Sentenza 27 dicembre 2023
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 20/04/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
80/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Enrico TORRI Presidente Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 61454 del registro di segreteria, promosso da:
RF.GG. ([...]) nato a [...] il 27 agosto 1967, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Lo Manto
([...]), numero di fax. 055.53.56.881, indirizzo di posta elettronica certificata giancarlo.lomanto@firenze.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze via Masaccio 219 e presso il suo domicilio digitale
- appellante –
contro
- PROCURA REGIONALE presso la Corte dei conti della Regione Toscana, in persona del Procuratore regionale pro tempore;
- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro tempore;
- appellati –
per la riforma della sentenza n. 366/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata in segreteria in data 27.12.2023 e notificata il 22.1.2024;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 20 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, la relatrice consigliere Beatrice Meniconi, l’Avv. Giancarlo Lo Manto per l’appellante e il V.P.G. Consigliere Sabrina D’Alesio per la Procura generale.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana di questa Corte, respinta l’eccezione difensiva attinente al principio di autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio, nel merito, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato RF.GG., funzionario amministrativo del Comune di Firenze, istruttore delle pratiche di rimborso ICI/IMU, per avere cagionato, con dolo, un danno erariale al Comune di appartenenza conseguente al pagamento di rimborsi IMU ed ICI non dovuti per euro 135.678,91, e per il danno da violazione del nesso sinallagmatico, quantificato in misura ridotta rispetto a quanto richiesto nell’atto di citazione, ovvero nel 10%
della retribuzione percepita, per l’importo di euro 8.088,96, per un totale complessivo dunque di euro 143.767,87, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, con conversione del sequestro in pignoramento e aggravio delle spese di giudizio.
In dettaglio, la Procura erariale, a seguito di una notizia specifica e concreta derivante da articoli di stampa, aveva contestato al RF.GG. di avere predisposto, nel periodo 2015-2019, false richieste di rimborso di versamenti a titolo di ICI e IMU non dovuti, presentate dallo stesso RF.GG. in nome e per conto di società o di privati cittadini ignari, con artifizi informatici e documentali tali da trarre in inganno sia il responsabile della Direzione Risorse finanziarie - Gestione IMU TASI TARI e Pubbliche affissioni del Comune di Firenze, sia la Ragioneria comunale, con conseguente liquidazione degli importi artatamente richiesti su conti correnti esteri intestati ai complici del RF.GG., ovvero Monti Leonardo e la moglie Melo Moyano Carmen Monica.
In sede penale, il RF.GG. era stato rinviato a giudizio per i reati di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico in concorso con i coniugi Monti
(artt. 640, comma 2, n. 1, 110 e 81 del c.p.) e di accesso abusivo al sistema informatico dell’ufficio con abuso della qualità di operatore del sistema e con danneggiamento dei dati o informazioni in esso contenuti (art. 615, comma 2, nn. 1) e 3) del c.p.).
Nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Firenze si costituiva parte civile, vantando il danno sopraindicato per i rimborsi ICI/IMU non dovuti, oltre ad un danno per il disservizio subito.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado, ritenuti adeguatamente comprovati i fatti di causa, è pervenuto alla condanna del RF.GG. dopo aver analizzato ognuna delle pratiche di rimborso non dovute e già liquidate, condannandolo, come detto, al pagamento della somma complessiva di euro 143.767,87, oltre accessori.
2. Con atto notificato in data 18.3.2024, il RF.GG. ha interposto appello avverso la citata sentenza, affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione artt. 86, 94, 96 c.g.c.; artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. e principi in materia di allegazione dei fatti di causa e di valutazione delle prove”.
2) “Violazione artt. 94, 95 c.g.c.; artt. 115 e 116, 132 comma 2, n. 4 c.p.c.;
artt. 2727 e 2729 c.c. e principi in materia di prova presuntiva e di motivazione della sentenza”.
3) “Violazione artt. 112 e 132 c.p.c. e principi in materia di motivazione della sentenza e di esame degli scritti difensivi”.
4) “Ulteriore violazione artt. 112. 116 e 132 c.p.c.”
5) “Violazione derivata dalle violazioni supra dedotte in ordine al quantum debeatur. Violazione dei principi in materia di danno da interruzione del nesso sinallagmatico”
L’appellante, con articolate censure, ha rilevato che il giudice territoriale non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i principi che governano il giudizio amministrativo-contabile, ovvero quelli relativi alla autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio, all’onere della prova e al valore solo indiziario di alcune circostanze in atti.
Non vi sarebbero prove effettive della responsabilità dell’appellante, considerate le circostanze in cui il RF.GG. si era trovato a lavorare, tra le antipatie dei colleghi e la possibilità anche per altri dipendenti di accedere alle banche dati comunali, e la sua estraneità ai fatti contestati, come meglio descritti nel prosieguo, per i quali, comunque, dovrebbe operarsi una riduzione degli importi quantificati dal primo giudice.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, disponendosi la revoca del sequestro immobiliare ante causam già convertito in pignoramento, con vittoria di spese, previa ammissione, in via istruttoria, della prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
3. Con memoria, depositata in data 26 gennaio 2026, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, e, premesso che le doglianze avversarie riproporrebbero quelle già rassegnate in primo grado, ha contestato ciascun motivo di appello, chiedendone il rigetto per infondatezza, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese dell’attuale grado di giudizio.
4. Con memoria in data 28 gennaio 2026 la difesa del RF.GG. ha insistito nelle rassegnate conclusioni, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale o quantomeno il differimento dell’udienza ad altra idonea data, in considerazione di alcune testimonianze rese nel processo penale che sarebbero idonee ad inficiare le tesi accusatorie.
5. All’udienza odierna il difensore dell’appellante ha insistito per il differimento della trattazione in attesa degli esiti del processo penale, sussistendo solo meri indizi a carico del RF.GG., e le testimonianze rese, ed altre in corso, potrebbero disvelare elementi utili, anche per il ruolo dei colleghi.
La Procura generale si è opposta alla richiesta di sospensione, poiché gli allegati depositati con la memoria avversaria atterrebbero a testimonianze inidonee a scalfire la posizione del RF.GG., che avrebbe approfittato del caos presente in ufficio, ove le password erano liberamente accessibili al medesimo.
Entrambe le parti hanno insistito per le conclusioni in atti.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 6. Preliminarmente il Collegio osserva che la richiesta della difesa dell’appellante di sospendere l’odierno processo in attesa delle risultanze del processo penale, come anche la richiesta, riformulata nel corso dell’odierna udienza, per un mero differimento della trattazione, non possono trovare accoglimento.
Infatti, anche volendo prescindere dalla giurisprudenza di questa Corte sulla autonomia ed indipendenza del processo amministrativo-contabile rispetto al procedimento penale, nella presente fattispecie, ciò che rileva a sostegno della richiesta di differimento/sospensione sarebbero le risultanze del processo penale, ovvero le dichiarazioni testimoniali contenute nei più recenti verbali, allegati dalla difesa dell’appellante nella memoria da ultimo depositata.
Tuttavia, dalla lettura dei richiamati documenti, come ha correttamente rilevato il rappresentante della Procura generale nel corso dell’odierna udienza, non emergono circostanze idonee a scalfire la tesi accusatoria e ad inficiare il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, contenendo, nel loro complesso, la descrizione di plurime irregolarità/illegittimità.
Conseguentemente questo Collegio ritiene non sussistano le condizioni per disporre il rinvio della trattazione o la sospensione del processo, sussistendo tutti gli elementi per poter proseguire nella autonoma decisione del giudizio.
