Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 34
CCONTI
Sentenza 3 luglio 2024
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CCONTI
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Soccombenza virtuale dell'INPS

    La Corte ritiene che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado sia legittima ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in quanto la cessazione della materia del contendere costituisce una questione preliminare di rito per la quale è prevista la facoltà di compensazione. Inoltre, il giudice territoriale ha adeguatamente motivato la compensazione per giusti motivi, avendo correttamente individuato la decorrenza del trattamento pensionistico.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte conferma la legittimità della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, ritenendo che la cessazione della materia del contendere giustifichi tale provvedimento ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. Inoltre, la peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese anche in appello.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite in appello

    La Corte dichiara le spese di difesa compensate vista la peculiarità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 34
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo