Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2018, n. 6423
CASS
Sentenza 6 novembre 2018

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, in relazione agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., laddove ad esso consegue la revoca della patente di guida tanto per le lesioni gravi o gravissime quanto per l'omicidio stradale, atteso che il trattamento sanzionatorio deve essere valutato nel suo complesso, e che la diversa durata, prevista dalla norma, dei periodi di inabilitazione alla guida prima che l'interessato possa acquisire una nuova patente, conferisce una diversa afflittività alla sanzione in base alla gravità del fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2018, n. 6423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6423
    Data del deposito : 6 novembre 2018

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