7. Con il primo motivo di gravame l’appellante censura la sentenza del giudice territoriale per aver ritenuto l’atto di citazione correttamente predisposto, malgrado la mancata menzione dei fatti, primari e secondari, ricavati invece dagli innumerevoli documenti, peraltro confusamente prodotti in giudizio, e non specificamente richiamati.
Il giudice di prime cure, in altri termini, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione che l’”onere di allegazione”, ovvero la narrazione dei fatti primari e secondari, gravante sulla parte, delimita il thema decidendum ed è necessaria per consentire al convenuto di apprestare le proprie difese, proprio sulla base del contenuto dell’atto di citazione, mentre l“onere della prova”, avendo finalità meramente probatorie, atterrebbe solo alla verifica della fondatezza della domanda, non potendosi accedere alla tesi del primo giudice per cui le esigenze di sinteticità degli atti processuali, positivizzate nel codice di giustizia contabile (art. 5 del c.g.c.), consentirebbero di derogare al principio di autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio amministrativocontabile.
La censura non merita condivisione.
Come ha correttamente precisato la Procura generale, nell’atto introduttivo del giudizio sono indicati, nella tabella riportata a pag. 8, i fatti contestati, ovvero tutti i 21 indebiti rimborsi produttivi di danno erariale, che la sentenza impugnata ha poi, analiticamente, descritto da pag. 19 a pag. 24.
E’ vero che il libello introduttivo “si colora”, tra l’altro, delle risultanze del procedimento penale e delle indagini del Reparto anticrimine della Polizia municipale del Comune di Firenze, ma ciò ha contributo a chiarire le modalità della condotta addebitata al convenuto.
La domanda introduttiva, sebbene redatta con una tecnica “riassuntiva”,
ha dunque delimitato il thema decidendum, consentendo al convenuto di confutare le tesi avverse e al giudice di primo grado di prendere in esame, dettagliatamente, ogni profilo di addebito, con il suffragio della documentazione in atti.
È dunque corretta la decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto adeguatamente contemperato il principio di autosufficienza del libello introduttivo con il principio della sinteticità degli atti del processo contabile.
Conseguentemente la sentenza impugnata non può ritenersi illegittima, come ipotizzato dall’appellante, nelle parti in cui la decisione ha richiamato “circostanze non espressamente allegate nell’atto di citazione” (e riferite, nell’atto di appello, a e-mail, modifiche ad opera del RF.GG. di Iban, cancellazioni varie da lui effettuate, etc.), trattandosi di circostanze che comprovano, ad abundantiam, i fatti di causa, per come desunte dai documenti comunque rinvenuti in atti.
8. Con il secondo e terzo motivo di appello, che si prestano ad una trattazione congiunta, la difesa del prevenuto ha censurato la sentenza impugnata in relazione alla validità delle prove raccolte, in quanto desunte, in parte, dal processo penale, tuttavia ancora in corso, ed anche dalle indagini della Polizia municipale, operante, peraltro, con dipendenti dello stesso Comune.
Alcuni elementi indiziari (elencati alle pagg. 13-14 dell’atto di appello, tra i quali “le dichiarazioni dei legali rappresentanti e dei commercialisti di non essere al corrente delle pratiche di rimborso e di non aver ricevuto i relativi pagamenti”; “la titolarità del conto corrente su cui i rimborsi sono stati versati al Sig. Monti Leonardo o a persone a questo riconducibili”; “l’amicizia tra il RF.GG. e il Sig. Monti Leonardo”; “il possesso da parte del RF.GG. di documenti di identità” altrui e “la facile accessibilità alle credenziali di accesso al sistema delle colleghe”; “le modifiche asseritamente effettuate dal RF.GG., in special modo sull’iban su cui riversare il pagamento”, etc.) sarebbero stati richiamati dal primo giudice per tutte le pratiche di rimborso contestate al RF.GG., “pur nella consapevolezza” della riferibilità solo ad alcune di esse.
