Art. 7.
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-1956, sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo a tale esercizio.
Alla spesa per l'esercizio 1956-57 si provvedera' per lire 3.024.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo e per la differenza a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-1956, sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo a tale esercizio.
Alla spesa per l'esercizio 1956-57 si provvedera' per lire 3.024.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo e per la differenza a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.