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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14592 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31224 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; con sede legale a Roma, in piazza della Croce Parte_1 P.IVA_1
Rossa n. 1), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via degli Scipioni n. 235, presso lo studio dell'avv.to
IO AN, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
Controparte_1
(c.f./p. IVA con sede legale a Bergamo), P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza del 23/4/2025): “… Il procuratore di parte attrice conclude, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.; chiede l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5185/2022 Parte_1 del 25-28/3/2022 (rg. 16956/2022), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 23.845,00, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo riportato dalle fatture allegate al ricorso monitorio. Al riguardo l'attrice, richiamata l'esigenza di forniture (gel sanificante e mascherine FFP2) per affrontare l'emergenza Covid 19 e richiamato il bando di gara per l'individuazione dei fornitori, allegava che, individuata l'opposta quale aggiudicataria per due lotti di gara (nn. 1 e 3), si era proceduto alla sottoscrizione di due distinti contratti quadro in relazione alle due forniture, cui poi avevano fatto seguito singoli contratti applicativi, come meglio indicato in citazione;
che la fornitura non era stata eseguita nei termini previsti, per cui erano state applicate, come da contratti quadro, le penali, con conseguente trattenimento delle somme, dovute appunto dall'opposta a titolo di penali, dagli importi risultanti nelle fatture azionate;
che inoltre nulla era dovuto per il trasporto. Tanto premesso, la società attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. n. 5185/2022 (n. 16956/2022 RG) emesso il 28.03.2022 emesso dal Tribunale di Roma per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con decreto del 13/6/2022 ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza indicata in citazione (21/9/2022) al 27/9/2022.
In data 6/9/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestata l'opposizione, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
In via pregiudiziale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione. In via principale, nel merito: respingersi tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perché destituite di ogni fondamento e confermare il decreto ingiuntivo n. 5185/2022 ovvero condannare l'attrice opponente, previa riduzione ex art. 1384 c.c. della penale applicata ai contratti per cui è causa nella misura che verrà ritenuta di giustizia, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa. In via riconvenzionale, sempre nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in narrativa,
l'illegittima applicazione da parte di di penali per ulteriori €. 22.377,52 sulle Parte_1 fatture scadute successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo per cui è causa, così come meglio descritte in narrativa e prodotte unitamente al presente atto sub. docc. n.ri da 9 a
18, condannare l'attrice opponente al pagamento a favore di della Controparte_1 predetta ulteriore somma di €. 22.377,52 ovvero della minor somma che verrà accertata in corso di causa, previa riduzione ex art. 1384 c.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia, della penale applicata alle ulteriori forniture descritte … In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa”. Al riguardo, eccepita in ogni caso la vessatorietà delle disposizioni in tema di penali, allegava che era stata la stessa committente a richiedere il differimento della fornitura e poi a non consentire il regolare adempimento della prestazione;
che aveva interesse a spiegare domanda riconvenzionale per l'accertamento e la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 22.377,52 a titolo di rifusione delle penali indebitamente applicate alle successive forniture effettuate, avendo invero l'opponente trattenuto, oltre agli importi oggetto del decreto ingiuntivo, anche l'ulteriore somma di €
22.377,52, sempre a titolo di penale con riferimento ad altre fatture venute a scadere successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
All'udienza del 27/9//2022 comparivano i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e istanze;
all'esito la causa era trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648
c.p.c..
Con ordinanza riservata del 28/10-1/11/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., con rinvio all'udienza del 29/3/2023 e assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c., la società attrice precisava le conclusioni, come segue: “… accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5185/2022 (n. 16956/22 RG); rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da perché infondata in Controparte_1 fatto e diritto;
dichiarare che nessun pagamento è dovuto da nei confronti di Parte_1 [...]
condannare al pagamento delle spese di lite”. Controparte_1 Controparte_1
Con decreto del 28/2/2023 era disposto che la predetta udienza del 29/3/2023 fosse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; era al riguardo assegnato termine fino all'originaria udienza per depositare note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 5/4/2023, provvedendo a seguito della trattazione cartolare della predetta udienza del 29/3/2023, nel dare atto che risultavano depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note di trattazione cartolare, era disposto rinvio all'udienza del 23/4/2025 per la precisazione delle conclusioni, essendo risultata la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e da ammettere, delle allegazioni e deduzioni nonché eccezioni delle parti.
Con decreto dell'8/11/2023, dato atto del ricorso depositato dalla società attrice in data
7/11/2024 per la riassunzione di processo interrotto ex art. 303 c.p.c. e preso atto che “… in data 25/7/2024 risulta depositata, come segnalato dalla stessa parte attrice, nota del procuratore della società convenuta (opposta), con cui era depositata 'La sentenza n. 134/2024, pubblicata in data 5.07.2024 dal Tribunale di Bergamo, di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta opposta …'…”, era Controparte_2 dichiarata l'interruzione del processo ex art. 143, comma 3, D.Lgs 14/2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della convenuta opposta Controparte_1
; inoltre, contestualmente rimessa la causa sul ruolo, era fissata al 25/3/2025
[...]
l'udienza per la prosecuzione del processo con assegnazione all'attrice di Parte_1 termine fino al 16/12/2024 per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
All'udienza del 25/3/2025 nessuno era comparso con conseguente rinvio ex art. 309
c.p.c. all'udienza dell'1/4/2025.
Alla successiva udienza dell'1/4/2025, era presente il solo procuratore di parte attrice, il quale “… insiste(va) come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito in citazione, nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c. nonché nel ricorso in riassunzione, notificato in proprio a mezzo pec in data 2/12/2024 …”, e, rilevata la mancata comparizione e costituzione in giudizio della liquidatela della , la causa Controparte_1 era rinviata all'udienza del 23/4/2025, come da originario calendario del processo, per la precisazione delle conclusioni previa dichiarazione di contumacia della liquidatela della
[...]
. Controparte_1
All'udienza del 23/4/2025, presente solo il procuratore di parte attrice e nella persistente contumacia della parte convenuta, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, con assegnazione del richiesto termine di legge ex art. 190 c.p.c., termine scaduto in data 23/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della convenuta liquidatela della Controparte_1
.
[...]
1.1 Come detto, con ordinanza riservata del 5-6/5/2023, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/4/2025.
1.2 In data 25/7/2024 risulta depositata, come segnalato dalla stessa parte attrice, nota del procuratore della società convenuta, con la quale era stata prodotta copia della sentenza n.
134/2024, pubblicata in data 5/7/2024 dal Tribunale di Bergamo, di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta . Controparte_1
1.3 Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in data 7/11/2024, la società attrice allegava che “… ai sensi dell'art. 300 c.p.c. il giudizio si è interrotto il
25/7/2024 …” e che era interesse della stessa provvedere alla riassunzione del processo.
1.4 Va ricordato al riguardo che, alla luce dell'art. 143, comma 3, D.Lgs 14/2019,
“L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
1.5 Per tali motivi con decreto dell'8/11/2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo e, preso atto del ricorso in riassunzione della società attrice, la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione al 25/3/2025 dell'udienza per la prosecuzione del processo, con conferma al 23/4/2025 dell'udienza di p.c., come da originario calendario del processo.
1.6 La società attrice ha provveduto, entro il termine assegnato del 16/12/2024, alla notificazione in proprio del ricorso in riassunzione a mezzo pec in data 2/12/2024 alla
(C.F./P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2 dichiarata con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 134 del 5.7.2024, in persona del Curatore
p.t., tramite trasmissione in copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. estratto dal pubblico registro Email_1
INI-PEC” (cfr. relata di notificazione, depositata in data 2/12/2024).
1.7 Nessuno per la liquidatela era presente né all'udienza del 25/3/2025, cui non aveva partecipato neanche il procuratore dell'attrice con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'1/4/2025, né alla successiva udienza dell'1/4/2025.
1.8 Conseguentemente è stata dichiarata la contumacia della società convenuta invero né comparsa né costituitasi in giudizio dopo la riassunzione del processo.
1.8.1 In base all'art. 303, comma 4, c.p.c. è previsto che “se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia”.
2. L'opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale, originariamente spiegata dalla società opposta.
3. Richiamato quanto esposto, si ribadisce, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003;
Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
3.3 Nel caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., alla luce della predetta giurisprudenza, i ruoli si invertono e così pure gli oneri allegatori e probatori.
4. Con ordinanza riservata del 28/10-1/11/2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648
c.p.c. con le seguenti argomentazioni, che appare opportuno riportare per esteso: “…
Richiamato quanto esposto, va ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale)
l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base
a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, appare assumere verosimile rilievo, rimesso al prosieguo ogni approfondimento sul merito, quanto contestato dall'attrice in ordine al ritardo nella fornitura, circostanza non contestata nella sua oggettività dall'opposta, che peraltro ha allegato che vi era stato un accordo fra le parti per le nuove tempistiche e che era stata in ogni caso l'attrice a rendere non possibile la prestazione.
Allo stato, pertanto, rimesso al prosieguo ogni ulteriore approfondimento anche in ordine all'eccepita vessatorietà delle previsioni sulle penali previste nei contratti quadro, appare opportuno non accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. per necessari approfondimenti istruttori.
Nel prosieguo si valuterà anche l'ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale, spiegata dall'opposta (attrice sostanziale) …” (cfr. citata ordinanza riservata del 28/10-1/11/2022).
