Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
34/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
MO SA Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Donatella Scandurra Consigliere TE RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62009 del registro di segreteria, proposto da IS (c.f. IS) nato a [...], omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Putignano Luca (c.f.
[...]; pec: putignano.luca@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dello stesso, alla via F. Caracciolo n. 21, in virtù di mandato in calce all’atto di appello contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo
(c.f. [...], pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.
gov.it); LL TE (c.f. [...], pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); NA IA
(c.f. [...], pec: avv.giuseppina.giannico@
postacert.inps.gov.it) e ER PR (c.f. [...], pec:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all’atto di costituzione;
avverso la sentenza n. 145/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 3 luglio 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2025, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. TE RU, l’avv. Adriano Casellato, in sostituzione dell’avv. Luca Putignano, per Omissis parte appellante e l’avv. NA IA per l’Inps, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 21 gennaio 2025, Omissis ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata di VIII^ categoria per aver l’Inps attribuito tale
trattamento e rigettava la domanda relativa alla decorrenza del trattamento di quiescenza privilegiato dal 3 ottobre 2011 e, in subordine, dal 1° marzo 2017 o dal 25 febbraio 2022, con compensazione delle spese di lite.
L’appellante, dopo aver integralmente richiamato il ricorso di primo grado, si duole, con unico ed articolato motivo di impugnazione, per violazione dell’art. 31 c.g.c. e del principio di soccombenza virtuale ritenendo che l’esito del giudizio di primo grado debba considerarsi “comunque vittorioso” rispetto alle conclusioni formulate e con le quali si chiedeva l’accoglimento della domanda di pensione privilegiata di cui alla tabella A, categoria 8^,
sin dalla data di transito nei ruoli civili e, in subordine, dalla data della domanda.
Secondo l’appellante, avendo l’Inps riconosciuto, in corso di causa, tale diritto, a decorrere dal marzo 2022, ne conseguirebbe “la soccombenza virtuale dell’Istituto piena e totale in rapporto alla domanda formulata in via subordinata”, apparendo, pertanto, erronea la decisione del Giudice territoriale che ha disposto la compensazione delle spese sulla base motivazione che la domanda sarebbe stata fondata in relazione alla spettanza del diritto, ma non per la ricorrenza.
Lamenta, inoltre, l’appellante che tale motivo di compensazione delle spese non rientrerebbe tra le ipotesi contemplate dall’art. 31, comma 3, c.g.c. e che “il colpevole ritardo” all’adempimento, da parte dell’Inps, non potrebbe giustificare tale compensazione, con lesione del diritto del ricorrente alla refusione del compenso di lite che, almeno in parte, avrebbe dovuto gravare sull’Istituto previdenziale.
In conclusione, la parte appellante chiede di condannare l’Inps al pagamento del compenso medio di primo grado determinato in euro 3.041,00, secondo gli scaglioni di valore previsti, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, o di quello ritenuto di giustizia ed, in via gradata, determinato nella misura minima di euro 1.522,00, oltre al rimborso forfettario e accessori di legge, con condanna dell’Inps anche alla rifusione del compenso del presente grado di giudizio e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con memoria depositata in data 3 novembre 2025, si è costituito l’Istituto previdenziale appellato eccependo che la statuizione di compensazione delle spese di lite consegue alla complessiva vicenda esaminata in giudizio che ha richiesto incombenti istruttori “diversi e di non facile interpretazione” e che, in ogni caso, risulta emessa in conformità alla giurisprudenza contabile in materia, secondo la quale la facoltà di procedere alla compensazione delle spese deve ritenersi non censurabile.
In conclusione, l’Istituto previdenziale chiede di respingere integralmente il gravame, con ogni conseguente provvedimento.
All’udienza del 30 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Deve, preliminarmente, rilevarsi l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto.
Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Nell’atto introduttivo del giudizio, l’odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’appello è ammissibile.
L’appellante Omissis, arruolato nel servizio militare effettivo della Marina Militare dal 20 giugno 2001, con il grado di sottocapo di seconda classe, riformato per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, transitava, in data 3 ottobre 2011, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Nel corso del giudizio di primo grado, l’Inps accoglieva la richiesta di trattamento pensionistico privilegiato a decorrere dalla data dal 1°
marzo 2022, ovvero dal primo giorno del mese successivo al deposito dell’istanza amministrativa.
Da tanto conseguiva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, ad avviso dell’appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche in conformità della giurisprudenza della Corte di cassazione.
L’atto di appello è infondato e non merita accoglimento.
L’articolo 31, comma 3, c.g.c. consente al Giudice “di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”.
Ritiene il Collegio che la norma in esame, a differenza del precedente comma 2 che vieta la compensazione delle spese nell’ipotesi di esclusione della responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, prevede la facoltà, per il Giudicante, di procedere alla compensazione delle spese, come emerge dal tenore letterale della stessa nella parte in cui afferma che il Giudice “può” compensare le spese tra le parti.
Rammenta il Collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce questione preliminare di mero rito (Sez. I App.,
sent. n. 19/2023, n. 24/2023) per la quale la su richiamata disposizione del comma 3 dell’art. 31 c.g.c. contempla espressamente la facoltà di procedere alla compensazione delle spese, non ravvisandosi, pertanto, alcuna violazione della predetta normativa.
In ogni caso, nella vicenda all’odierno esame, il Giudice territoriale, con adeguata ed articolata motivazione immune da censure, è prevenuto alla compensazione delle spese di lite per giusti motivi, avendo chiarito che, correttamente, la decorrenza del trattamento pensionistico di privilegio veniva individuata dall’Inps, non dalla data di cessazione dal servizio (3 ottobre 2011), come richiesto, in via principale, in primo grado dall’odierno appellante, ma dal 1° marzo 2022, ovvero dal primo giorno del mese successivo al deposito dell’istanza amministrativa, nel rispetto del disposto dell’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto la presentazione dell’istanza era avvenuta “ben oltre il biennio dalla maturazione del diritto a pensione privilegiata, da individuare nel momento di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente quale militare di carriera (2 ottobre 2011)”.
Rileva, peraltro, il Collegio che la decorrenza della pensione privilegiata non risulta individuata dall’Inps neppure dalla data della domanda, come richiesto, in via subordinata, dal ricorrente odierno appellante, posto che la domanda veniva presentata in data 25 febbraio 2022 e, come già rilevato, la decorrenza è stata fissata al 1°
marzo 2022, secondo la normativa appena citata ai sensi della quale
“per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.
Occorre, inoltre, rilevare che il Giudice di primo grado, con adeguato ragionamento logico-giuridico, ha escluso l’applicabilità della normativa in ordine al conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, trattandosi di patologia accertata solo con l’adozione del decreto del Ministero della Difesa n. 1401/2016, non potendo, pertanto, ravvisarsi, ad avviso del Collegio, un esito pienamente vittorioso del giudizio.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l’appello proposto da Omissis, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese di difesa possono essere compensate vista la peculiarità della questione.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
62009 del ruolo generale, rigetta l’atto di appello proposto da IS, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to TE RU
IL PRESIDENTE
F.to MO SA Depositata in Segreteria il 13/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to MO Biagi