Articolo 2 della Legge 16 febbraio 1987, n. 82
Articolo 1Articolo 3
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31 marzo 1987
Art. 2. 1. La permuta di cui all'articolo 1 sara' stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, determinati dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.
2. E' in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987