5. Con il ricordato ricorso monitorio la aveva chiesto la Controparte_1 condanna di al pagamento della complessiva somma di € 23.845,00, di cui € Parte_1
2.985,00 a titolo di saldo della fattura n. 171 del 17/11/2021 di complessivi € 16.119,00 ed €
18.960,00 a titolo di saldo della fattura n. 196 del 30/11/2021 di complessivi € 94.800,00, nonché € 1.900,00 a saldo della fattura n. 197 del 30/11/2021: si tratta di fatture emesse rispettivamente per la fornitura di gel igienizzante e di mascherine FFP2 e per le relative spese di trasporto sulla scorta dei contratti di fornitura in atti.
6. L'opponente, richiamata l'esigenza di forniture (gel sanificante e mascherine FFP2) per affrontare l'emergenza Covid 19 e richiamato il bando di gara per l'individuazione dei fornitori, ha allegato che, individuata l'opposta quale aggiudicataria per due lotti di gara (nn.
1 e 3), si era proceduto alla sottoscrizione di due distinti contratti quadro in relazione alle due forniture, cui poi avevano fatto seguito la stipula di singoli contratti applicativi, come meglio indicato in citazione;
che la fornitura non era stata eseguita nei termini previsti, per cui erano state applicate, come da contratti quadro, le penali con conseguente trattenimento delle somme, dovute appunto dall'opposta a titolo di penali, dagli importi risultanti nelle fatture azionate;
che inoltre nulla era dovuto per il trasporto.
7. Alla luce della documentazione in atti, valgono le seguenti osservazioni in punto di fatto.
8. In particolare, richiamati i due distinti CO UA, sottoscritti dalla convenuta con -a) il n. G00215/2021 del 22/6/2021 relativo alla fornitura delle Controparte_3 mascherine FFP2 (cfr. doc. 3 di parte attrice) e b) il n. G0020/2021 del 27/7/2021 relativo alla fornitura del gel formato piccolo da 100 ml (cfr. doc. 4 di parte attrice)- è processualmente emerso che con Contratto Applicativo n. 03896/2021 (cfr. doc. 5 di parte attrice), inviato a mezzo pec alla convenuta in data 3/9/2021 (cfr. doc 6 di parte attrice), la società attrice aveva attivato la fornitura oggetto dell'Accordo (G0020/2021) e aveva commissionato la Pt_2 fornitura di 27.000 confezioni di gel igienizzante formato piccolo 100 ml, al corrispettivo di €
16.119,00 (IVA esclusa), come previsto nell'Accordo . Pt_2
8.1 Per quanto di interesse, in base all'art. 3 del Contratto Applicativo (“Termini di consegna”) era previsto che “La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata e non oltre 5
(cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del presente Atto a mezzo PEC”, mentre al successivo art. 8 (“Disposizioni Integrative”) era previsto che “Per quanto non regolamentato dal presente Contratto, i rapporti tra le parti saranno disciplinati secondo le previsioni dell'Accordo UA richiamato nelle premesse”.
8.2 In particolare, sempre per quanto qui di interesse, in base all'art. 7 dei due CO
UA (cfr. citati docc.
3-4 di parte attrice) era previsto che “La consegna, a cura e rischio dell'Appaltatore, è fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine. Tutti i tempi si intendono decorrenti dal giorno di ricezione dell'Ordine applicativo. In virtù del carattere d'urgenza della fornitura in oggetto i periodi 01/08÷31/08 e
20/12÷10/01 rientrano nel computo dei termini contrattuali. La consegna dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00, festivi esclusi, salvo diverse indicazioni presenti nell'Ordine applicativo, che saranno indicate nella sezione “Note”. … La consegna si riterrà effettuata nel giorno e nel luogo certificati dall'apposito Documento di
Trasporto (DDT), che dovrà riportare un chiaro riferimento al numero dell'Ordine applicativo, controfirmato e datato dal responsabile della consegna della Società emittente”.
9. E' poi processualmente emerso che con Contratto Applicativo n. 04583/2021 del
18/10/2021 (cfr. doc.7 di parte attrice), inviato a mezzo pec alla convenuta il 20/10/2021 (cfr. doc. 8 di parte attrice), l'opponente aveva attivato la fornitura oggetto dell'Accordo UA
(G0015/2021) e commissionato la fornitura di n. 400.000 mascherine FFP2 al corrispettivo di
€ 94.800,00 (IVA esclusa), come da all'Accordo UA.
9.1 Anche in questo caso l'art. 3 del Contratto Applicativo (“Termini di consegna”) prevedeva che “La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del presente Atto a mezzo PEC”, così come l'art. 8
(“Disposizioni Integrative”) prevedeva che “Per quanto non regolamentato dal presente
Contratto, i rapporti tra le parti saranno disciplinati secondo le previsioni dell'Accordo
UA richiamato nelle premesse”.
9.2 In particolare, per quanto qui di interesse, in base al già richiamato art. 7 dei due
CO UA (cfr. citati docc.
3-4 di parte attrice) era previsto -come detto- che “La consegna, a cura e rischio dell'Appaltatore, è fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine. Tutti i tempi si intendono decorrenti dal giorno di ricezione dell'Ordine applicativo. In virtù del carattere d'urgenza della fornitura in oggetto i periodi 01/08÷31/08 e 20/12÷10/01 rientrano nel computo dei termini contrattuali. La consegna dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00, festivi esclusi, salvo diverse indicazioni presenti nell'Ordine applicativo, che saranno indicate nella sezione “Note”. … La consegna si riterrà effettuata nel giorno e nel luogo certificati dall'apposito Documento di Trasporto (DDT), che dovrà riportare un chiaro riferimento al numero dell'Ordine applicativo, controfirmato e datato dal responsabile della consegna della
Società emittente”.
10. Tanto premesso, è processualmente emerso che la convenuta aveva effettuato la fornitura dei n. 27.000 flaconcini gel igienizzante formato piccolo 100 ml in due tranches: n.
6.730 flaconcini in data 15/10/2021 come da documento di trasporto (DDT) n. 347 del
6/10/2021 (data di inizio trasporto) (cfr. doc. 9 di parte attrice) e n. 18.270 flaconcini in data
11/11/2021 come da documento di trasporto (DDT) n. 381 del 2/10/2021, data di inizio del trasporto (cfr. doc. 10 di parte attrice).
11. Del pari è processualmente emerso che la convenuta aveva consegnato la fornitura di n. 400.000 mascherine FFP2 in data 29/11/2021 come da documento di trasporto (DDT) n.
418 del 17/11/2021, data di inizio del trasporto (cfr. doc. 11 di parte attrice).
12. Alla luce del dato contrattuale e della superiore documentazione è emerso che la consegna è stata tardiva sia con riferimento alla fornitura dei 27.000 flaconcini di gel commissionati con Contratto Applicativo del 3/9/2021 sia con riferimento alla fornitura delle
400.000 mascherine FFP2 commissionate con Contratto Applicativo del 20/10/2021.
13. E' invero processualmente emerso che la società convenuta ha ritardato la consegna dei 27.000 flaconcini di gel ordinati da con pec 3/9/2021 (cfr. citato Parte_1 doc. 6) di 42 giorni in ordine alla prima tranche di 6.730 flaconcini (consegnati il 15/10/2021 cfr. citato doc. 9) e di 69 giorni per la restante tranche di 18.270 flaconcini (consegnati l'11/11/2021 (cfr. citato doc. 10).
14. Con riferimento alle 400.000 FFP2, ordinate da con pec Parte_3 Parte_1 del 20/10/2021 (cfr. citato doc. 8), la società opposta ha ritardato la consegna di 40 giorni, essendo avvenuta la consegna il 29/11/2021 (cfr. citato doc. 11).
15. Va ricordato che la consegna della merce commissionata doveva essere eseguita entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'invio degli ordini.
16. In base al dato contrattuale e nel ricordato contesto fattuale di emerso ritardo, andavano applicate le penali contrattualmente previste. 17. In base all'art. 13 ('Penali') degli CO UA era stabilito che: “In parziale deroga agli articoli 54 e 55 delle 'Condizioni Generali', qualora non siano rispettati gli obblighi contrattuali così come riportati nel presente Accordo e nei relativi allegati, saranno applicate le penali come di seguito indicato. Le penali saranno applicate nella misura del 5% per ogni giorno di ritardo. Al decorrere del 4° giorno di ritardo (raggiungimento 20% dell'importo delle penali) è facoltà della singola Società risolvere ogni singolo affidamento e affidare in danno ad altro operatore economico oltre che agire per le vie giudiziali per il risarcimento del danno. L'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto sull'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto del Committente e delle Società emittenti al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito”.
17.1 I Contratti applicativi rimandavano alla disciplina prevista nel contratto quadro;
infatti l'art. 8 dei Contratti Applicativi (“Disposizioni Integrative”) prevedeva che “Per quanto non regolamentato dal presente Contratto, i rapporti tra le parti saranno disciplinati secondo le previsioni dell'Accordo UA richiamato nelle premesse”.
18. E' processualmente emerso che, proprio per effetto delle penali applicate dalla committente, risultava estinto per compensazione parte del credito dell'opposta, derivante dalla fornitura, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria, risultante dalla richiesta di saldo delle fatture azionate n. 171/2021 del 17/11/2021 e n. 196/2021 del 30/11/2021, emesse a margine della fornitura della richiamata merce.
