Articolo 18 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 17Articolo 19
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19 aprile 1942
Art. 18.

La pubblicita' del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui e' tenuto il registro delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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