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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI AR ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta N. 6/1 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05KC00302.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05KC00302.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05KC00302.2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , dipendente della S.r.l. Società_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento 730 THL05KC00302/2024 per il periodo d'imposta: 2018, relativo ad IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, oltre sanzioni e interessi con cui l'Ufficio determinava un maggior reddito da lavoro dipendente rappresentato dall'ammontare dei compensi corrisposti dalla Società, ma non dichiarati, né sottoposti a tassazione.
La Guardia di Finanza, per il tramite della Tenenza di Fidenza, segnalava alla Direzione Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate di Parma che, nel corso delle operazioni di verifica nei confronti di diverse società, era stata riscontrato l'uso consolidato e generalizzato, ma illegittimo, della corresponsione ai lavoratori dipendenti, di corpose dazioni di denaro, fuori busta, mascherate come rimborsi spese;
questi controlli, che accertavano, nello specifico, un evidente sistema di elusione delle ritenute sui compensi dei lavoratori, si inserivano nell'ambito di una più ampia indagine di Polizia Giudiziaria, a livello nazionale, finalizzata all'emersione di un collaudato modus operandi posto in essere da “un sodalizio criminoso avvezzo alle frodi fiscali” dedito, in particolare, all'utilizzo di fatture per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti, nonché
a riequilibrare, artificiosamente, le poste di bilancio.
Fra le società controllate figurava la Società_1 Srl, con sede legale a Foggia, operante nel settore della meccanica, che svolgeva lavori specializzati di riparazione e manutenzione di macchinari, su tutto il territorio nazionale.
Detta società, attualmente dichiarata fallita, nel 2017, in relazione al rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con l'odierno ricorrente, avrebbe corrisposto a quest'ultimo, secondo la tesi dell'Ufficio, oltre a quanto risultante dal CU regolarmente sottoposto agli obblighi fiscali e contributivi, l'ulteriore somma di € 17.248,08 non sottoposta a tassazione
Nulla era stato rinvenuto durante le perquisizioni presso la sede legale/operativa della società che fosse idoneo a comprovare l'effettivo sostenimento di dette spese da parte del dipendente ed il loro rimborso;
parimenti, nessun documento era stato esibito, a tal fine, dai rappresentanti della Società stessa, nonostante le specifiche richieste effettuate da parte dei verificatori.
La difesa dei ricorrenti, con articolata argomentazione di cui al ricorso, eccepisce sostanzialmente la violazione dell'art.3 della L. n.241/90 per difetto assoluto di motivazione e la carenza di prova dei presupposti dell'accertamento r la mancanza di altra prova idonea a fondare la tesi di compensi a lui erogati, oltre a quelli di cui alla busta paga;
lamenta illogicità e contraddittorietà manifesta dell'avviso ed illegittimità delle patite sanzioni pecuniarie.
Più in dettaglio, rileva la mancata conoscenza dei motivi da cui è originata la pretesa tributaria in quanto l'atto impositivo si fonderebbe sui risultati di una verifica effettuata in capo ad un terzo soggetto, vale a dire Società_1 S.r.l.
Si é ritualmente costituito in ciascun giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato, con articolata argomentazione di cui alla memoria di costituzione, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle motivazioni dell'avviso di accertamento impugnato si legge testualmente:
“L'importo dei fuori busta è stato calcolato con la seguente formula:
bonifico emesso per emolumenti+
bonifici emessi per acconti e/o saldi vari-
importo netto in busta paga-
spese sostenute e documentate.”
Si legge nelle controdeduzioni dell'Ufficio:
“I militari segnalavano i riflessi inerenti i rapporti di lavoro subordinato alle Direzioni Provinciali competenti e, così, l'Ufficio di Parma poteva rilevare che la Società_1 Srl, nel corso dell'anno 2018, aveva erogato al sig. Nominativo_1 in qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, in organico dal 17/11/2016 con la qualifica di operaio, oltre al reddito dichiarato, anche ulteriori compensi per un ammontare pari ad € 17.248,08, ricostruiti sulla base della differenza tra quanto risulta dalle buste paghe e quanto effettivamente bonificato dal datore di lavoro (Pag. 3)”
L'esame dei conti correnti aziendali ha permesso di individuare, oltre a bonifici erogati a titolo di emolumenti, ulteriori somme che la Società_1 Srl ha corrisposto a numerosi dipendenti, fra i quali l'odierno ricorrente, nel corso degli anni, con le seguenti motivazioni: “ pagamento acconto”, “ pagamento acconto mese di ” ,
“ pagamento differenza stipendio mese di “ , “ saldo stipendio mese di”
Le somme addebitate con le predette motivazioni, non trovando alcun riscontro nelle corrispondenti buste paga, sono state ritenute dei meri “ fuori busta” e come tali assoggettabili a tassazione. Pagg. 10, 11
“Le buste paga percepite dal sig. Ricorrente_1, per l'anno 2018, risultano pari ad € 18.311,00.” Pag. 12
Ebbene appare evidente che per verificare in sede contenziosa la pretesa tributaria impugnata sarebbe stata essenziale la produzione, da parte dell'Ufficio su cui tale onere probatorio incombe, sia delle buste paga che dei bonifici eseguiti dalla Società_1 al ricorrente.
Viceversa l'Ufficio si è limitato a produrre agli atti le movimentazioni del conto corrente del ricorrente dal
30.12.2027 al 30.03.2018.
Ebbene da tali movimentazioni non si leggono le causali indicate a titolo esemplificativo dall'Ufficio come
““ pagamento acconto”, “ pagamento acconto mese di ” , “ pagamento differenza stipendio mese di “ , “ saldo stipendio mese di” ma si evincono semplicemente causali di “accredito per emolumenti” senza altra specificazione e soprattutto senza che questa Corte sia in grado di operare un vaglio tra gli accrediti relativi allo stipendio e quelli relativi ad asseriti compensi “fuori busta”
Agli atti è stata prodotta una movimentazione della “Banca_1” che va dal 30.12.2017 al 30.03.2018 in cui figurano tre bonifici, con la causale stipendio, in data 15.01.2018 di € 1987,50 in data 15.02.2018 di
€ 2.667,03 e in data 15.03.2018 di € 2.271,14 A seguire la movimentazione della Banca_2 che riporta bonifici con cadenza mensile, da Aprile 2018 a Gennaio 2019 per un totale di € 26.393,53 tutti con la causale generica di “Accredito per emolumenti” senza che sia possibile operare un raffronto tra quanto risultante dalle buste paga, non prodotte agli atti, e quanto effettivamente accreditato al ricorrente.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Il carattere assorbente del rilievo inerente la carenza probatoria, esime questa Corte, per il principio della ragione più liquida, dalla disamina degli ulteriori motivi di censura. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. come per legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI AR ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta N. 6/1 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05KC00302.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05KC00302.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05KC00302.2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , dipendente della S.r.l. Società_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento 730 THL05KC00302/2024 per il periodo d'imposta: 2018, relativo ad IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, oltre sanzioni e interessi con cui l'Ufficio determinava un maggior reddito da lavoro dipendente rappresentato dall'ammontare dei compensi corrisposti dalla Società, ma non dichiarati, né sottoposti a tassazione.
La Guardia di Finanza, per il tramite della Tenenza di Fidenza, segnalava alla Direzione Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate di Parma che, nel corso delle operazioni di verifica nei confronti di diverse società, era stata riscontrato l'uso consolidato e generalizzato, ma illegittimo, della corresponsione ai lavoratori dipendenti, di corpose dazioni di denaro, fuori busta, mascherate come rimborsi spese;
questi controlli, che accertavano, nello specifico, un evidente sistema di elusione delle ritenute sui compensi dei lavoratori, si inserivano nell'ambito di una più ampia indagine di Polizia Giudiziaria, a livello nazionale, finalizzata all'emersione di un collaudato modus operandi posto in essere da “un sodalizio criminoso avvezzo alle frodi fiscali” dedito, in particolare, all'utilizzo di fatture per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti, nonché
a riequilibrare, artificiosamente, le poste di bilancio.
Fra le società controllate figurava la Società_1 Srl, con sede legale a Foggia, operante nel settore della meccanica, che svolgeva lavori specializzati di riparazione e manutenzione di macchinari, su tutto il territorio nazionale.
Detta società, attualmente dichiarata fallita, nel 2017, in relazione al rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con l'odierno ricorrente, avrebbe corrisposto a quest'ultimo, secondo la tesi dell'Ufficio, oltre a quanto risultante dal CU regolarmente sottoposto agli obblighi fiscali e contributivi, l'ulteriore somma di € 17.248,08 non sottoposta a tassazione
Nulla era stato rinvenuto durante le perquisizioni presso la sede legale/operativa della società che fosse idoneo a comprovare l'effettivo sostenimento di dette spese da parte del dipendente ed il loro rimborso;
parimenti, nessun documento era stato esibito, a tal fine, dai rappresentanti della Società stessa, nonostante le specifiche richieste effettuate da parte dei verificatori.
La difesa dei ricorrenti, con articolata argomentazione di cui al ricorso, eccepisce sostanzialmente la violazione dell'art.3 della L. n.241/90 per difetto assoluto di motivazione e la carenza di prova dei presupposti dell'accertamento r la mancanza di altra prova idonea a fondare la tesi di compensi a lui erogati, oltre a quelli di cui alla busta paga;
lamenta illogicità e contraddittorietà manifesta dell'avviso ed illegittimità delle patite sanzioni pecuniarie.
Più in dettaglio, rileva la mancata conoscenza dei motivi da cui è originata la pretesa tributaria in quanto l'atto impositivo si fonderebbe sui risultati di una verifica effettuata in capo ad un terzo soggetto, vale a dire Società_1 S.r.l.
Si é ritualmente costituito in ciascun giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato, con articolata argomentazione di cui alla memoria di costituzione, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle motivazioni dell'avviso di accertamento impugnato si legge testualmente:
“L'importo dei fuori busta è stato calcolato con la seguente formula:
bonifico emesso per emolumenti+
bonifici emessi per acconti e/o saldi vari-
importo netto in busta paga-
spese sostenute e documentate.”
Si legge nelle controdeduzioni dell'Ufficio:
“I militari segnalavano i riflessi inerenti i rapporti di lavoro subordinato alle Direzioni Provinciali competenti e, così, l'Ufficio di Parma poteva rilevare che la Società_1 Srl, nel corso dell'anno 2018, aveva erogato al sig. Nominativo_1 in qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, in organico dal 17/11/2016 con la qualifica di operaio, oltre al reddito dichiarato, anche ulteriori compensi per un ammontare pari ad € 17.248,08, ricostruiti sulla base della differenza tra quanto risulta dalle buste paghe e quanto effettivamente bonificato dal datore di lavoro (Pag. 3)”
L'esame dei conti correnti aziendali ha permesso di individuare, oltre a bonifici erogati a titolo di emolumenti, ulteriori somme che la Società_1 Srl ha corrisposto a numerosi dipendenti, fra i quali l'odierno ricorrente, nel corso degli anni, con le seguenti motivazioni: “ pagamento acconto”, “ pagamento acconto mese di ” ,
“ pagamento differenza stipendio mese di “ , “ saldo stipendio mese di”
Le somme addebitate con le predette motivazioni, non trovando alcun riscontro nelle corrispondenti buste paga, sono state ritenute dei meri “ fuori busta” e come tali assoggettabili a tassazione. Pagg. 10, 11
“Le buste paga percepite dal sig. Ricorrente_1, per l'anno 2018, risultano pari ad € 18.311,00.” Pag. 12
Ebbene appare evidente che per verificare in sede contenziosa la pretesa tributaria impugnata sarebbe stata essenziale la produzione, da parte dell'Ufficio su cui tale onere probatorio incombe, sia delle buste paga che dei bonifici eseguiti dalla Società_1 al ricorrente.
Viceversa l'Ufficio si è limitato a produrre agli atti le movimentazioni del conto corrente del ricorrente dal
30.12.2027 al 30.03.2018.
Ebbene da tali movimentazioni non si leggono le causali indicate a titolo esemplificativo dall'Ufficio come
““ pagamento acconto”, “ pagamento acconto mese di ” , “ pagamento differenza stipendio mese di “ , “ saldo stipendio mese di” ma si evincono semplicemente causali di “accredito per emolumenti” senza altra specificazione e soprattutto senza che questa Corte sia in grado di operare un vaglio tra gli accrediti relativi allo stipendio e quelli relativi ad asseriti compensi “fuori busta”
Agli atti è stata prodotta una movimentazione della “Banca_1” che va dal 30.12.2017 al 30.03.2018 in cui figurano tre bonifici, con la causale stipendio, in data 15.01.2018 di € 1987,50 in data 15.02.2018 di
€ 2.667,03 e in data 15.03.2018 di € 2.271,14 A seguire la movimentazione della Banca_2 che riporta bonifici con cadenza mensile, da Aprile 2018 a Gennaio 2019 per un totale di € 26.393,53 tutti con la causale generica di “Accredito per emolumenti” senza che sia possibile operare un raffronto tra quanto risultante dalle buste paga, non prodotte agli atti, e quanto effettivamente accreditato al ricorrente.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Il carattere assorbente del rilievo inerente la carenza probatoria, esime questa Corte, per il principio della ragione più liquida, dalla disamina degli ulteriori motivi di censura. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. come per legge.