Inoltre la complessiva valutazione di tutte le risultanze processuali, anche conseguenti alla prova per testi, tuttavia negata dal primo giudice, avrebbe comportato diverse conclusioni, considerata la disorganizzazione dell’ufficio Tributi presso il quale il RF.GG. operava e la possibilità di ciascun dipendente di accedere agli armadi ove si trovavano le pratiche da gestire.
Il difensore dell’appellante ha poi censurato in dettaglio la decisione di primo grado laddove il giudice territoriale ha sconfessato le obiezioni mosse dal convenuto per superare la tesi accusatoria, riferite alla necessità di audizione a sommarie informazioni di alcune persone; alla possibilità anche di altri dipendenti di accedere alle banche dati comunali o ai computer dell’ufficio; all’antipatia del personale dell’ufficio nei confronti del RF.GG.; alla assenza di proprietà immobiliari in capo ai beneficiari dei rimborsi; ai rapporti di amicizia con l’intestatario del conto Monti Leonardo, etc. (pag. 25 e ss. della sentenza di primo grado).
Il Collegio ritiene che le censure non siano fondate.
Come ha infatti messo in evidenza la Procura generale, il giudice toscano ha ritenuto che il quadro probatorio fornito dalla Procura territoriale, basato sulle risultanze delle indagini penali e di Polizia Municipale -
comprensive di ispezioni nell’ufficio e nell’abitazione del RF.GG.- fosse sufficiente per giungere ad una decisione, richiamando ampia, e condivisile, giurisprudenza in tema di valutazione delle prove nell’ambito del giudizio amministrativo-contabile, quand’anche relativi a fatti non costituenti prova piena, ma meri argomenti di prova e presunzioni.
In dettaglio il giudice territoriale, con esaustiva motivazione, ha fondato la decisione sulla presenza di elementi di prova “gravi, precisi e concordanti” (artt. 2727-2729 del Codice civile), anche perché non superati dagli argomenti di prova contraria offerti dal convenuto (la richiesta prova testimoniale è stata, correttamente, rigettata per la sufficienza della documentazione in atti), per desumerne la riconducibilità dei fatti contestati al RF.GG..
In proposito la più recente giurisprudenza, nel solco della tradizione giuscontabile, ha affermato che: “Il Collegio condivide la replica della Procura: il quadro probatorio è stato valutato dal giudice di primo grado, che ha motivato le ragioni della condanna.
Nonostante la presenza di un giudizio penale pendente, il giudice contabile può valutare ai fini decisori il materiale probatorio ivi raccolto e, in forza del principio dell’unicità della giurisdizione, può utilizzare prove raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, anche al fine di attribuire valore decisivo per la definizione della causa ( cfr. Cass. 12508/2016). E ciò vale anche per i documenti provenienti dal procedimento penale (Cass. 18025/2019).
Il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l’attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (Corte Conti, Sez. I Appello, n. 225/2019).
Questo giudice può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale; quindi, anche gli elementi acquisiti – in sede penale – nel corso delle indagini preliminari
(utilizzabili come indizi), purché siano gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c..”(Corte conti, III Sez. App., sent. n. 112/2023).
Ed ancora: “Questa Sezione in proposito rileva che in merito alla valutazione delle prove, l’art. 95 del c.g.c. prevede che il giudice ponga a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, e che le valuti secondo il suo prudente apprezzamento, che si estende anche alle presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 del c.c…
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che “Con riguardo al regime probatorio vigente nel giudizio erariale, la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte del 18.6.2015, n. 28/QM/2015, ha precisato che ogni tentativo di applicazione analogica di principi processualpenalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti si pone, anzitutto, con la precisa scelta del legislatore di integrare la disciplina del giudizio di responsabilità nell’ambito del processo civile, attesa la natura dell’oggetto della cognizione, una responsabilità patrimoniale a prevalente funzione risarcitoria – recuperatoria
(Corte EDU, sentenza 13.5.2014, Rigolio c. Italia), in disparte alcune ipotesi tipiche di responsabilità sanzionatoria. A ciò si aggiunga l’evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra difesa e accusa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27, Cost.) e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo contabile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori che conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse, e, in ultima analisi, la c.d. “regola di giudizio”.
Durante l'istruttoria del Pubblico ministero della Corte dei conti si raccolgono tutte le fonti di prova, alcune di valore meramente indiziario, che spesso possono determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova tende, quindi, a sfumare, divenendo quasi impalpabile, in un processo il cui esito può essere determinato anche dall’operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica (così, Sez. I App. n. 141/2019). La differente natura dei valori in gioco, nei due tipi di processo (libertà e patrimonio), segna l’essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è - come detto -
la regola probatoria. Nel processo penale, infatti, vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. pen., SS.UU., 11.9.2002, n.
30328), mentre, nel processo civile – e, quindi, in quello contabile – vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238;
Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13/07/2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400;
Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12), ossia un giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma. Conseguentemente, l'estensione analogica di disposizioni del codice di procedura penale, riguardanti in ultima analisi la tutela processuale della libertà personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità che ha, al pari del processo civile, il patrimonio del soggetto convenuto quale unico oggetto sul quale si riflettono gli effetti della decisione giudiziaria, comporta un'operazione ermeneutica che si pone non in linea col precetto dell'art. 3 della Costituzione, sottoponendo a una medesima disciplina due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della libertà personale – ben differenti e distinte. Per quanto detto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, per tutte, Sez. I App., sent. n. 141/2019, n. 68 del 13.2.2018; Sez. II d’App., sent. n. 246 del 26.4.2017), il giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale. Nel giudizio contabile, infatti, possono essere utilizzati come indizi tutti gli elementi acquisiti in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in sede dibattimentale, purché siano gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c. Il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile)… Il Giudice, quindi, nell’ambito del giudizio di responsabilità, può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), non sussistendo nell’ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016; Sez. I App. n. 141/2019); realtà confermata, per il giudizio di responsabilità, dall’art.
94, comma 4, C.G.C. In base a dette prove, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 C.G.C., fornendone adeguata motivazione (ex multis, Cass. n. 626/2016 e n. 840/2015), che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie.”(Corte conti, II Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 166/2020, in data 3.7.2020)” (Corte conti, I Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 405/2023).
Nel caso in esame, come ha messo in chiara luce la Procura generale, il percorso logico - argomentativo seguito dal primo giudice non presta il fianco a critiche, in quanto l’ampia ed articolata motivazione mostra il rispetto dei principi che nel processo contabile regolano l’ammissione e la valutazione delle prove (art. 94 e 95 c.g.c.), ove il prudente apprezzamento ha comportato una valutazione di prevalenza delle prove acquisite agli atti che deponevano per la responsabilità del dipendente RF.GG. (come detto, le dichiarazioni dei legali rappresentanti e dei commercialisti; l’intestazione dei conti correnti utilizzati per i rimborsi al sig. Monti Leonardo o a persone ad esso riconducibili; il possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico da parte del RF.GG. etc.).
Per questi motivi la richiesta prova testimoniale, ritenuta non necessaria dal giudice territoriale, e riproposta in appello, deve essere rigettata, considerata la sufficienza, nei termini appena detti, delle prove in atti, e per la non rilevanza dei capitoli indicati.
9. Anche il quarto motivo di censura risulta connesso con il regime probatorio, poiché per l’appellante non vi sarebbe dimostrazione della colpevolezza del prevenuto: il giudice territoriale avrebbe parzialmente esaminato gli argomenti difensivi, che vengono puntualmente riproposti, e preso in considerazione le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle società di non aver sottoscritto le richieste di rimborso indirizzate al Comune di Firenze, senza comprova che le istanze di rimborso sarebbero state predisposte dal RF.GG., non essendo significativa l’istruzione, in seguito, di alcune pratiche ad opera del medesimo. Né sarebbe comprovata la circostanza che l’istruzione e la protocollazione di alcune pratiche sia stata effettuata ad insaputa della collega Basta, effettiva protocollatrice delle pratiche. Né potrebbe ascriversi al RF.GG. la distruzione dei fascicoli cartacei delle istruttorie, la cancellazione dal programma informatico di alcune pratiche, la stampa delle etichette, l’alterazione delle visure delle banche dati, e nemmeno sarebbe comprovata la riconducibilità al medesimo di alcuni conti correnti, afferenti ad ignoti, la loro movimentazione e i prelievi di denari.
Il difensore del RF.GG. ha dunque, conclusivamente, evidenziato le lacune dell’attività investigativa svolta, all’interno del Comune, ove il prevenuto prestava servizio e dove si sarebbe attirato le antipatie di altri dipendenti, avendone censurato l’operato con una denuncia inviata anni prima alla Procura della Corte dei conti per la Toscana, rimasta senza esito.
Il Collegio ritiene che la doglianza, pur sempre attinente al regime probatorio e per la quale valgono dunque le osservazioni già svolte in precedenza, non possa essere accolta.
In particolare, il primo giudice, correttamente, per ciascuna pratica di rimborso, ha descritto le caratteristiche ed indicato le circostanze dalle quali desumere la responsabilità del RF.GG., per come evincibili dai documenti in atti, con particolare riguardo alle risultanze investigative della Polizia Municipale del Comune di Firenze e agli atti del processo penale (di cui la Procura erariale ha dimostrato l’attuale pendenza con la nota depositata in data 16.1.2026 laddove si legge “il proc. Penale 10415/2019 -mod. 21 (11264/2019 RG GIP) risulta in fase dibattimentale con udienza fissata al 02.02.2026).
Per ogni singolo rimborso il giudice territoriale ha messo in evidenza particolari importanti, ovvero che i legali rappresentanti delle società di riferimento avessero negato di aver presentato le richieste di rimborso al Comune e di essere titolari dell’IBAN sul quale i rimborsi sono confluiti, non avendoli mai ricevuti, e non conoscendo il sig. Monti intestatario dei conti.
Allo stesso modo per i rimborsi in favore di persone fisiche, il giudice territoriale ne ha messo in luce l’assenza di previo versamento dell’ICI negli anni di riferimento o/e il riversamento delle somme in favore di persone vicine al RF.GG., ovvero sul conto corrente intestato alla sig.ra Melo Moyano Carmen Monica, moglie di Monti Leonardo, o a quest’ultimo, al quale il RF.GG., che possedeva i documenti di identità, risultava legato da rapporto di amicizia da lunga data.
Peraltro le circostanze descritte dall’appellante non sono idonee ad inficiare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice: i pagamenti oggetto di screenshot, che secondo l’appellante il primo giudice avrebbe omesso di considerare, sono in realtà riferiti ai pagamenti ICI per gli anni 2010-2011 a nome di Monti Leonardo e Melo Moyano e per i quali le indagini hanno rilevato una serie di criticità (ad es. per il rimborso di somme mai incassate, a soggetti privi di proprietà immobiliari, e su Iban intestato a Monti ove sarebbero confluiti altri 12 analoghi rimborsi; anche per l’uso dei numeri di protocollo delle istanze “doppie, ovvero erroneamente protocollate”, si osserva che, al contrario, dalle indagini non è emerso l’uso di protocolli “doppione” ma quelli di altre pratiche, in realtà già evase dal Comune).
Allo stesso modo la possibilità per altri dipendenti di inserirsi nelle pratiche di rimborso, per alcuni aspetti; le ragioni di inimicizia/conflitto di interessi con i colleghi/personale della Polizia che ha svolto le indagini, ed altre riportate nell’atto di appello, non mutano le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, per le numerose irregolarità/criticità descritte in ciascuna delle pratiche risultanti dagli atti.
Peraltro le circostanze riportate nella memoria depositata dall’appellante in vista dell’odierna udienza, non modificano l’impianto probatorio in atti: le testimonianze già rese nel processo penale, i cui verbali sono stati allegati alla memoria, riferiscono varie circostanze, soprattutto per la possibilità di altri dipendenti di intromettersi nella gestione delle pratiche di rimborso, ma non smentiscono la attribuibilità al RF.GG. della complessa attività illegittima di rimborso di cui si discute.
Viene tuttavia in rilievo una posta di danno (pag. 24 della sentenza di primo grado) relativa al rimborso ICI di euro 4.721,00 a favore della Sig.ra Bias Kimberly che la difesa del RF.GG. ha ritenuto non collegabile con il prevenuto.
In effetti, dalla relativa annotazione della Polizia Municipale del Comune di Firenze in atti, emergono molteplici profili di incertezza su detta posta di danno (tra i quali “tutta la documentazione, in formato cartaceo e digitale risulta scomparsa dagli archivi dell’ufficio”; “sono stati cancellati sul programma ICI il soggetto, i versamenti ed il rimborso”; “sul Protocollo comunale Sigedo non esistono ad oggi i protocolli di: istanze di rimborso, comunicazione avvio procedimento e comunicazione accoglimento ed i relativi documenti allegati”, etc.), che non ne consentono una attribuibilità, nemmeno indiziaria, al RF.GG., per cui il relativo importo di euro 4.721,00 dovrà essere detratto dall’importo totale della condanna di primo grado, con riguardo al “danno da indebito pagamento di rimborsi IMU e ICI”.
Pertanto l’importo della condanna di primo grado andrà decurtato del predetto importo, un totale complessivo di residuo addebito in capo al prevenuto pari ad euro 130.957,91 (euro 135.678,91 – euro 4.721,00 = euro 130.957,91).
10. Con l’ultimo motivo di appello, l’istante censura la quantificazione del “danno da violazione del sinallagma” operata dal primo giudice, che, sebbene ridotta rispetto a quella indicata dalla Procura territoriale, sarebbe comunque eccessiva, dovendo essere parametrata a quella richiesta dal Comune in sede di costituzione di parte civile quale “danno da disservizio”, per euro 1.286,00 o, al più, commisurata al 5% della retribuzione del periodo.
La censura, come rilevato anche dalla Procura generale, non può essere accolta in quanto il giudice territoriale, con motivazione esaustiva sulla differenza tra danno da lesione “del sinallagma contrattuale”, contestato dall’Organo requirente, e danno da “disservizio” richiesto dal Comune nel processo penale, ha proceduto, con una valutazione equitativa incensurabile -considerate le argomentazioni addotte alle quali si rinviaalla quantificazione del danno per il tempo dedicato dal prevenuto all’attività illecita, ancor più condivisibile in considerazione del fatto che l’importo di euro 8.088,96, era stato anche indicato dallo stesso difensore dell’istante nella comparsa di primo grado.
11. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l’appello deve essere parzialmente accolto, con rideterminazione della quantificazione dell’importo dovuto dal RF.GG. a titolo di “danno da indebito pagamento di rimborsi IMU e ICI”,
nell’importo di euro 130.957,91 (euro 135.678,91 – euro 4.721,00), nei termini di cui in motivazione.
Ferma rimanendo, per il resto, la sentenza di primo grado.
Conseguentemente, stante la parziale soccombenza reciproca, le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, co. 3., del c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull’ appello presentato da RF.GG., nel giudizio iscritto al n. 61454 del registro di segreteria,
- accoglie parzialmente l’appello, rideterminando l’importo della condanna a carico del RF.GG. per il “danno da indebito pagamento di rimborsi IMU e ICI”, nel minor importo di euro 130.957,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini di cui alla sentenza di primo grado, che rimane ferma per il resto;
- spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Beatrice MENICONI f.to Enrico TORRI DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI