Art. 2. 1. La permuta di cui all'articolo 1 sara' stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, determinati dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.
2. E' in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.
2. E' in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.