CASS
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2024, n. 6781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6781 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EL SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6781 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 17/11/2020, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto AN La EL responsabile dei reati contestatigli, relativi ai reati di: 1) furto con danneggiamento di materiale vario alla Ferramenta del Centro s.a.s.(in Borgaro T. il 17.2.2018); 2) furto tentato di beni di valore posti all'interno dell'esercizio commerciale Ilaria Viaggi s.a.s., realizzato infrangendo il vetro della porta di accesso (in Borgaro T. il 12.3.2018; 3) furto tentato di beni di valore posti all'interno dell'esercizio commerciale Vottero f.11i s.n.c., dopo aver distrutto la porta di accesso lanciando a forte velocità la propria vettura e profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (in Druento il 22.3.2018); 4) tentativo di furto in privata dimora di soldi e beni di valore, posti all'interno dell'abitazione di LA RU, dopo aver distrutto la porta di accesso, lanciando a forte velocità la propria vettura (in Torino il 25.3.2018). La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i primi tre fatti di reato contestati, per mancanza di querela, ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo 4), in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 276 di multa. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione AN La EL, con un motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 624-bis, 56 e 69 cod. pen. e lamenta l'erroneità della sentenza con riferimento al calcolo della pena, posto che, mentre la Corte territoriale aveva affermato di voler operare nella media della pena, scostandosi di poco dal minimo edittale previsto per il reato tentato, aveva poi, in concreto, applicato un trattamento sanzionatorio corrispondente ad una pena, ridotta per il tentativo, ma partendo dalla pena massima per il delitto consumato con la minima diminuzione per il delitto tentato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte ha indicato la cornice edittale per il reato tentato, ferma la prevalenza riconosciuta dal primo giudice delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata ed all'aggravante della violenza sulle cose, nel massimo di anni 2 di reclusione ed euro 618 di multa. Tale pena è stata ritenuta compresa nella cornice edittale prevista, ratione temporís, per il reato tentato ed indicata, fermo il bilanciamento operato, nella pena che va da un massimo di quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa ad un minimo di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. All'interno di questa forbice, la Corte ha giustificato la scelta di individuare, quanto alla pena detentiva, la pena base di anni due, più alta del minimo, in ragione delle modalità della condotta, posta in essere comunque con violenza sulle cose, ed in ragione dei precedenti specifici che l'imputato annoverava, pena comunque inferiore di otto mesi rispetto a quella applicata dal Tribunale. La Corte ha quindi ulteriormente ridotto tale pena, per la prevalenza delle attenuanti generiche, ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 414 di multa, ulteriormente ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 276 di multa. Il ragionamento non è affetto dal vizio ti:i2iicOmnr_ensibilità denunciato. La Corte di appello ha sviluppato il procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio correttamente, sul presupposto che il massimo della pena per il delitto consumato, ratione temporis, nel vigore dell'art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 giugno 2017, n. 103, (precedentemente alla modifica disposta dalla Legge n. 36/2019), era pari ad anni sei di reclusione ed euro 1500 di multa ed il minimo ad anni tre di reclusione ed euro 927 di multa. 5. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta della commisurazione effettuata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5 n. 3526 del 15/10/2013 dep. 2014, Birra, Rv. 258461- 01). 6. La Corte di appello si è attenuta ai suindicati principi, adottando il metodo sintetico e dando conto dei criteri con i quali ha determinato la pena complessiva inflitta, evidenziando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente, già dichiarato recidivo reiterato e specifico e sia dei precedenti penali del ricorrente. Il procedimento seguito nel giudizio di merito appare esente dalle censure proposte dal ricorrente, dovendo in linea generale rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali 2 sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 7. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, li 11 gennaio 2024 Il coQsigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6781 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 17/11/2020, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto AN La EL responsabile dei reati contestatigli, relativi ai reati di: 1) furto con danneggiamento di materiale vario alla Ferramenta del Centro s.a.s.(in Borgaro T. il 17.2.2018); 2) furto tentato di beni di valore posti all'interno dell'esercizio commerciale Ilaria Viaggi s.a.s., realizzato infrangendo il vetro della porta di accesso (in Borgaro T. il 12.3.2018; 3) furto tentato di beni di valore posti all'interno dell'esercizio commerciale Vottero f.11i s.n.c., dopo aver distrutto la porta di accesso lanciando a forte velocità la propria vettura e profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (in Druento il 22.3.2018); 4) tentativo di furto in privata dimora di soldi e beni di valore, posti all'interno dell'abitazione di LA RU, dopo aver distrutto la porta di accesso, lanciando a forte velocità la propria vettura (in Torino il 25.3.2018). La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i primi tre fatti di reato contestati, per mancanza di querela, ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo 4), in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 276 di multa. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione AN La EL, con un motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 624-bis, 56 e 69 cod. pen. e lamenta l'erroneità della sentenza con riferimento al calcolo della pena, posto che, mentre la Corte territoriale aveva affermato di voler operare nella media della pena, scostandosi di poco dal minimo edittale previsto per il reato tentato, aveva poi, in concreto, applicato un trattamento sanzionatorio corrispondente ad una pena, ridotta per il tentativo, ma partendo dalla pena massima per il delitto consumato con la minima diminuzione per il delitto tentato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte ha indicato la cornice edittale per il reato tentato, ferma la prevalenza riconosciuta dal primo giudice delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata ed all'aggravante della violenza sulle cose, nel massimo di anni 2 di reclusione ed euro 618 di multa. Tale pena è stata ritenuta compresa nella cornice edittale prevista, ratione temporís, per il reato tentato ed indicata, fermo il bilanciamento operato, nella pena che va da un massimo di quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa ad un minimo di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. All'interno di questa forbice, la Corte ha giustificato la scelta di individuare, quanto alla pena detentiva, la pena base di anni due, più alta del minimo, in ragione delle modalità della condotta, posta in essere comunque con violenza sulle cose, ed in ragione dei precedenti specifici che l'imputato annoverava, pena comunque inferiore di otto mesi rispetto a quella applicata dal Tribunale. La Corte ha quindi ulteriormente ridotto tale pena, per la prevalenza delle attenuanti generiche, ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 414 di multa, ulteriormente ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 276 di multa. Il ragionamento non è affetto dal vizio ti:i2iicOmnr_ensibilità denunciato. La Corte di appello ha sviluppato il procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio correttamente, sul presupposto che il massimo della pena per il delitto consumato, ratione temporis, nel vigore dell'art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 giugno 2017, n. 103, (precedentemente alla modifica disposta dalla Legge n. 36/2019), era pari ad anni sei di reclusione ed euro 1500 di multa ed il minimo ad anni tre di reclusione ed euro 927 di multa. 5. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta della commisurazione effettuata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5 n. 3526 del 15/10/2013 dep. 2014, Birra, Rv. 258461- 01). 6. La Corte di appello si è attenuta ai suindicati principi, adottando il metodo sintetico e dando conto dei criteri con i quali ha determinato la pena complessiva inflitta, evidenziando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente, già dichiarato recidivo reiterato e specifico e sia dei precedenti penali del ricorrente. Il procedimento seguito nel giudizio di merito appare esente dalle censure proposte dal ricorrente, dovendo in linea generale rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali 2 sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 7. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, li 11 gennaio 2024 Il coQsigliere estensore