19. Va ricordato che la somma esatta in via monitoria di € 23.845,00 era costituita da:
a) € 2.985,00, asseritamente dovuta a titolo di saldo della fattura n. 171 del 17/11/2021 di complessivi € 16.119,00 per la fornitura del gel igienizzante (doc. 2 del fascicolo monitorio) e b) € 18.960,00 asseritamente dovuta a titolo di saldo della fattura n. 196 del 30/11/2021 di complessivi € 94.800,00 per la fornitura delle mascherine (doc. 3 del fascicolo monitorio), oltre a c) € 1.900,00 asseritamente dovuta a titolo spese di trasporto come da fattura n. 197 del
30/11/2021 (doc. 4 fascicolo monitorio).
20. In applicazione delle richiamate disposizioni contrattuali, il saldo non è dovuto per effetto dell'applicazione delle penali, avendo invero l'opposta operato la decurtazione del
20% dal dovuto.
20.1 E' documentalmente emerso che l'opponente in data 11/11/2021 ha provveduto a comunicare alla convenuta l'operata applicazione della penale di € 2.985,00 sul dovuto in relazione alla fornitura del gel (cfr. doc. 12) e in data 2/12/2021 ha provveduto a comunicare alla convenuta l'operata applicazione della penale di € 18.960,00 sul dovuto in relazione alla fornitura delle mascherine (cfr. doc. 13 di parte opponente)
20.2 In data 31/1/2022 risulta bonificata (cfr. doc. 14 di parte attrice) la somma di €
13.134,00 (oltre Iva) per la fornitura del gel (€ 16.119,00 – 20%) e in pari data (cfr. doc. 15) la somma di € 75.840,00 (oltre Iva) per la fornitura delle mascherine FFP2 (€ 94.800,00 –
20%), a fronte appunto delle richiamate fatture, portanti il ricordato maggior importo, rispettivamente n. 171/2021 (fornitura gel) e n. 196/2021 (fornitura mascherine), poste a fondamento del ricorso monitorio per il pagamento del preteso saldo.
20.3 In conclusione il preteso saldo, oggetto del ricorso monitorio, non è dovuto per la corretta e legittima applicazione delle penali nella misura del 20%, come da contratto.
21. L'ultima voce creditoria riguarda la somma di € 1.900,00, portata dalla fattura n.
197 del 30/11/2021 e relativa alle spese di trasporto.
22. La società opposta ha appunto chiesto anche il pagamento della somma di €
1.900,00 portata dalla fattura n. 197 del 30.11.2021 con causale “spese di trasporto”.
23. La società opponente ha eccepito la non debenza della somma in questione, alla luce del dato contrattuale.
24. Tanto premesso sulla posizione delle parti, si osserva che in base all'art. 4 degli
CO UA (“Emissione Ordinativo”) era previsto che “Gli Ordini applicativi saranno emessi dalle Società del Gruppo di cui all'All. 2 ai termini ed alle condizioni contenuti nel presente Accordo. L'emissione dell'Ordine applicativo da parte della Società emittente determina l'adesione incondizionata agli obblighi e alle previsioni di cui al presente Accordo.
I suddetti Ordini applicativi avranno la forma di ordinativo e si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Gli Ordini applicativi potranno essere emessi per un importo complessivo minimo di € 150,00 … esclusa IVA. Nel caso di Ordini applicativi o sedi di consegna relativi a merce di valore inferiore a € 150,00 …, verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese di spedizione, l'importo di € 10,00 … per ogni sede di consegna destinataria di merce di importo inferiore a € 150,00”.
24.1 Pertanto, in base alla condizione contrattuale su richiamata, l'opposta non poteva pretendere alcuna somma, a titolo di trasporto, in relazione a Ordini Applicativi di merce di valore superiore ad € 150,00.
24.2 In conclusione, poiché i due Contratti Applicativi avevano un valore superiore al minimo su indicato, è conseguenziale che alcun importo era ed è dovuto a titolo di spese di trasporto e che l'importo, risultante dalla fattura n. 197 del 30/11/2021, non deve essere pagato.
25. Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, il preteso credito, come azionato in via monitoria, risulta estinto in conseguenza delle penali applicate e in ogni caso per la non debenza degli importi per il trasporto della merce.
26. In comparsa di risposta l'opposta aveva eccepito la vessatorietà delle disposizioni in tema di penali e aveva allegato che era stata la stessa committente a richiedere il differimento della fornitura e poi a non consentire il regolare adempimento della prestazione;
che aveva inoltre diritto di procedere all'accertamento e alla condanna della società opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 22.377,52 a titolo di rifusione delle penali indebitamente applicate alle successive forniture effettuate, avendo invero la stessa opponente trattenuto, oltre agli importi oggetto del decreto ingiuntivo, anche l'ulteriore somma di €
22.377,52 a titolo di penale con riferimento ad altre fatture venute a scadere successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
27. In punto di rito, ribadita la contumacia della liquidatela, non costituitasi in giudizio né comparsa in udienza dopo la riassunzione, osserva il Giudice che detta condizione di contumacia non comparta di per sé la presunzione di abbandono delle originarie domande ovvero delle originarie difese (cfr. Cass. 24331/2008: “La riassunzione del processo, operata
a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto”).
27.1 Si tratta di un principio già affermato da giurisprudenza precedente (cfr. Cass.
6867/1996; Cass. 3963/1998) e confermato da giurisprudenza successiva (cfr. Cass.
26372/2014).
28. Tanto premesso in punto di fatto e richiamato quanto esposto in punto di diritto in ordine agli oneri delle parti, va ricordato che era onere della convenuta provare, in base a conferente allegazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale contrattualmente prevista e cioè l'avvenuta tempestiva consegna della merce.
29. In comparsa di risposta (pagg. 8 -10) la convenuta, richiamata la previsione di cui all'art. 13 del contratto quadro, ha allegato che “… La semplice lettura dei contratti intercorsi tra le parti manifesta un palese squilibrio a tutto vantaggio di controparte, che attraverso lo strumento della predetta clausola penale ha inteso sfruttare l'emergenza sanitaria e le difficoltà oggettive dei propri fornitori per ottenere un'illegittima e ingiustificata pesante riduzione del corrispettivo dovuto. Non vi è chi non veda, infatti, come una penale che arriva sino al 20% del corrispettivo dovuto (in ipotesi addirittura dopo soli 5 giorni di ritardo) sia completamente ingiustificata e legittimi, almeno in astratto, l'eventuale risoluzione del contratto stesso per eccessiva onerosità e/o impossibilità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. …”; che “… nelle fattispecie come quella per cui è causa il mancato rispetto dei termini di pagamento e/o di consegna, per il periodo in cui sono rimaste in vigore le misure straordinarie adottate dal Governo e comunque durante l'emergenza sanitaria, non risulta direttamente e immediatamente imputabile al debitore, a maggior ragione avendo la decretazione d'urgenza espressamente stabilito che “Il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti” (art. 91 D.L. 17.03.2020 n. 18). …”; che “… Se infatti è vero che i contratti per cui è causa sono stati conclusi dalle parti in un periodo in cui l'emergenza sanitaria era nota, tanto è vero che essi avevano ad oggetto proprio la fornitura e la consegna di mascherine e materiale sanitario legato alla pandemia, altrettanto vero è che la previsione delle suddette penali legate ai termini di consegna non risulta congruamente motivata con riferimento alla necessità di prevedere termini così stringenti e soprattutto un importo così elevato proprio a titolo di penale …”; che “… Essa non è stata minimamente oggetto di trattativa tra le parti, essendosi trattato di contratti c.d. “in serie” predisposti direttamente e unilateralmente dalla parte proponente, a condizioni vessatorie che l'odierna esponente si è vista costretta ad accettare dopo l'aggiudicazione della gara e avendo già provveduto allo stoccaggio parziale di parte della fornitura richiesta. La vessatorietà della predetta clausola si ricava de plano dal complesso delle norme contenute nell'accordo quadro e nei singoli contratti applicativi ed essa non risulta affatto esclusa dalla doppia sottoscrizione in calce al contratto per accettazione, riguardando la doppia sottoscrizione stessa praticamente tutte le clausole contrattuali, come si ricava dalla mera lettura della documentazione …”; che “…
Come chiarito dalla giurisprudenza granitica, infatti, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata …”; che Nel caso di specie non vi è chi non veda come la clausola penale non abbia affatto la funzione di garantire a il corretto Parte_1 adempimento del contratto di fornitura, bensì abbia una mera e inammissibile funzione economica che si risolve nel consentire a controparte un indebito e ingiustificato arricchimento in danno dell'odierna esponente, a maggior ragione non avendo l'attrice opponente dimostrato (né tantomeno allegato) di aver subito alcun danno dal ritardo nella consegna delle mascherine e fermo restando che, in seguito al predetto episodio di consegna all'IMC di Napoli, essa ben avrebbe potuto tutt'al più rifornirsi da altri operatori con cui aveva parimenti concluso accordi di fornitura, cosa che non ha fatto continuando ad Parte_1 effettuare ordini a e ad applicare penali per ritardata consegna, nonostante il Controparte_1 palese ritardo della stessa nel pagamento delle fatture, … “ e che “…Ciò chiarito in merito alla vessatorietà della predetta clausola penale, come noto essa produce l'effetto di predeterminare la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento.
Circa il suo ammontare, va rilevato come esso possa essere diminuito equamente dal giudice, se l'obbligazione è stata eseguita o se manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che l'altra parte aveva all'adempimento, nel nostro caso, all'interesse del compratore alla consegna tempestiva ex art. 1384 c.c. Il giudice ha infatti il potere e il dovere, in nome degli ideali di giustizia materiale, equità contrattuale ed aequalitas contrahentium, di verificare appunto l'equità economica del contratto di scambio intervenendo sullo stesso fino a correggerlo a tutela della solidarietà tra privati per impedire ingiustificati arricchimenti o pene contrattuali slegate dal parametro dell'equilibrio sinallagmatico tra le parti …”.
30. Orbene, a parte la constatazione che l'eccezione di vessatorietà è stata sollevata con riferimento alla clausola penale prevista all'art. 13 degli CO Quadri, la cui applicazione era prevista dall'art. 8 dei Contratti applicativi, e non anche sulle diverse clausole (art. 7 CO UA e art. 3 Contratti Applicativi) che stabiliscono i termini di consegna dei prodotti, osserva il Giudice che la stipula dei singoli contratti applicatiti era stata preceduta dalla partecipazione dell'opposta alla gara pubblica con conoscenza dell'Accordo
UA; quindi, rammentato che l'opposta non era di certo un consumatore, ben si aveva conoscenza di tutte le clausole e si era in grado di valutare se partecipare o meno alla gara.
31. Con riferimento all'art. 1341 c.c., richiamato dalla convenuta, è sufficiente ribadire, in base alla ragione più liquida, che la clausola penale non rientra nel novero delle clausole vessatorie, configurandosi come clausola di predeterminazione della misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento
(cfr. Cass. 18550/2021: “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”; Cass. 6558/2010).
32. Per quanto riguarda la decretazione d'urgenza (art. 91 D.L. 17.03.2020 n. 18) va ricordato che i contratti risalgono al successivo 2021.
33. Peraltro il citato art. 91 DL 18/2020 attribuiva rilievo, ai fini della valutazione della responsabilità del debitore, al rispetto delle misure di contenimento del virus Covid 19, ossia era consentito, ai fini della valutazione dell'eventuale inadempimento o dell'eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni assunte, di dare giusto rilievo al rispetto delle misure emergenziali, escludendo o limitando la responsabilità nel caso in cui l'inadempimento o il non tempestivo adempimento fosse appunto dipeso dalla vigenza e applicazione della normativa emergenziale.
34. Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza, connessa appunto alla decretazione d'urgenza, che potesse in ipotesi aver inciso sulla tempestività dell'adempimento.
35. In ogni caso proprio la richiamata situazione emergenziale, ancora persistente dopo il noto periodo di chiusura totale del paese da marzo a maggio 2020, ben giustificava la necessità di adempiere celermente alle prestazioni previste nei contratti applicativi e quindi alle previste forniture di flaconcini di gel e di mascherine FFP2 nei termini concordati.
36. Paradossalmente proprio il tipo di presidi medici da fornire (flaconcini di gel igienizzante e mascherine FFP2), in uno con l'interesse dell'opponente ad avere l'immediata disponibilità di detto materiale per il proprio personale e per i passeggeri, giustificava la necessità di rispettare il cronoprogramma concordato e l'applicazione della penale in caso di ritardo.
37. In tale contesto fattuale ed emergenziale ben si giustifica l'applicazione della penale nella misura massima, contrattualmente pattuita.
38. A questo punto, pienamente valida ed efficace la pattuizione della clausola penale nei due contratti che ci occupano, si deve passare all'esame della domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c..
39. Come discorso di inquadramento della fattispecie in tema di clausola penale, va ricordato che le parti possono inserire nel contratto la previsione di una clausola penale, che ha la funzione di determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione alla specifica ipotesi pattuita, che può consistere vincolativamente e distintamente o nell'inadempimento o nel ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. 23706/2009). 39.1 Si tratta di ipotesi non sussumibili l'una nell'altra, con la conseguenza che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, la clausola non è operante nei confronti di questo secondo evento (cfr. Cass. 22050/2019).
39.2 La clausola penale, inoltre, presenta il carattere essenziale della connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti, per cui trova applicazione la disciplina generale delle obbligazioni, con i normali oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 7180/2012; Cass.
11748/2003).
39.3 Nel caso di pattuizione di una clausola penale la stessa, stante la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, ha -da un lato- l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento e -dall'altro- di esonerare il creditore dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, a meno che non sia stata concordata la risarcibilità del danno ulteriore (cfr. Cass. 21398/2021).
39.4 E' stato poi affermato in giurisprudenza, alla luce della possibilità di riduzione da parte del Giudice ex art. 1384 c.c., che la clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, assolvendo alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria (cfr. Cass. 1183/2007).
40. Va poi ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che il potere del giudice di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. non è impedito dall'eventuale previsione pattizia dell'intangibilità della penale e dell'automaticità dell'applicazione della penale stessa, trattandosi invero di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento (cfr. Cass.
33159/2019); che si tratta, alla luce del dato normativo (cfr. art. 1384 c.c.: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice …”), di un potere discrezionale del giudice del merito
-si può e non si deve-, congruamente peraltro da motivare (cfr. Cass. 23750/2018); che il relativo potere, secondo l'orientamento ormai consolidato, può essere esercitato anche d'ufficio, purché risulti soddisfatto l'onere allegatorio e probatorio, incombente sulla parte che lamenta l'eccessività, in ordine alle circostanze rilevanti appunto per la valutazione dell'eccessività della penale, senza che il giudice possa ricercarle d'ufficio (cfr. Cass.
34021/2019; Cass. 11439/2020); che il criterio da adottare non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma è l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione stessa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. 26901/2023); che la valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola deve essere effettuata, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (cfr. Cass. 19492/2023; Cass. 17731/2015); che l'interesse del creditore deve essere valutato non con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola -come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento-, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, “… poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (cfr.
Cass. 11908/2020; Cass. 21994/2012); che inoltre, tenuto conto del necessario riferimento all'interesse del creditore all'adempimento e quindi dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, non può prescindersi anche da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, che costituisce una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio (cfr. Cass. 14706/2024).
40.1 Sul punto nella motivazione di quest'ultima sentenza è dato leggere, riassuntivamente circa i parametri di valutazione, che “… Sul piano sostanziale questa Corte ha già affermato che “Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. ord. n. 26901/2023) …”; che “… Inoltre, ciò che rileva non è soltanto l'interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola, ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento “al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art.
1384 c.c., impiegando il verbo 'avere' all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. n. 11908/2020) …”; che “… Inoltre, occorre tenere conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito
(Cass. ord. n. 19492/2023; Cass. ord. n. 17731/2015) …” e che “… Ancora, va pur sempre considerato che la clausola penale è una predeterminazione forfettaria del danno, sicché la sua valutazione -ai fini del controllo circa la manifesta eccessività- non può prescindere da una comparazione con quello che altrimenti (ossia in mancanza della clausola penale) sarebbe stato il danno ipoteticamente risarcibile, sebbene questo non possa costituire criterio esclusivo …” (cfr. Cass. 14706/2024 in motivazione).
41. Alla luce del richiamato criterio oggettivo della relativa valutazione e della citata giurisprudenza di legittimità, si deve pertanto tenere conto non della posizione soggettiva del debitore e dell'incidenza negativa che la penale può avere sul patrimonio dello stesso, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti;
inoltre il riferimento all'interesse del creditore ha la precipua funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno.
42. Nel caso di specie non risulta, in difetto di conferente allegazione e prova, che la percentuale pattuita del 20% sulle somme dovute determini un iniquo aggravio della posizione del debitore.
43. Del resto proprio la natura della merce da consegnare (gel igienizzante e mascherine FFP2) e il noto periodo pandemico, sia pure nella fase successiva alla chiusura totale del paese, ben giustifica l'applicazione della penale nei termini quantitativi su indicati.
44. In conclusione le penali applicate, che hanno estinto parte del credito portato dalle fatture azionate, sono state correttamente applicate.
45. Alla luce delle superiori osservazioni, in base alla ragione più liquida e a prescindere da ogni questione sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale da parte dell'opposto (cfr. per la soluzione affermativa: Cass. 32933/2023; Cass. 9633/2022; per la soluzione negativa: Cass. 5415/2019; Cass. 6579/2021), va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale.
46. Tali essendo le risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta non vanta alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
46.1 Va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale dell'opposta.
47. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 47.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio dello scaglione '5.201-
26.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opponente.
47.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda dell'ingiungente, risultante dal ricorso monitorio, in quanto, diversamente opinando, essendo stata la domanda rigettata, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia della , attualmente in Controparte_1 liquidazione giudiziale, non costituitasi in giudizio dopo la riassunzione;
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5185/2022 del 25-28/3/2022 del Tribunale di Roma (rg. 16956/2022);
• dichiara che nulla deve l'opponente per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta Controparte_1
, attualmente in liquidazione giudiziale;
[...]
• condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opponente, in € 3.000,00 per compensi professionali e in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 18/10/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31224 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; con sede legale a Roma, in piazza della Croce Parte_1 P.IVA_1
Rossa n. 1), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via degli Scipioni n. 235, presso lo studio dell'avv.to
IO AN, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
Controparte_1
(c.f./p. IVA con sede legale a Bergamo), P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza del 23/4/2025): “… Il procuratore di parte attrice conclude, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.; chiede l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5185/2022 Parte_1 del 25-28/3/2022 (rg. 16956/2022), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 23.845,00, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo riportato dalle fatture allegate al ricorso monitorio. Al riguardo l'attrice, richiamata l'esigenza di forniture (gel sanificante e mascherine FFP2) per affrontare l'emergenza Covid 19 e richiamato il bando di gara per l'individuazione dei fornitori, allegava che, individuata l'opposta quale aggiudicataria per due lotti di gara (nn. 1 e 3), si era proceduto alla sottoscrizione di due distinti contratti quadro in relazione alle due forniture, cui poi avevano fatto seguito singoli contratti applicativi, come meglio indicato in citazione;
che la fornitura non era stata eseguita nei termini previsti, per cui erano state applicate, come da contratti quadro, le penali, con conseguente trattenimento delle somme, dovute appunto dall'opposta a titolo di penali, dagli importi risultanti nelle fatture azionate;
che inoltre nulla era dovuto per il trasporto. Tanto premesso, la società attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. n. 5185/2022 (n. 16956/2022 RG) emesso il 28.03.2022 emesso dal Tribunale di Roma per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con decreto del 13/6/2022 ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza indicata in citazione (21/9/2022) al 27/9/2022.
In data 6/9/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestata l'opposizione, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
In via pregiudiziale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione. In via principale, nel merito: respingersi tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perché destituite di ogni fondamento e confermare il decreto ingiuntivo n. 5185/2022 ovvero condannare l'attrice opponente, previa riduzione ex art. 1384 c.c. della penale applicata ai contratti per cui è causa nella misura che verrà ritenuta di giustizia, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa. In via riconvenzionale, sempre nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in narrativa,
l'illegittima applicazione da parte di di penali per ulteriori €. 22.377,52 sulle Parte_1 fatture scadute successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo per cui è causa, così come meglio descritte in narrativa e prodotte unitamente al presente atto sub. docc. n.ri da 9 a
18, condannare l'attrice opponente al pagamento a favore di della Controparte_1 predetta ulteriore somma di €. 22.377,52 ovvero della minor somma che verrà accertata in corso di causa, previa riduzione ex art. 1384 c.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia, della penale applicata alle ulteriori forniture descritte … In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa”. Al riguardo, eccepita in ogni caso la vessatorietà delle disposizioni in tema di penali, allegava che era stata la stessa committente a richiedere il differimento della fornitura e poi a non consentire il regolare adempimento della prestazione;
che aveva interesse a spiegare domanda riconvenzionale per l'accertamento e la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 22.377,52 a titolo di rifusione delle penali indebitamente applicate alle successive forniture effettuate, avendo invero l'opponente trattenuto, oltre agli importi oggetto del decreto ingiuntivo, anche l'ulteriore somma di €
22.377,52, sempre a titolo di penale con riferimento ad altre fatture venute a scadere successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
All'udienza del 27/9//2022 comparivano i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e istanze;
all'esito la causa era trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648
c.p.c..
Con ordinanza riservata del 28/10-1/11/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., con rinvio all'udienza del 29/3/2023 e assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c., la società attrice precisava le conclusioni, come segue: “… accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5185/2022 (n. 16956/22 RG); rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da perché infondata in Controparte_1 fatto e diritto;
dichiarare che nessun pagamento è dovuto da nei confronti di Parte_1 [...]
condannare al pagamento delle spese di lite”. Controparte_1 Controparte_1
Con decreto del 28/2/2023 era disposto che la predetta udienza del 29/3/2023 fosse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; era al riguardo assegnato termine fino all'originaria udienza per depositare note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 5/4/2023, provvedendo a seguito della trattazione cartolare della predetta udienza del 29/3/2023, nel dare atto che risultavano depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note di trattazione cartolare, era disposto rinvio all'udienza del 23/4/2025 per la precisazione delle conclusioni, essendo risultata la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e da ammettere, delle allegazioni e deduzioni nonché eccezioni delle parti.
Con decreto dell'8/11/2023, dato atto del ricorso depositato dalla società attrice in data
7/11/2024 per la riassunzione di processo interrotto ex art. 303 c.p.c. e preso atto che “… in data 25/7/2024 risulta depositata, come segnalato dalla stessa parte attrice, nota del procuratore della società convenuta (opposta), con cui era depositata 'La sentenza n. 134/2024, pubblicata in data 5.07.2024 dal Tribunale di Bergamo, di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta opposta …'…”, era Controparte_2 dichiarata l'interruzione del processo ex art. 143, comma 3, D.Lgs 14/2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della convenuta opposta Controparte_1
; inoltre, contestualmente rimessa la causa sul ruolo, era fissata al 25/3/2025
[...]
l'udienza per la prosecuzione del processo con assegnazione all'attrice di Parte_1 termine fino al 16/12/2024 per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
All'udienza del 25/3/2025 nessuno era comparso con conseguente rinvio ex art. 309
c.p.c. all'udienza dell'1/4/2025.
Alla successiva udienza dell'1/4/2025, era presente il solo procuratore di parte attrice, il quale “… insiste(va) come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito in citazione, nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c. nonché nel ricorso in riassunzione, notificato in proprio a mezzo pec in data 2/12/2024 …”, e, rilevata la mancata comparizione e costituzione in giudizio della liquidatela della , la causa Controparte_1 era rinviata all'udienza del 23/4/2025, come da originario calendario del processo, per la precisazione delle conclusioni previa dichiarazione di contumacia della liquidatela della
[...]
. Controparte_1
All'udienza del 23/4/2025, presente solo il procuratore di parte attrice e nella persistente contumacia della parte convenuta, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, con assegnazione del richiesto termine di legge ex art. 190 c.p.c., termine scaduto in data 23/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della convenuta liquidatela della Controparte_1
.
[...]
1.1 Come detto, con ordinanza riservata del 5-6/5/2023, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/4/2025.
1.2 In data 25/7/2024 risulta depositata, come segnalato dalla stessa parte attrice, nota del procuratore della società convenuta, con la quale era stata prodotta copia della sentenza n.
134/2024, pubblicata in data 5/7/2024 dal Tribunale di Bergamo, di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta . Controparte_1
1.3 Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in data 7/11/2024, la società attrice allegava che “… ai sensi dell'art. 300 c.p.c. il giudizio si è interrotto il
25/7/2024 …” e che era interesse della stessa provvedere alla riassunzione del processo.
1.4 Va ricordato al riguardo che, alla luce dell'art. 143, comma 3, D.Lgs 14/2019,
“L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
1.5 Per tali motivi con decreto dell'8/11/2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo e, preso atto del ricorso in riassunzione della società attrice, la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione al 25/3/2025 dell'udienza per la prosecuzione del processo, con conferma al 23/4/2025 dell'udienza di p.c., come da originario calendario del processo.
1.6 La società attrice ha provveduto, entro il termine assegnato del 16/12/2024, alla notificazione in proprio del ricorso in riassunzione a mezzo pec in data 2/12/2024 alla
(C.F./P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2 dichiarata con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 134 del 5.7.2024, in persona del Curatore
p.t., tramite trasmissione in copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. estratto dal pubblico registro Email_1
INI-PEC” (cfr. relata di notificazione, depositata in data 2/12/2024).
1.7 Nessuno per la liquidatela era presente né all'udienza del 25/3/2025, cui non aveva partecipato neanche il procuratore dell'attrice con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'1/4/2025, né alla successiva udienza dell'1/4/2025.
1.8 Conseguentemente è stata dichiarata la contumacia della società convenuta invero né comparsa né costituitasi in giudizio dopo la riassunzione del processo.
1.8.1 In base all'art. 303, comma 4, c.p.c. è previsto che “se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia”.
2. L'opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale, originariamente spiegata dalla società opposta.
3. Richiamato quanto esposto, si ribadisce, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003;
Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
3.3 Nel caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., alla luce della predetta giurisprudenza, i ruoli si invertono e così pure gli oneri allegatori e probatori.
4. Con ordinanza riservata del 28/10-1/11/2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648
c.p.c. con le seguenti argomentazioni, che appare opportuno riportare per esteso: “…
Richiamato quanto esposto, va ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale)
l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base
a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, appare assumere verosimile rilievo, rimesso al prosieguo ogni approfondimento sul merito, quanto contestato dall'attrice in ordine al ritardo nella fornitura, circostanza non contestata nella sua oggettività dall'opposta, che peraltro ha allegato che vi era stato un accordo fra le parti per le nuove tempistiche e che era stata in ogni caso l'attrice a rendere non possibile la prestazione.
Allo stato, pertanto, rimesso al prosieguo ogni ulteriore approfondimento anche in ordine all'eccepita vessatorietà delle previsioni sulle penali previste nei contratti quadro, appare opportuno non accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. per necessari approfondimenti istruttori.
Nel prosieguo si valuterà anche l'ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale, spiegata dall'opposta (attrice sostanziale) …” (cfr. citata ordinanza riservata del 28/10-1/11/2022).
5. Con il ricordato ricorso monitorio la aveva chiesto la Controparte_1 condanna di al pagamento della complessiva somma di € 23.845,00, di cui € Parte_1
2.985,00 a titolo di saldo della fattura n. 171 del 17/11/2021 di complessivi € 16.119,00 ed €
18.960,00 a titolo di saldo della fattura n. 196 del 30/11/2021 di complessivi € 94.800,00, nonché € 1.900,00 a saldo della fattura n. 197 del 30/11/2021: si tratta di fatture emesse rispettivamente per la fornitura di gel igienizzante e di mascherine FFP2 e per le relative spese di trasporto sulla scorta dei contratti di fornitura in atti.
6. L'opponente, richiamata l'esigenza di forniture (gel sanificante e mascherine FFP2) per affrontare l'emergenza Covid 19 e richiamato il bando di gara per l'individuazione dei fornitori, ha allegato che, individuata l'opposta quale aggiudicataria per due lotti di gara (nn.
1 e 3), si era proceduto alla sottoscrizione di due distinti contratti quadro in relazione alle due forniture, cui poi avevano fatto seguito la stipula di singoli contratti applicativi, come meglio indicato in citazione;
che la fornitura non era stata eseguita nei termini previsti, per cui erano state applicate, come da contratti quadro, le penali con conseguente trattenimento delle somme, dovute appunto dall'opposta a titolo di penali, dagli importi risultanti nelle fatture azionate;
che inoltre nulla era dovuto per il trasporto.
7. Alla luce della documentazione in atti, valgono le seguenti osservazioni in punto di fatto.
8. In particolare, richiamati i due distinti CO UA, sottoscritti dalla convenuta con -a) il n. G00215/2021 del 22/6/2021 relativo alla fornitura delle Controparte_3 mascherine FFP2 (cfr. doc. 3 di parte attrice) e b) il n. G0020/2021 del 27/7/2021 relativo alla fornitura del gel formato piccolo da 100 ml (cfr. doc. 4 di parte attrice)- è processualmente emerso che con Contratto Applicativo n. 03896/2021 (cfr. doc. 5 di parte attrice), inviato a mezzo pec alla convenuta in data 3/9/2021 (cfr. doc 6 di parte attrice), la società attrice aveva attivato la fornitura oggetto dell'Accordo (G0020/2021) e aveva commissionato la Pt_2 fornitura di 27.000 confezioni di gel igienizzante formato piccolo 100 ml, al corrispettivo di €
16.119,00 (IVA esclusa), come previsto nell'Accordo . Pt_2
8.1 Per quanto di interesse, in base all'art. 3 del Contratto Applicativo (“Termini di consegna”) era previsto che “La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata e non oltre 5
(cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del presente Atto a mezzo PEC”, mentre al successivo art. 8 (“Disposizioni Integrative”) era previsto che “Per quanto non regolamentato dal presente Contratto, i rapporti tra le parti saranno disciplinati secondo le previsioni dell'Accordo UA richiamato nelle premesse”.
8.2 In particolare, sempre per quanto qui di interesse, in base all'art. 7 dei due CO
UA (cfr. citati docc.
3-4 di parte attrice) era previsto che “La consegna, a cura e rischio dell'Appaltatore, è fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine. Tutti i tempi si intendono decorrenti dal giorno di ricezione dell'Ordine applicativo. In virtù del carattere d'urgenza della fornitura in oggetto i periodi 01/08÷31/08 e
20/12÷10/01 rientrano nel computo dei termini contrattuali. La consegna dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00, festivi esclusi, salvo diverse indicazioni presenti nell'Ordine applicativo, che saranno indicate nella sezione “Note”. … La consegna si riterrà effettuata nel giorno e nel luogo certificati dall'apposito Documento di
Trasporto (DDT), che dovrà riportare un chiaro riferimento al numero dell'Ordine applicativo, controfirmato e datato dal responsabile della consegna della Società emittente”.
9. E' poi processualmente emerso che con Contratto Applicativo n. 04583/2021 del
18/10/2021 (cfr. doc.7 di parte attrice), inviato a mezzo pec alla convenuta il 20/10/2021 (cfr. doc. 8 di parte attrice), l'opponente aveva attivato la fornitura oggetto dell'Accordo UA
(G0015/2021) e commissionato la fornitura di n. 400.000 mascherine FFP2 al corrispettivo di
€ 94.800,00 (IVA esclusa), come da all'Accordo UA.
9.1 Anche in questo caso l'art. 3 del Contratto Applicativo (“Termini di consegna”) prevedeva che “La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del presente Atto a mezzo PEC”, così come l'art. 8
(“Disposizioni Integrative”) prevedeva che “Per quanto non regolamentato dal presente
Contratto, i rapporti tra le parti saranno disciplinati secondo le previsioni dell'Accordo
UA richiamato nelle premesse”.
9.2 In particolare, per quanto qui di interesse, in base al già richiamato art. 7 dei due
CO UA (cfr. citati docc.
3-4 di parte attrice) era previsto -come detto- che “La consegna, a cura e rischio dell'Appaltatore, è fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine. Tutti i tempi si intendono decorrenti dal giorno di ricezione dell'Ordine applicativo. In virtù del carattere d'urgenza della fornitura in oggetto i periodi 01/08÷31/08 e 20/12÷10/01 rientrano nel computo dei termini contrattuali. La consegna dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00, festivi esclusi, salvo diverse indicazioni presenti nell'Ordine applicativo, che saranno indicate nella sezione “Note”. … La consegna si riterrà effettuata nel giorno e nel luogo certificati dall'apposito Documento di Trasporto (DDT), che dovrà riportare un chiaro riferimento al numero dell'Ordine applicativo, controfirmato e datato dal responsabile della consegna della
Società emittente”.
10. Tanto premesso, è processualmente emerso che la convenuta aveva effettuato la fornitura dei n. 27.000 flaconcini gel igienizzante formato piccolo 100 ml in due tranches: n.
6.730 flaconcini in data 15/10/2021 come da documento di trasporto (DDT) n. 347 del
6/10/2021 (data di inizio trasporto) (cfr. doc. 9 di parte attrice) e n. 18.270 flaconcini in data
11/11/2021 come da documento di trasporto (DDT) n. 381 del 2/10/2021, data di inizio del trasporto (cfr. doc. 10 di parte attrice).
11. Del pari è processualmente emerso che la convenuta aveva consegnato la fornitura di n. 400.000 mascherine FFP2 in data 29/11/2021 come da documento di trasporto (DDT) n.
418 del 17/11/2021, data di inizio del trasporto (cfr. doc. 11 di parte attrice).
12. Alla luce del dato contrattuale e della superiore documentazione è emerso che la consegna è stata tardiva sia con riferimento alla fornitura dei 27.000 flaconcini di gel commissionati con Contratto Applicativo del 3/9/2021 sia con riferimento alla fornitura delle
400.000 mascherine FFP2 commissionate con Contratto Applicativo del 20/10/2021.
13. E' invero processualmente emerso che la società convenuta ha ritardato la consegna dei 27.000 flaconcini di gel ordinati da con pec 3/9/2021 (cfr. citato Parte_1 doc. 6) di 42 giorni in ordine alla prima tranche di 6.730 flaconcini (consegnati il 15/10/2021 cfr. citato doc. 9) e di 69 giorni per la restante tranche di 18.270 flaconcini (consegnati l'11/11/2021 (cfr. citato doc. 10).
14. Con riferimento alle 400.000 FFP2, ordinate da con pec Parte_3 Parte_1 del 20/10/2021 (cfr. citato doc. 8), la società opposta ha ritardato la consegna di 40 giorni, essendo avvenuta la consegna il 29/11/2021 (cfr. citato doc. 11).
15. Va ricordato che la consegna della merce commissionata doveva essere eseguita entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'invio degli ordini.
16. In base al dato contrattuale e nel ricordato contesto fattuale di emerso ritardo, andavano applicate le penali contrattualmente previste. 17. In base all'art. 13 ('Penali') degli CO UA era stabilito che: “In parziale deroga agli articoli 54 e 55 delle 'Condizioni Generali', qualora non siano rispettati gli obblighi contrattuali così come riportati nel presente Accordo e nei relativi allegati, saranno applicate le penali come di seguito indicato. Le penali saranno applicate nella misura del 5% per ogni giorno di ritardo. Al decorrere del 4° giorno di ritardo (raggiungimento 20% dell'importo delle penali) è facoltà della singola Società risolvere ogni singolo affidamento e affidare in danno ad altro operatore economico oltre che agire per le vie giudiziali per il risarcimento del danno. L'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto sull'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto del Committente e delle Società emittenti al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito”.
17.1 I Contratti applicativi rimandavano alla disciplina prevista nel contratto quadro;
infatti l'art. 8 dei Contratti Applicativi (“Disposizioni Integrative”) prevedeva che “Per quanto non regolamentato dal presente Contratto, i rapporti tra le parti saranno disciplinati secondo le previsioni dell'Accordo UA richiamato nelle premesse”.
18. E' processualmente emerso che, proprio per effetto delle penali applicate dalla committente, risultava estinto per compensazione parte del credito dell'opposta, derivante dalla fornitura, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria, risultante dalla richiesta di saldo delle fatture azionate n. 171/2021 del 17/11/2021 e n. 196/2021 del 30/11/2021, emesse a margine della fornitura della richiamata merce.
19. Va ricordato che la somma esatta in via monitoria di € 23.845,00 era costituita da:
a) € 2.985,00, asseritamente dovuta a titolo di saldo della fattura n. 171 del 17/11/2021 di complessivi € 16.119,00 per la fornitura del gel igienizzante (doc. 2 del fascicolo monitorio) e b) € 18.960,00 asseritamente dovuta a titolo di saldo della fattura n. 196 del 30/11/2021 di complessivi € 94.800,00 per la fornitura delle mascherine (doc. 3 del fascicolo monitorio), oltre a c) € 1.900,00 asseritamente dovuta a titolo spese di trasporto come da fattura n. 197 del
30/11/2021 (doc. 4 fascicolo monitorio).
20. In applicazione delle richiamate disposizioni contrattuali, il saldo non è dovuto per effetto dell'applicazione delle penali, avendo invero l'opposta operato la decurtazione del
20% dal dovuto.
20.1 E' documentalmente emerso che l'opponente in data 11/11/2021 ha provveduto a comunicare alla convenuta l'operata applicazione della penale di € 2.985,00 sul dovuto in relazione alla fornitura del gel (cfr. doc. 12) e in data 2/12/2021 ha provveduto a comunicare alla convenuta l'operata applicazione della penale di € 18.960,00 sul dovuto in relazione alla fornitura delle mascherine (cfr. doc. 13 di parte opponente)
20.2 In data 31/1/2022 risulta bonificata (cfr. doc. 14 di parte attrice) la somma di €
13.134,00 (oltre Iva) per la fornitura del gel (€ 16.119,00 – 20%) e in pari data (cfr. doc. 15) la somma di € 75.840,00 (oltre Iva) per la fornitura delle mascherine FFP2 (€ 94.800,00 –
20%), a fronte appunto delle richiamate fatture, portanti il ricordato maggior importo, rispettivamente n. 171/2021 (fornitura gel) e n. 196/2021 (fornitura mascherine), poste a fondamento del ricorso monitorio per il pagamento del preteso saldo.
20.3 In conclusione il preteso saldo, oggetto del ricorso monitorio, non è dovuto per la corretta e legittima applicazione delle penali nella misura del 20%, come da contratto.
21. L'ultima voce creditoria riguarda la somma di € 1.900,00, portata dalla fattura n.
197 del 30/11/2021 e relativa alle spese di trasporto.
22. La società opposta ha appunto chiesto anche il pagamento della somma di €
1.900,00 portata dalla fattura n. 197 del 30.11.2021 con causale “spese di trasporto”.
23. La società opponente ha eccepito la non debenza della somma in questione, alla luce del dato contrattuale.
24. Tanto premesso sulla posizione delle parti, si osserva che in base all'art. 4 degli
CO UA (“Emissione Ordinativo”) era previsto che “Gli Ordini applicativi saranno emessi dalle Società del Gruppo di cui all'All. 2 ai termini ed alle condizioni contenuti nel presente Accordo. L'emissione dell'Ordine applicativo da parte della Società emittente determina l'adesione incondizionata agli obblighi e alle previsioni di cui al presente Accordo.
I suddetti Ordini applicativi avranno la forma di ordinativo e si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Gli Ordini applicativi potranno essere emessi per un importo complessivo minimo di € 150,00 … esclusa IVA. Nel caso di Ordini applicativi o sedi di consegna relativi a merce di valore inferiore a € 150,00 …, verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese di spedizione, l'importo di € 10,00 … per ogni sede di consegna destinataria di merce di importo inferiore a € 150,00”.
24.1 Pertanto, in base alla condizione contrattuale su richiamata, l'opposta non poteva pretendere alcuna somma, a titolo di trasporto, in relazione a Ordini Applicativi di merce di valore superiore ad € 150,00.
24.2 In conclusione, poiché i due Contratti Applicativi avevano un valore superiore al minimo su indicato, è conseguenziale che alcun importo era ed è dovuto a titolo di spese di trasporto e che l'importo, risultante dalla fattura n. 197 del 30/11/2021, non deve essere pagato.
25. Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, il preteso credito, come azionato in via monitoria, risulta estinto in conseguenza delle penali applicate e in ogni caso per la non debenza degli importi per il trasporto della merce.
26. In comparsa di risposta l'opposta aveva eccepito la vessatorietà delle disposizioni in tema di penali e aveva allegato che era stata la stessa committente a richiedere il differimento della fornitura e poi a non consentire il regolare adempimento della prestazione;
che aveva inoltre diritto di procedere all'accertamento e alla condanna della società opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 22.377,52 a titolo di rifusione delle penali indebitamente applicate alle successive forniture effettuate, avendo invero la stessa opponente trattenuto, oltre agli importi oggetto del decreto ingiuntivo, anche l'ulteriore somma di €
22.377,52 a titolo di penale con riferimento ad altre fatture venute a scadere successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
27. In punto di rito, ribadita la contumacia della liquidatela, non costituitasi in giudizio né comparsa in udienza dopo la riassunzione, osserva il Giudice che detta condizione di contumacia non comparta di per sé la presunzione di abbandono delle originarie domande ovvero delle originarie difese (cfr. Cass. 24331/2008: “La riassunzione del processo, operata
a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto”).
27.1 Si tratta di un principio già affermato da giurisprudenza precedente (cfr. Cass.
6867/1996; Cass. 3963/1998) e confermato da giurisprudenza successiva (cfr. Cass.
26372/2014).
28. Tanto premesso in punto di fatto e richiamato quanto esposto in punto di diritto in ordine agli oneri delle parti, va ricordato che era onere della convenuta provare, in base a conferente allegazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale contrattualmente prevista e cioè l'avvenuta tempestiva consegna della merce.
29. In comparsa di risposta (pagg. 8 -10) la convenuta, richiamata la previsione di cui all'art. 13 del contratto quadro, ha allegato che “… La semplice lettura dei contratti intercorsi tra le parti manifesta un palese squilibrio a tutto vantaggio di controparte, che attraverso lo strumento della predetta clausola penale ha inteso sfruttare l'emergenza sanitaria e le difficoltà oggettive dei propri fornitori per ottenere un'illegittima e ingiustificata pesante riduzione del corrispettivo dovuto. Non vi è chi non veda, infatti, come una penale che arriva sino al 20% del corrispettivo dovuto (in ipotesi addirittura dopo soli 5 giorni di ritardo) sia completamente ingiustificata e legittimi, almeno in astratto, l'eventuale risoluzione del contratto stesso per eccessiva onerosità e/o impossibilità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. …”; che “… nelle fattispecie come quella per cui è causa il mancato rispetto dei termini di pagamento e/o di consegna, per il periodo in cui sono rimaste in vigore le misure straordinarie adottate dal Governo e comunque durante l'emergenza sanitaria, non risulta direttamente e immediatamente imputabile al debitore, a maggior ragione avendo la decretazione d'urgenza espressamente stabilito che “Il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti” (art. 91 D.L. 17.03.2020 n. 18). …”; che “… Se infatti è vero che i contratti per cui è causa sono stati conclusi dalle parti in un periodo in cui l'emergenza sanitaria era nota, tanto è vero che essi avevano ad oggetto proprio la fornitura e la consegna di mascherine e materiale sanitario legato alla pandemia, altrettanto vero è che la previsione delle suddette penali legate ai termini di consegna non risulta congruamente motivata con riferimento alla necessità di prevedere termini così stringenti e soprattutto un importo così elevato proprio a titolo di penale …”; che “… Essa non è stata minimamente oggetto di trattativa tra le parti, essendosi trattato di contratti c.d. “in serie” predisposti direttamente e unilateralmente dalla parte proponente, a condizioni vessatorie che l'odierna esponente si è vista costretta ad accettare dopo l'aggiudicazione della gara e avendo già provveduto allo stoccaggio parziale di parte della fornitura richiesta. La vessatorietà della predetta clausola si ricava de plano dal complesso delle norme contenute nell'accordo quadro e nei singoli contratti applicativi ed essa non risulta affatto esclusa dalla doppia sottoscrizione in calce al contratto per accettazione, riguardando la doppia sottoscrizione stessa praticamente tutte le clausole contrattuali, come si ricava dalla mera lettura della documentazione …”; che “…
Come chiarito dalla giurisprudenza granitica, infatti, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata …”; che Nel caso di specie non vi è chi non veda come la clausola penale non abbia affatto la funzione di garantire a il corretto Parte_1 adempimento del contratto di fornitura, bensì abbia una mera e inammissibile funzione economica che si risolve nel consentire a controparte un indebito e ingiustificato arricchimento in danno dell'odierna esponente, a maggior ragione non avendo l'attrice opponente dimostrato (né tantomeno allegato) di aver subito alcun danno dal ritardo nella consegna delle mascherine e fermo restando che, in seguito al predetto episodio di consegna all'IMC di Napoli, essa ben avrebbe potuto tutt'al più rifornirsi da altri operatori con cui aveva parimenti concluso accordi di fornitura, cosa che non ha fatto continuando ad Parte_1 effettuare ordini a e ad applicare penali per ritardata consegna, nonostante il Controparte_1 palese ritardo della stessa nel pagamento delle fatture, … “ e che “…Ciò chiarito in merito alla vessatorietà della predetta clausola penale, come noto essa produce l'effetto di predeterminare la prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento.
Circa il suo ammontare, va rilevato come esso possa essere diminuito equamente dal giudice, se l'obbligazione è stata eseguita o se manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che l'altra parte aveva all'adempimento, nel nostro caso, all'interesse del compratore alla consegna tempestiva ex art. 1384 c.c. Il giudice ha infatti il potere e il dovere, in nome degli ideali di giustizia materiale, equità contrattuale ed aequalitas contrahentium, di verificare appunto l'equità economica del contratto di scambio intervenendo sullo stesso fino a correggerlo a tutela della solidarietà tra privati per impedire ingiustificati arricchimenti o pene contrattuali slegate dal parametro dell'equilibrio sinallagmatico tra le parti …”.
30. Orbene, a parte la constatazione che l'eccezione di vessatorietà è stata sollevata con riferimento alla clausola penale prevista all'art. 13 degli CO Quadri, la cui applicazione era prevista dall'art. 8 dei Contratti applicativi, e non anche sulle diverse clausole (art. 7 CO UA e art. 3 Contratti Applicativi) che stabiliscono i termini di consegna dei prodotti, osserva il Giudice che la stipula dei singoli contratti applicatiti era stata preceduta dalla partecipazione dell'opposta alla gara pubblica con conoscenza dell'Accordo
UA; quindi, rammentato che l'opposta non era di certo un consumatore, ben si aveva conoscenza di tutte le clausole e si era in grado di valutare se partecipare o meno alla gara.
31. Con riferimento all'art. 1341 c.c., richiamato dalla convenuta, è sufficiente ribadire, in base alla ragione più liquida, che la clausola penale non rientra nel novero delle clausole vessatorie, configurandosi come clausola di predeterminazione della misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento
(cfr. Cass. 18550/2021: “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”; Cass. 6558/2010).
32. Per quanto riguarda la decretazione d'urgenza (art. 91 D.L. 17.03.2020 n. 18) va ricordato che i contratti risalgono al successivo 2021.
33. Peraltro il citato art. 91 DL 18/2020 attribuiva rilievo, ai fini della valutazione della responsabilità del debitore, al rispetto delle misure di contenimento del virus Covid 19, ossia era consentito, ai fini della valutazione dell'eventuale inadempimento o dell'eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni assunte, di dare giusto rilievo al rispetto delle misure emergenziali, escludendo o limitando la responsabilità nel caso in cui l'inadempimento o il non tempestivo adempimento fosse appunto dipeso dalla vigenza e applicazione della normativa emergenziale.
34. Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza, connessa appunto alla decretazione d'urgenza, che potesse in ipotesi aver inciso sulla tempestività dell'adempimento.
35. In ogni caso proprio la richiamata situazione emergenziale, ancora persistente dopo il noto periodo di chiusura totale del paese da marzo a maggio 2020, ben giustificava la necessità di adempiere celermente alle prestazioni previste nei contratti applicativi e quindi alle previste forniture di flaconcini di gel e di mascherine FFP2 nei termini concordati.
36. Paradossalmente proprio il tipo di presidi medici da fornire (flaconcini di gel igienizzante e mascherine FFP2), in uno con l'interesse dell'opponente ad avere l'immediata disponibilità di detto materiale per il proprio personale e per i passeggeri, giustificava la necessità di rispettare il cronoprogramma concordato e l'applicazione della penale in caso di ritardo.
37. In tale contesto fattuale ed emergenziale ben si giustifica l'applicazione della penale nella misura massima, contrattualmente pattuita.
38. A questo punto, pienamente valida ed efficace la pattuizione della clausola penale nei due contratti che ci occupano, si deve passare all'esame della domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c..
39. Come discorso di inquadramento della fattispecie in tema di clausola penale, va ricordato che le parti possono inserire nel contratto la previsione di una clausola penale, che ha la funzione di determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione alla specifica ipotesi pattuita, che può consistere vincolativamente e distintamente o nell'inadempimento o nel ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. 23706/2009). 39.1 Si tratta di ipotesi non sussumibili l'una nell'altra, con la conseguenza che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, la clausola non è operante nei confronti di questo secondo evento (cfr. Cass. 22050/2019).
39.2 La clausola penale, inoltre, presenta il carattere essenziale della connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti, per cui trova applicazione la disciplina generale delle obbligazioni, con i normali oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 7180/2012; Cass.
11748/2003).
39.3 Nel caso di pattuizione di una clausola penale la stessa, stante la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, ha -da un lato- l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento e -dall'altro- di esonerare il creditore dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, a meno che non sia stata concordata la risarcibilità del danno ulteriore (cfr. Cass. 21398/2021).
39.4 E' stato poi affermato in giurisprudenza, alla luce della possibilità di riduzione da parte del Giudice ex art. 1384 c.c., che la clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, assolvendo alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria (cfr. Cass. 1183/2007).
40. Va poi ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che il potere del giudice di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. non è impedito dall'eventuale previsione pattizia dell'intangibilità della penale e dell'automaticità dell'applicazione della penale stessa, trattandosi invero di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento (cfr. Cass.
33159/2019); che si tratta, alla luce del dato normativo (cfr. art. 1384 c.c.: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice …”), di un potere discrezionale del giudice del merito
-si può e non si deve-, congruamente peraltro da motivare (cfr. Cass. 23750/2018); che il relativo potere, secondo l'orientamento ormai consolidato, può essere esercitato anche d'ufficio, purché risulti soddisfatto l'onere allegatorio e probatorio, incombente sulla parte che lamenta l'eccessività, in ordine alle circostanze rilevanti appunto per la valutazione dell'eccessività della penale, senza che il giudice possa ricercarle d'ufficio (cfr. Cass.
34021/2019; Cass. 11439/2020); che il criterio da adottare non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma è l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione stessa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. 26901/2023); che la valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola deve essere effettuata, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (cfr. Cass. 19492/2023; Cass. 17731/2015); che l'interesse del creditore deve essere valutato non con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola -come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento-, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, “… poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (cfr.
Cass. 11908/2020; Cass. 21994/2012); che inoltre, tenuto conto del necessario riferimento all'interesse del creditore all'adempimento e quindi dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, non può prescindersi anche da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, che costituisce una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio (cfr. Cass. 14706/2024).
40.1 Sul punto nella motivazione di quest'ultima sentenza è dato leggere, riassuntivamente circa i parametri di valutazione, che “… Sul piano sostanziale questa Corte ha già affermato che “Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. ord. n. 26901/2023) …”; che “… Inoltre, ciò che rileva non è soltanto l'interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola, ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento “al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art.
1384 c.c., impiegando il verbo 'avere' all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. n. 11908/2020) …”; che “… Inoltre, occorre tenere conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito
(Cass. ord. n. 19492/2023; Cass. ord. n. 17731/2015) …” e che “… Ancora, va pur sempre considerato che la clausola penale è una predeterminazione forfettaria del danno, sicché la sua valutazione -ai fini del controllo circa la manifesta eccessività- non può prescindere da una comparazione con quello che altrimenti (ossia in mancanza della clausola penale) sarebbe stato il danno ipoteticamente risarcibile, sebbene questo non possa costituire criterio esclusivo …” (cfr. Cass. 14706/2024 in motivazione).
41. Alla luce del richiamato criterio oggettivo della relativa valutazione e della citata giurisprudenza di legittimità, si deve pertanto tenere conto non della posizione soggettiva del debitore e dell'incidenza negativa che la penale può avere sul patrimonio dello stesso, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti;
inoltre il riferimento all'interesse del creditore ha la precipua funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno.
42. Nel caso di specie non risulta, in difetto di conferente allegazione e prova, che la percentuale pattuita del 20% sulle somme dovute determini un iniquo aggravio della posizione del debitore.
43. Del resto proprio la natura della merce da consegnare (gel igienizzante e mascherine FFP2) e il noto periodo pandemico, sia pure nella fase successiva alla chiusura totale del paese, ben giustifica l'applicazione della penale nei termini quantitativi su indicati.
44. In conclusione le penali applicate, che hanno estinto parte del credito portato dalle fatture azionate, sono state correttamente applicate.
45. Alla luce delle superiori osservazioni, in base alla ragione più liquida e a prescindere da ogni questione sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale da parte dell'opposto (cfr. per la soluzione affermativa: Cass. 32933/2023; Cass. 9633/2022; per la soluzione negativa: Cass. 5415/2019; Cass. 6579/2021), va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale.
46. Tali essendo le risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta non vanta alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
46.1 Va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale dell'opposta.
47. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 47.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio dello scaglione '5.201-
26.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opponente.
47.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda dell'ingiungente, risultante dal ricorso monitorio, in quanto, diversamente opinando, essendo stata la domanda rigettata, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia della , attualmente in Controparte_1 liquidazione giudiziale, non costituitasi in giudizio dopo la riassunzione;
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5185/2022 del 25-28/3/2022 del Tribunale di Roma (rg. 16956/2022);
• dichiara che nulla deve l'opponente per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta Controparte_1
, attualmente in liquidazione giudiziale;
[...]
• condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opponente, in € 3.000,00 per compensi professionali e in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 18/10/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato