/2019 e che lo stesso è stato immatricolato in data 23/04/2019, come documentato dal contratto di acquisto, dal libretto di circolazione e relativo certificato di proprietà che produce.
Rappresenta di avere presentato richiesta di annullamento dell'atto in autotutela in data 27/11/2024, senza ottenere risposta.
Richiama l'articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e la
Risoluzione n. 32/E del 28/02/2019 dell'Agenzia delle Entrate dai quali emerge che l'imposta oggetto di contestazione è “dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021." Per tale motivo ritiene che il veicolo non sia oggetto di imposizione ai fini della c.d. ecotassa.
Conclude chiedendo l'accoglimento della richiesta di annullamento totale dell'atto di accertamento, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva che il ricorso merita accoglimento.
L'imposta cosidetta "ecotassa" è prevista dall'articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce come “A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre
2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta ...."
Regolamenta altresì l'assoggettamento a tale imposta la Risoluzione n. 32/E del 28/02/2019 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, di detrazioni fiscali per le spese per le infrastrutture di ricarica e d'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi più inquinanti (c.d. ECOTASSA) di cui articolo 1, commi da
1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ai fini della c.d. ECOTASSA, la risoluzione individua i soggetti passivi dell'imposta e la necessità che i due presupposti dell'imposta (acquisto e immatricolazione dell'autovettura) debbano avvenire necessariamente nell'arco temporale individuato dal legislatore ( 1 marzo 2019- 31 dicembre 2019)
Detta risoluzione chiarisce espressamente che l'imposta oggetto di contestazione è “dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. […] di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28/02/2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 01/03/2019”.
Rilevato che il ricorrente ha acquistato l'autovettura in data 19/02/2019 e che il veicolo è stato immatricolato in data 23/04/2019, ritiene questa Corte che l'autovettura tg Targa_1 non debba essere assoggettata alla imposta in oggetto.
Il ricorso va quindi accolto e l'atto impugnato deve essere annullato. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.